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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2309/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA CUCCHIARA, pec Email_1
appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO pec Email_2
appellato
Conclusioni per la parte appellante:
Accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n.
423/2019 del 29.04.2019, emessa nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 1372/2016
R.G., pubblicata in data 30.04.2019, non notificata: A) Ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, ex art. 2043 c.c. Controparte_1
per i danni subiti dall'odierno attore a seguito dell'evento sopra descritto, in quanto ente preposto per legge al controllo ed alla prevenzione del randagismo, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente; B)-Ritenere e dichiarare che i danni subiti dall'odierno 1 attore, in conseguenza dell'evento per cui oggi è causa, ammontano a complessive Euro
43.882,60 , con la specifica di cui alla parte in premessa ( Invalidità permanente pari ad €
25.897,00 40 Giorni di invalidità temporanea totale al 100% pari ad € 3840,00 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% pari ad € 1440,00 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% pari ad € 960,00 29 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% pari ad
€ 696,00 Totale : € 32.833,00, con adeguata personalizzazione Euro 40.000,00 ; Euro 494,66 per spese mediche, Euro 3.387,94 per danni al mezzo) e/ o quella diversa somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro
e sino all'effettivo soddisfo;
-Per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni come sopra quantificati, condannandolo indi al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di Euro Euro 43. 882,60 ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e fino all'integrale soddisfo;
-Condannare il CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e compensi
[...]
professionali di causa del presente grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di averli anticipati .
Conclusioni per il appellato: CP_1
piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via preliminare - dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
In via gradata - rigettare, integralmente, le domande proposte con il contestato atto di appello, siccome del tutto inammissibili, illegittime, erronee ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando la sentenza appellata. Nella denegata e non temuta ipotesi di riforma della sentenza impugnata favorevole all'appellante, così statuire: - rigettare la domanda avversaria, siccome erronea ed infondata per gli ulteriori motivi esposti in narrativa;
- in subordine, ridurla a quanto rigorosamente dedotto e provato, tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., del concorso di colpa del nella causazione Parte_1
dell'evento lesivo;
- rigettare, in ogni caso, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi. Si dichiara che con il presente atto non viene spiegato appello incidentale e modificato il valore della controversia, indi non è dovuto contributo unificato.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 423/2019 del 29 aprile 2019, il Tribunale di Marsala ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno biologico proposta da Parte_1
nei confronti del a seguito del sinistro occorsogli il
[...] Controparte_2
21 luglio 2015, quando, mentre percorreva la strada litoranea di Contrada Spagnola, a causa di un cane randagio che attraversava la carreggiata, aveva perso il controllo del mezzo procurandosi gravi danni alla propria integrità fisica.
Il Tribunale ha infine compensato le spese di lite e posto quelle di CTU a carico dell'attore.
2.Ha invero ritenuto il Tribunale che l'attore non avesse fornito puntuale allegazione e prova della concreta condotta colposa tenuta dal convenuto e causalmente efficiente CP_1 rispetto alla verificazione del sinistro che aveva coinvolto l'attore. In particolare, ha evidenziato il Tribunale, nessuna prova era stata fornita in merito a precedenti segnalazioni di randagismo nella zona teatro di sinistro, peraltro periferica, risultando a tal fine inconducenti le dichiarazioni del teste , del tutto generiche. Testimone_1
3.Avverso la predetta decisione, con citazione ritualmente notificata e successivamente depositata il 9 dicembre 2019, ha interposto gravame , Parte_1
lamentandone l'erroneità per avere il Tribunale ritenuta non provata la colpa dell'ente civico.
Ha in particolare evidenziato l'appellante, sotto questo specifico profilo, che il luogo del sinistro non è affatto periferico bensì costituisce centro abitato del Comune di così CP_1
come ammesso dallo stesso ente civico convenuto (cfr. p. 3 della comparsa di costituzione e all. n. 2 del fasc. della parte convenuta, nota prot. 3039/2016) e che erano stati versati in atti numerosi articoli di giornale in cui, “con riferimento a circostanze di tempo e di luogo del tutto prossime ed analoghe a quelle di causa”, si dava atto di diversi esposti presentati alla
Procura della Repubblica e al Comando dei Vigili del Fuoco, volti a sollecitare interventi a tutela dell'incolumità pubblica per far fronte al dilagante fenomeno del randagismo, cosicchè non poteva escludersi, come invece erroneamente fatto dal Tribunale, la responsabilità del per non essersi adoperato per prevenire e arginare il fenomeno del randagismo. CP_1
Ancora ha lamentato l'appellante che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni del teste che aveva assistito al sinistro e aveva riferito di aver Testimone_1
3 già notato in quella zona dei cani randagi e di aver segnalato il fatto “più volte” alla Polizia
Municipale.
4.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 20 marzo 2020, si è costituto il , concludendo come in Controparte_1
epigrafe.
5. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata per il 3 luglio 2024, questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello non può trovare accoglimento.
7.Giova invero ricordare che, come chiarito dalla S.C. e come già ritenuto da questa Corte in analoghe fattispecie, la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi - diversa per quella prevista per la fauna selvatica protetta - pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio): “non possono quindi trovare applicazione le regole di cui all'art. 2052 c.c., in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, n. 17060; Cass. Sez.
3, ord. 31 luglio 2017; n. 18954, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31957).
Non basta quindi che la normativa regionale (art. 14, L.R. n. 15/2000) individui nel Comune il soggetto deputato al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo oltre che alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (tra le più recenti cfr. Cass. 28/06/2018, n.
17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017, n. 18954), “occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., ritenuto
4 invocabile nelle diverse ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. 25/11/2005, n.
24895), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/02/2024, n.
5339).
Deve, quindi, innanzi tutto, essere individuato il comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo e tanto secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
Atteso infatti che l'attraversamento della strada da parte di un animale randagio è un evento puramente naturale, l'imputabilità a titolo di colpa all'ente civico del mancato impedimento dell'evento deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che l'evento dannoso è imputabile per colpa quando, oltre che prevedibile, è anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
Come chiarito dalla S.C. “è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità” (così
Cass. n. 5339 cit.).
L'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, in particolare,
Cass. n. 17060 del 2018, cit.).
Solo ove una tale prova venga data - anche per presunzioni - il soggetto tenuto per legge alla predisposizione del servizio di recupero di cani randagi dovrà provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.
5 8.Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, per affermare la responsabilità del sarebbe stata necessaria la prova dell'esigibilità di uno specifico Controparte_1 comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento: il conducente danneggiato, odierno appellante, avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente - senz'altro rientrante nel territorio di competenza dell'ente civico appellato - ovvero che vi fossero state nella zona richieste di intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla
ASL e al rimaste inevase (Cass. n. 32884/2021; Cass. 3737/2023; Cass. CP_1
31/07/2017, n. 18954).
Circostanze queste che, nel caso di specie, sono state del tutto genericamente allegate e non provate dal danneggiato.
Il teste , all'udienza del 26 settembre 2017, ha infatti così riferito: “ ho Testimone_1
più volte segnalato alla Polizia Municipale anche prima del sinistro di che trattasi, la presenza in quel tratto di strada di branchi di cani girovaganti…qualche volta ho parlato del problema dei cani randagi al Comando dei Vigili Urbani. Non ho mai formalizzato un vero e proprio esposto””.
Da quanto riferito dalla teste, si comprende che la stessa, sebbene si fosse recata presso la
Polizia Municipale - in data non precisata, ma comunque - prima dell'incidente, non ha mai presentato denuncia, omettendo quindi di formalizzare la segnalazione.
In mancanza di una formale segnalazione, nessun obbligo di attivarsi può ritenersi esser sorto in capo all'ente civico fin da prima del sinistro.
Gli articoli di giornale versati in atti sono del tutto inconducenti ai fini di causa, in parte perchè successivi alla data dell'incidente, occorso, come detto, il 21 luglio 2015 (articoli del
29 luglio, 22 e 29 agosto 2015) e in parte perché riferentesi in generale al fenomeno del randagismo “nel marsalese” (articolo del 3 settembre 2014).
9.Né può ritenersi che poiché l'evento dannoso costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare e poiché l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio organizzato, spettava al dedurre e dimostrare di CP_1
avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità
e di responsabilità colposa, non avendo invero l'infortunato neppure dedotto e lamentato, specificamene, la mancata predisposizione di adeguate misure organizzative dirette alla
6 prevenzione e controllo dei cani vaganti e alla cattura dei medesimi come richiesto dalla legge e che, ove queste fossero state messe in atto, avrebbero scongiurato la verificazione dell'evento per cui è causa.
10. Visto l'art. 91 c.p.c. le spese del grado sono poste a carico di parte appellante e liquidate come in parte dispositiva.
Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. n. 105/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza n. 423/2019, resa dal Tribunale di Marsala il Controparte_1
20 aprile 2019.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater
D.P.R. n. 105/2002.
Così deciso in Palermo, lì 26 marzo 2025
Il Consigliere est.
Donatella Draetta Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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