Sentenza 27 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 121 CCII: al debitore l’onere di dimostrare le soglie di esenzione dalla procedura concorsuale maggiore ex art. 2 CCIIAvv. Paolo Calabretta · https://www.expartecreditoris.it/ · 8 luglio 2025
ISSN 2385-1376 Articolo a cura dell'Avv. Paolo Calabretta, del Foro di Catania In materia di liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII, solo ove l'imprenditore dimostri la mancanza dei requisiti dimensionali, e quindi la sua non assoggettabilità alla procedura di liquidazione “maggiore”, ovvero il Tribunale acquisisca ex officio elementi certi che dimostrino il mancato possesso congiunto dei predetti requisiti, si potrà pervenire al rigetto della domanda di liquidazione. Diversamente opinando, ove vi sia incertezza sulla presenza dei predetti requisiti, si perverrebbe, infatti, al risultato abnorme di premiare, non solo l'imprenditore insolvente contumace ma soprattutto quello che abbia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 770/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 770/2025
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. CALABRETTA PAOLO giusta procura in atti.
RECLAMANTE
CONTRO
pagina 1 di 10
RECLAMATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.6.2025 il reclamo è stato introitato in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto del 24.4.2025 il Tribunale di Catania rigettava domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da nei confronti di . Pt_1 Controparte_1
In particolare il Tribunale riteneva che l'art. 121 CCI “lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso equiparabile a quello prescritto dall'art. 1, comma 2, L.F., vada meglio inteso come volto a delimitare l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori imprenditori che “non dimostrino”, nel senso che non palesino (ergo: non presentino) “il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”, cioè nei cui confronti emerga il fatto positivo del superamento delle soglie in esame, anche all'esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo, potendosi al riguardo prescindere dall'eventuale insufficiente (o assente) attività probatoria svolta sul punto dal debitore.
Ciò è reso palese dalle modalità di formulazione del comma 6 dell'art. 367 CCI, il quale include le soglie tra gli aspetti da accertare ex officio, nel senso che nel procedimento unitario vanno acquisite anche tutte le informazioni “detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero
della giustizia” che comprovino in capo all'impresa la “sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”. L'alternatività e l'incompatibilità tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, da intendersi come selezione dell'una o dell'altra a seconda che l'impresa pagina 2 di 10 presenti il superamento, o meno, delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, trova ulteriore conferma, in senso letterale, nell'art. 25 quater CCI, il quale, nel prevedere tra i possibili esiti l'apertura della liquidazione controllata, definisce “sotto soglia” l'imprenditore commerciale e agricolo “che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”.
Diversamente opinando, nel senso di ritenere che l'incertezza e la mancanza di prova circa la
“sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)” debba condurre all'apertura della liquidazione giudiziale, l'ampia e penetrante istruttoria officiosa prevista per legge in tali procedimenti unitari, che riguarda anche l'accertamento del fatto positivo del superamento delle soglie, rimarrebbe sostanzialmente priva di sostrato logico. Il contesto normativo non autorizza,
pertanto, a concludere che la liquidazione giudiziale sia procedura elettiva per proprie caratteristiche.
Deve, invece, essere dichiarata la sola procedura liquidatoria i cui presupposti vengano accertati sulla base degli elementi valutativi acquisiti, essendo l'unica idonea a gestire l'insolvenza dell'impresa nel caso concreto. Né l'individuazione della procedura liquidatoria secondo i superiori parametri,
trattandosi di interessi indisponibili, può essere influenzata dalla scelta operata dal creditore ricorrente di proporre, nell'alveo del procedimento unitario, domanda di apertura della sola liquidazione giudiziale o di proporre anche quella di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che nella prima ipotesi, in assenza dei relativi presupposti e preclusa la dichiarazione d'ufficio della liquidazione controllata, il procedimento non potrà che concludersi con una statuizione di rigetto.
Le superiori argomentazioni portano, altresì, a escludere che dall'equivalenza terminologica indicata nell'art. 349 CCI tra fallimento e liquidazione giudiziale, stabilita ivi per regolare gli effetti a valle prodotti dall'esito dell'apertura della procedura liquidatoria o i rapporti tra questa e altre procedure pagina 3 di 10 diverse da quelle disciplinate dal D.L.vo n. 14/2019, possa conseguire anche un'equipollenza tra fallimento e liquidazione giudiziale quanto ai relativi presupposti di apertura, giacché appare subito chiaro come il fallimento, nel previgente quadro normativo, non trovasse applicazione (tra le altre) per le imprese commerciali minori e come, a fronte di ciò, fosse privo di alternative analoghe. E' in quest'ottica che deve leggersi lo stringente onere probatorio in ordine alle soglie dimensionali all'epoca previsto per gli imprenditori commerciali dall'art. 1 della legge fallimentare. Di contro, oggi non si può più sostenere che, sulla base dell'art. 121 CCI, possa pervenirsi al rigetto della domanda di liquidazione solo ove l'imprenditore dimostri la mancanza dei requisiti dimensionali, pur a fronte di informazioni, sub art. 367 CCI, che restituiscano un evidente quadro di mancanza di prova di un tale superamento. Ne viene che, dinanzi a informazioni che restituiscano un quadro di mancanza di prova del superamento delle soglie ex art. 2, comma 1, lett. d), CCI, la procedura adeguata è quella della liquidazione controllata, in presenza di domanda e degli ulteriori requisiti di legge.
Le superiori argomentazioni portano questo Tribunale a non condividere la recente pronuncia della
Corte di appello di Catania in fattispecie analoga (sentenza n. 949/2024, del 10/06/2024), nella parte in cui afferma che l'interpretazione sopra offerta, dinanzi all'incertezza “sulla presenza dei predetti requisiti”, condurrebbe “al risultato abnorme di premiare non solo l'imprenditore insolvente contumace ma soprattutto quello che ha (colpevolmente) omesso il deposito dei bilanci negli ultimi tre anni o, come nel caso in esame ,“la ditta in epigrafe generalizzata” che sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate “non ha presentato dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio””.
E infatti, le decisioni assunte da questo Tribunale nei propri precedenti non si pongono in termini di
“incertezza” in ordine ai requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale, ma in termini di non sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sulla base degli pagina 4 di 10 elementi valutativi suscettibili di acquisizione in ambito procedimentale. Inoltre, non si riscontra,
secondo codice della crisi e relativa ratio, alcun “risultato abnorme di premiare non solo l'imprenditore insolvente contumace ma soprattutto quello che ha (colpevolmente) omesso il deposito dei bilanci negli ultimi tre anni o (…) “non ha presentato dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio””, atteso che il medesimo creditore che propone ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è, del pari, legittimato a presentare ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata sub art. 268, comma 2, CCI, la quale è suscettibile di essere dichiarata in presenza della relativa domanda, della insussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d) e ove vi sia interesse pubblico a ciò. E in tale contesto non è ultroneo evidenziare come il codice della crisi abbia delineato, in uno ai principi di alternatività tra le procedure concorsuali liquidatorie, anche i limiti di una tale alternatività, posto che il legislatore ha escluso l'interesse pubblico all'apertura della procedura liquidatoria al di sotto di determinate soglie di indebitamento, in particolare per le imprese “maggiori” nel caso in cui abbiano debiti scaduti e non pagati inferiori agli euro trentamila e per le imprese “minori” nel caso in cui abbiano debiti scaduti e non pagati inferiori agli euro cinquantamila. Ad avviso del Collegio, non rileva - ai fini degli accertamenti in questione - la paventata prospettiva premiale per l'ipotesi di non apertura della liquidazione giudiziale, in quanto l'assenza dei relativi presupposti non porta seco ineludibilmente l'esenzione dell'imprenditore da una procedura liquidatoria: in ossequio alla volontà legislativa (da collocarsi in un quadro normativo totalmente mutato rispetto alla legge fallimentare) la legittimazione anche dei creditori a presentare le rispettive domande si caratterizza per il riconoscimento normativo
(per come più volte dianzi affermato) di un ventaglio più ampio di opzioni che consente di scegliere quella più adatta al caso concreto secondo soglie dimensionali per patrimonio, ricavi e indebitamento pagina 5 di 10 dell'impresa; tanto, tenendo anche conto della necessità che ricorra la condizione delle soglie minime dei debiti scaduti e non pagati rispettivamente previste, al di sotto delle quali risulta preclusa, per legge, l'indagine sull'insolvenza per carenza di interesse pubblico all'apertura della procedura concorsuale. Nella specie e per quanto concerne l'esposizione debitoria all'attualità, le informazioni acquisite in atti (v. note dell'INPS, dell'agente della riscossione e dell'Agenzia delle Entrate)
evidenziano solo debiti esattoriali, comprensivi di accessori, per un ammontare complessivo pari a euro 265.350,71. I superiori crediti, in uno a quello dedotto da parte ricorrente, restituiscono un'esposizione debitoria complessiva qui accertata ben al di sotto degli euro 500.000,00 previsti dall'art. 2, lett. d), n. 3), CCI. In assenza di bilanci per le annualità che qui rilevano (l'ultimo attiene all'esercizio dell'anno 2007) e di dichiarazioni fiscali (v. informativa dell'Agenzia delle Entrate) non emerge neanche il superamento, nelle tre annualità di riferimento, delle altre soglie (art. 2, lett. d, nn.
1 e 2, CCI). Sulla base di tutti gli elementi valutativi in questa sede acquisiti non si riscontra in capo alla resistente la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, non emergendo che questa abbia superato, nell'esercizio dell'impresa, almeno una delle dette soglie,
rispettivamente, all'attualità (per l'esposizione debitoria) e nel triennio che qui rileva (per la altre)”.
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo, deducendo che: il Tribunale ha di fatto Pt_1
disapplicato l'art. 121 CCII;
non può revocarsi in dubbio che l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti dimensionali grava sull'imprenditore insolvente;
era errata la conclusione secondo cui, non risultando provata la sussistenza dei predetti requisiti, doveva essere rigettata la domanda.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Tutto ciò ritenuto, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello
adita di accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, annullare il decreto reclamato, con ogni statuizione conseguenziale in ordine all'accoglimento dell'istanza di apertura della liquidazione pagina 6 di 10 giudiziale. Con ogni statuizione conseguenziale anche sulla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in favore di parte reclamante”.
Notificati il reclamo ed il decreto di fissazione udienza, nessuno si è costituito per con Controparte_1
conseguente sua contumacia.
All'udienza del 25.6.2025 il reclamo è stato assunto in decisione.
Il reclamo è fondato e va accolto.
Ritiene questa Corte di dover dare continuità all'indirizzo, seppur non condiviso dal Tribunale di
Catania, già espresso con la sentenza n.949/24 con la quale è stata decisa una fattispecie del tutto analoga a quella che occupa.
Con la citata sentenza questa Corte ha “ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che, nella vigenza della regola della generale fallibilità degli imprenditori commerciali, addossa al fallendo l'onere di dimostrare il possesso dei limiti di esenzione dalla procedura concorsuale maggiore ex art. 1 L.F,
adesso previsti dall'art. 2 CCII” ed ha aggiunto che “Invero nella vigenza del detto art. 1 co. 2 l. fall. -
a mente del quale “non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti…”,
era pacifico che "L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche a essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del
2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di pagina 7 di 10 prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti" (cfr. tra le altre Cass. civ., 23/03/2018, n. 7372 e, in termini, Cass. civ., sez. VI, 24/10/2017, n. 25188, Cass.
civ., 01/12/2016 n. 24548).
La medesima giurisprudenza di legittimità evidenziava che tale onere deve essere assolto, in via di elezione, attraverso il deposito dei bilanci dell'ultimo triennio, atteso che, seppure sia consentito l'accesso a strumenti probatori alternativi sempre che idonei a fornire un'adeguata rappresentazione della complessiva situazione economica dell'impresa commerciale (così Cass. civ., sez. I, 26/11/2018,
n. 30541), i bilanci restano lo strumento di prova privilegiato: "In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all' art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell' art. 15, comma 4, l. fall.,
costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa" (Cass. civ., sez. I, 23/11/2018, n. 30516).
Orbene l'art. 121 CCII non ha modificato in alcun modo il regime previgente, intervenendo solo sulla formulazione della precedente norma, declinandola in negativo: “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza. Ed invero il rispetto delle soglie dimensionali continua ad integrare un fatto costitutivo della qualifica di imprenditore minore il cui onere dimostrativo non può che gravare sull'imprenditore che voglia sottrarsi alla liquidazione giudiziale in quanto fatto impeditivo di questa, anche in ragione del principio di vicinanza della prova.
pagina 8 di 10 In particolare, fermi i poteri istruttori ex officio spettanti al Tribunale, il mancato assolvimento del predetto onere non può che comportare la qualificazione dell'imprenditore come “non minore” con conseguente assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Ne consegue che solo ove l'imprenditore dimostri la mancanza dei requisiti dimensionali, e quindi la sua non assoggettabilità alla procedura di liquidazione, ovvero il Tribunale acquisisca ex officio elementi certi che dimostrino il mancato possesso congiunto dei predetti requisiti si potrà pervenire al rigetto della domanda di liquidazione.
Diversamente opinando – come sembra aver fatto il Tribunale – ove vi sia incertezza sulla presenza dei predetti requisiti, si perverrebbe, infatti, al risultato abnorme di premiare non solo l'imprenditore insolvente contumace ma soprattutto quello che ha (colpevolmente) omesso il deposito dei bilanci negli ultimi tre anni o, come nel caso in esame ,“la ditta in epigrafe generalizzata” che sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate “non ha presentato dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio”.
Nel caso di specie nessun elemento è stato acquisito dal Tribunale idoneo a comprovare con certezza il mancato possesso congiunto dei requisiti richiesti dalla norma e l'imprenditore insolvente, rimanendo contumace, ha omesso il deposito dei bilanci degli ultimi tre anni, ossia gli strumenti di prova privilegiata, con la conseguenza che deve ritenersi provata la qualificazione dell' Euroturismo RL
come imprenditore “non minore” con conseguente assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Va, infine, dato atto che la società reclamata non risulta cancellata dal registro delle imprese (v.
visura in atti)”.
In conclusione, in ossequio al superiore indirizzo dal quale questo Collegio, condividendolo, non ritiene di doversi discostare, in accoglimento del reclamo e del ricorso originario nonché riformando pagina 9 di 10 integralmente il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 50, comma 5 CCII, va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di con rimessione degli atti al Tribunale per i provvedimenti di Controparte_1
cui all'art. 49, comma 3, CCII.
La cancelleria del Tribunale provvederà, altresì, a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese anche della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di avverso il decreto del Tribunale di Catania in Pt_1 Controparte_1
data 24.4.2025, così provvede:
1) dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società (C.F. ; Controparte_1 P.IVA_2
N.REA: CT-243621) con sede legale in Motta Sant'Anastasia, via Stazione Motta n.70;
2) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Catania per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, d.lgs. 14/2019 e per la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese anche della presente sentenza;
3) condanna la parte reclamata al pagamento delle spese del presente grado liquidate in € 3.500,00 oltre
15% di rimborso spese generali, IVA e CPA, per compensi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
26.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
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