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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 2625/2017
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi in funzione di Giudice di appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
MATTEI ANNA MARIA appellante contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
assistito e difeso dall'Avv. ZANOLA SIMONE appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 20/9/2023, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 16/02/2017 il sig. ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1793/2016 (n. 4522/2016 R.G.) pronunciata dal Giudice di
Pace di Brescia il 22/11/2016 e depositata il 10/1/2017, deducendo che: i) con verbale di contestazione n. Q/00919, del 24/5/2016, il Comando intercomunale di Polizia locale di Mazzano - Nuvolera - Nuvolento ha sanzionato il sig. per violazione Pt_1 dell'art. 142, comma 9, C.d.S. per avere viaggiato alla velocità rilevata di 108 km/h in un tratto soggetto a limite di velocità pari a 50 km/h; ii) a seguito di tale infrazione all'appellante è stata comminata la corrispondente sanzione pecuniaria oltre ad un periodo di sospensione del titolo di abilitazione alla guida per giorni 80; iii) avverso tali provvedimenti il trasgressore ha radicato distinti ricorsi l'uno avverso l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, il quale veniva parzialmente accolto con sentenza n. 1500/2016 (n. 4628/2016 R.G.) in data 15/11/2016 (doc. 6), l'altro nei confronti del verbale di contestazione che, tuttavia, veniva rigettato a mezzo della sentenza in questa sede appellata. L'appellante ha quindi formulato quattro motivi di gravame: 1) assenza di idonea presegnalazione della postazione mobile autovelox o, comunque, inadeguatezza della visibilità della cartellonistica;
2) mancanza di prova rispetto all'omologazione e taratura periodica dell'apparecchiatura mediante la quale
è stata rilevata l'infrazione; 3) omessa pronuncia circa il periodo di sospensione del titolo di abilitazione alla guida;
4) contrasto di giudicato rispetto alla pronuncia resa nel parallelo ricorso proposto avverso l'ordinanza di sospensione della patente.
Con comparsa in data 25/5/2017 si è costituito il eccependo il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva essendo la condotta stata posta in essere in nonché la nullità e inammissibilità del gravame ex artt. Controparte_3 convenzionati svolgono le attività relative alle funzioni ed ai servizi delegati attraverso uno o più uffici unici costituiti ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs.
n. 267/2000; detti uffici sono, sul piano organizzativo, incardinati nell'ambito della struttura organizzativa del capofila e soggetti alla regolamentazione CP_1
interna di quest'ultimo”. Ai sensi del successivo art. 4.1 “Il è Controparte_1
soggetto capofila della gestione in forma associata di funzioni e servizi in attuazione della presente convenzione quadro”, sicché la notifica del ricorso introduttivo è stata regolarmente effettuata nei confronti dell'Ente locale designato quale capofila (cfr.
Cass. Civ., n. 7308/2017).
Ciò premesso, l'appello è infondato nel merito.
Con riferimento alla mancanza di idonea cartellonistica di preavviso ai sensi dell'art. 79, comma 6, Reg. di esecuzione e attuazione del C.d.S., si rileva che dal verbale di accertamento e dalla documentazione fotografica versata in atti (cfr. foto 1/4 di parte appellata) si evince chiaramente l'apposizione di un cartello di preavviso lungo la via
Trento in all'altezza del civico 57, ossia a metri 470 dalla postazione CP_3
di controllo elettronico della velocità.
Parte appellante contesta la visibilità del segnale senza, tuttavia, formulare specifiche istanze istruttorie sul punto e ciò a dispetto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. 15 agosto 2007, ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità” (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
33773/2023).
Da ciò discende il rigetto del primo motivo di gravame.
Analoga sorte investe anche il secondo profilo di censura relativo alla mancanza di prova della condotta stante l'assenza del report e dei certificati di omologazione e di taratura dell'apparecchiatura utilizzata per rilevare l'infrazione.
pag. 3/5 La prospettazione dell'appellante è, infatti, smentita dalla documentazione in atti essendo stato prodotto (cfr. comparsa costituzione fascicolo di primo grado) CP_1
sia il report stampato dal macchinario alle ore 22:42:32 del 24/5/2016, sia i certificati di omologazione e taratura periodica del misuratore TraffiPatrol XR matricola 09296,
l'ultimo dei quali risalente al “2015-12-03” (secondo il modello di datazione Pt_2
conforme al modello ISO 8601) e quindi entro l'anno dalla dell'infrazione.
[...]
Destituiti di fondamento sono anche i motivi sub § 3-4 da esaminare congiuntamente.
Quanto all'omessa pronuncia circa il periodo di sospensione del titolo di abilitazione alla guida, ci si limita a rilevare che antecedentemente alla pronuncia dell'impugnata sentenza è intervenuta la sentenza n. 1500/2016 (n. 4628/2916 R.G.), del 15/11/2016, che ha limitato tale periodo al presofferto così deprivando di interesse l'adozione di una ulteriore statuizione sul punto.
Con riguardo, invece, al possibile contrasto di giudicati, tale eventualità è esclusa sia perché l'ordinamento espressamente consente la proposizione di un autonomo ricorso avverso il provvedimento sospensivo della patente (art. 218, comma 5, C.d.S.), sia perché il parallelo giudizio instaurato avverso l'ordinanza prefettizia si è concluso con una pronuncia di accoglimento parziale destinata ad incidere non sull'an della sanzione accessoria irrogata, ma piuttosto sul quantum del periodo di sospensione così confermando la fondatezza dell'accertamento di cui si discute in questa sede (cfr.
Cass. Civ. n. 24965/2019).
In conclusione il gravame va interamente respinto la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone gli estremi.
Deve darsi infine atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede: pag. 4/5 rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.
1793/2016 (n. 4522/2016 R.G.) pronunciata in data 22/11/2016 e depositata in data 10/1/2017;
condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 462,00 (di cui €
131,00 per la fase di studio;
€ 131,00 per la fase introduttiva;
€ 200,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Si comunichi.
Brescia, lì 07/01/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito ha censurato le doglianze avversarie e chiesto la conferma dell'impugnata sentenza con condanna ex art. 96 c.p.c..
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 21/9/2023 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Preliminarmente va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell'appellato.
Sul punto, richiamato il contenuto dell'ordinanza in data 19/2/2019, si osserva che ai sensi dell'art.
3.1 della Convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni dei servizi comunali siglata in data 15/12/2014 (doc. 4 parte appellante): “I Comuni pag. 2/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 2625/2017
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi in funzione di Giudice di appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
MATTEI ANNA MARIA appellante contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
assistito e difeso dall'Avv. ZANOLA SIMONE appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 20/9/2023, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 16/02/2017 il sig. ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1793/2016 (n. 4522/2016 R.G.) pronunciata dal Giudice di
Pace di Brescia il 22/11/2016 e depositata il 10/1/2017, deducendo che: i) con verbale di contestazione n. Q/00919, del 24/5/2016, il Comando intercomunale di Polizia locale di Mazzano - Nuvolera - Nuvolento ha sanzionato il sig. per violazione Pt_1 dell'art. 142, comma 9, C.d.S. per avere viaggiato alla velocità rilevata di 108 km/h in un tratto soggetto a limite di velocità pari a 50 km/h; ii) a seguito di tale infrazione all'appellante è stata comminata la corrispondente sanzione pecuniaria oltre ad un periodo di sospensione del titolo di abilitazione alla guida per giorni 80; iii) avverso tali provvedimenti il trasgressore ha radicato distinti ricorsi l'uno avverso l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, il quale veniva parzialmente accolto con sentenza n. 1500/2016 (n. 4628/2016 R.G.) in data 15/11/2016 (doc. 6), l'altro nei confronti del verbale di contestazione che, tuttavia, veniva rigettato a mezzo della sentenza in questa sede appellata. L'appellante ha quindi formulato quattro motivi di gravame: 1) assenza di idonea presegnalazione della postazione mobile autovelox o, comunque, inadeguatezza della visibilità della cartellonistica;
2) mancanza di prova rispetto all'omologazione e taratura periodica dell'apparecchiatura mediante la quale
è stata rilevata l'infrazione; 3) omessa pronuncia circa il periodo di sospensione del titolo di abilitazione alla guida;
4) contrasto di giudicato rispetto alla pronuncia resa nel parallelo ricorso proposto avverso l'ordinanza di sospensione della patente.
Con comparsa in data 25/5/2017 si è costituito il eccependo il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva essendo la condotta stata posta in essere in nonché la nullità e inammissibilità del gravame ex artt. Controparte_3 convenzionati svolgono le attività relative alle funzioni ed ai servizi delegati attraverso uno o più uffici unici costituiti ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs.
n. 267/2000; detti uffici sono, sul piano organizzativo, incardinati nell'ambito della struttura organizzativa del capofila e soggetti alla regolamentazione CP_1
interna di quest'ultimo”. Ai sensi del successivo art. 4.1 “Il è Controparte_1
soggetto capofila della gestione in forma associata di funzioni e servizi in attuazione della presente convenzione quadro”, sicché la notifica del ricorso introduttivo è stata regolarmente effettuata nei confronti dell'Ente locale designato quale capofila (cfr.
Cass. Civ., n. 7308/2017).
Ciò premesso, l'appello è infondato nel merito.
Con riferimento alla mancanza di idonea cartellonistica di preavviso ai sensi dell'art. 79, comma 6, Reg. di esecuzione e attuazione del C.d.S., si rileva che dal verbale di accertamento e dalla documentazione fotografica versata in atti (cfr. foto 1/4 di parte appellata) si evince chiaramente l'apposizione di un cartello di preavviso lungo la via
Trento in all'altezza del civico 57, ossia a metri 470 dalla postazione CP_3
di controllo elettronico della velocità.
Parte appellante contesta la visibilità del segnale senza, tuttavia, formulare specifiche istanze istruttorie sul punto e ciò a dispetto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. 15 agosto 2007, ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità” (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
33773/2023).
Da ciò discende il rigetto del primo motivo di gravame.
Analoga sorte investe anche il secondo profilo di censura relativo alla mancanza di prova della condotta stante l'assenza del report e dei certificati di omologazione e di taratura dell'apparecchiatura utilizzata per rilevare l'infrazione.
pag. 3/5 La prospettazione dell'appellante è, infatti, smentita dalla documentazione in atti essendo stato prodotto (cfr. comparsa costituzione fascicolo di primo grado) CP_1
sia il report stampato dal macchinario alle ore 22:42:32 del 24/5/2016, sia i certificati di omologazione e taratura periodica del misuratore TraffiPatrol XR matricola 09296,
l'ultimo dei quali risalente al “2015-12-03” (secondo il modello di datazione Pt_2
conforme al modello ISO 8601) e quindi entro l'anno dalla dell'infrazione.
[...]
Destituiti di fondamento sono anche i motivi sub § 3-4 da esaminare congiuntamente.
Quanto all'omessa pronuncia circa il periodo di sospensione del titolo di abilitazione alla guida, ci si limita a rilevare che antecedentemente alla pronuncia dell'impugnata sentenza è intervenuta la sentenza n. 1500/2016 (n. 4628/2916 R.G.), del 15/11/2016, che ha limitato tale periodo al presofferto così deprivando di interesse l'adozione di una ulteriore statuizione sul punto.
Con riguardo, invece, al possibile contrasto di giudicati, tale eventualità è esclusa sia perché l'ordinamento espressamente consente la proposizione di un autonomo ricorso avverso il provvedimento sospensivo della patente (art. 218, comma 5, C.d.S.), sia perché il parallelo giudizio instaurato avverso l'ordinanza prefettizia si è concluso con una pronuncia di accoglimento parziale destinata ad incidere non sull'an della sanzione accessoria irrogata, ma piuttosto sul quantum del periodo di sospensione così confermando la fondatezza dell'accertamento di cui si discute in questa sede (cfr.
Cass. Civ. n. 24965/2019).
In conclusione il gravame va interamente respinto la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone gli estremi.
Deve darsi infine atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede: pag. 4/5 rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.
1793/2016 (n. 4522/2016 R.G.) pronunciata in data 22/11/2016 e depositata in data 10/1/2017;
condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 462,00 (di cui €
131,00 per la fase di studio;
€ 131,00 per la fase introduttiva;
€ 200,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Si comunichi.
Brescia, lì 07/01/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito ha censurato le doglianze avversarie e chiesto la conferma dell'impugnata sentenza con condanna ex art. 96 c.p.c..
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 21/9/2023 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Preliminarmente va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell'appellato.
Sul punto, richiamato il contenuto dell'ordinanza in data 19/2/2019, si osserva che ai sensi dell'art.
3.1 della Convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni dei servizi comunali siglata in data 15/12/2014 (doc. 4 parte appellante): “I Comuni pag. 2/5