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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5876/2021, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Gianmarco Miele, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso la struttura territoriale sita in Napoli, al Pt_1
Viale Kennedy, n. 25;
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._2 Controparte_3
), (C.F.: ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
e (C.F.: ), tutti rappresentati e difesi, Parte_3 C.F._5
giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Claudio Cretella, presso il cui studio, sito in Napoli, al Centro
Direzionale Isola E4, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e decreto reso all'esito dell'udienza del 19/9/2024, N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l' ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1151/2021, con il quale era stata ingiunta al pagamento, in favore degli opposti, dell'importo pari ad €
68.634,84, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2051, c.c., come quantificati dal consulente tecnico incaricato dal Tribunale di Salerno all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo N.R.G.
6829/2012, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, deducendo: in rito ed via preliminare, che la notificazione del Decreto Ingiuntivo, così come quella del ricorso per accertamento tecnico preventivo su cui il primo si fonda, sarebbe nulla per violazione dell'art. 145, co. 1, c.p.c. in quanto, essendo l'opponente una società per azioni, i IG.ri avrebbero CP_1
dovuto notificare il provvedimento monitorio presso la sede legale della
Società e non presso la sede compartimentale;
ancora, in via preliminare ed assorbente, che già al momento del deposito del ricorso per ingiunzione sarebbe maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947, c.c. del diritto delle parti opposte al risarcimento dei danni paventati, nella misura in cui lo smottamento dei terreni lamentato dai IG.ri si sarebbe CP_1
verificato tra il Settembre e l'Ottobre del 2011 e l'ultimo evento interruttivo sarebbe da ascriversi, al più tardi, alla data del 21.01.2013, ossia al momento del deposito della relazione peritale dell'Arch. con Persona_1
cui si è concluso il procedimento ex artt. 696 e 696 bis, c.p.c.; che il ricorso monitorio sarebbe comunque da ritenersi inammissibile per violazione degli artt. 633, 696 e 696 bis, c.p.c., in ragione della inidoneità dell'accertamento tecnico preventivo a fondare la certezza di un credito derivante da un illecito extracontrattuale, tanto più allorquando sia mancato il contraddittorio in fase di operazioni peritali, da ciò derivando la nullità del D.I. opposto;
che, invero, la nullità del provvedimento monitorio per cui è causa deriverebbe a
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza sua volta dalla nullità dell'accertamento tecnico preventivo sul quale si fonda nella misura in cui, in violazione degli artt. 694 e 696, c.p.c., il
Presidente del Tribunale di Salerno – Sezione di Amalfi, nell'emettere il decreto di nomina del C.T.U., si sarebbe limitato a fissare direttamente il giorno d'inizio delle operazioni peritali ed avrebbe omesso di individuare la data dell'udienza di comparizione ed il temine perentorio per la notificazione del decreto, con la conseguenza che sarebbe stata negata in radice all'
[...]
la possibilità di contraddire all'interno di tale procedimento;
che la Pt_1
pretermissione del contraddittorio in fase di operazioni peritali ne avrebbe alterato gli esiti;
che, invero, se fosse stata consentita la partecipazione all' il C.T.U. sarebbe stato edotto di circostanze rilevanti quali Parte_1
quelle risultanti dalla nota agli atti, prot. n. CNA 0006120 del 14.02.2012, relativa al sopralluogo effettuato nell'immediatezza dei fatti dannosi dalla
Società opponente in contraddittorio con i IG.ri , con la quale CP_1
veniva comunicato il motivato rigetto della diffida al risarcimento dei danni avanzata dalle parti opposte;
che, per queste ragioni, l'accertamento tecnico preventivo posto alla base del provvedimento impugnato sarebbe inutilizzabile o, quantomeno, non opponibile all che, ferme le Parte_1
superiori deduzioni circa l'erroneità del metodo della sua formazione, l'a.t.p. sarebbe comunque erroneo anche nel merito, nella misura in cui le conclusioni contenute nella relazione peritale sull'accertamento della responsabilità del gestore stradale si porrebbero in contraddizione con le gravi e preesistenti criticità riscontrate sia dai tecnici in fase di Pt_1
sopralluogo di cui sopra, sia dallo stesso C.T.U.; che, invero, come riscontrato dai tecnici recatisi sui luoghi, sarebbe innanzitutto Pt_1
ragionevole ritenere che, contrariamente a quanto affermato e non dimostrato dalla controparte, gli smottamenti per cui è causa si sarebbero verificati indipendentemente dalle asserite carenze del sistema di smaltimento delle acque meteoriche della S.S. 163 Amalfitana, dovendosi
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza piuttosto dar conto dello stato di incuria in cui versavano le ripe laterali e le relative opere di sostegno;
che, del resto, le stesse risultanze dell'a.t.p. renderebbero plausibile che i danni occorsi non si sarebbero verificati se i
IG.ri avessero adottato un comportamento improntato ai criteri CP_1
di ordinaria e sana cautela, oltre che previsto dall'art. 31, D.Lgs. n.
285/1992 in ordine al mantenimento delle ripe;
che, invero, il perito giudiziale avrebbe rilevato la presenza delle “cunette del tipo carrabili per il displuvio delle acque meteoriche”, oltre che la circostanza che il varco centrale, ossia il “varco n. 2” sarebbe “sbarrato al piede da un rialzo in calcestruzzo di cm. 11”, con la funzione di “evitare il deflusso delle acque meteoriche nel fondo sottostante di proprietà di talché, vista CP_1
l'altezza del cordolo, la quantità d'acqua defluita dalla sede stradale sui suolo sottostanti non avrebbe potuto verosimilmente innescare i fenomeni dannosi lamentati dalle parti opposte;
che, in definitiva, non potrebbe rinvenirsi un nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento dannoso lamentato, con la conseguenza che non potrebbe imputarsi all Parte_1
alcuna responsabilità risarcitoria, ai sensi dell'art. 2051, c.c.; che, nel caso di specie, il nesso eziologico sarebbe stato interrotto dalla condotta del danneggiato, cui dovrebbe piuttosto ascriversi l'evento di danno in via esclusiva;
che, in ultimo, atteso il dissesto dei muri di sostegno e la generale incuria serbata dai IG.ri , come rilevati dal C.T.U., dovrebbe CP_1
escludersi la stessa esistenza di danni risarcibili, la cui quantificazione sarebbe sproporzionata, oltre che sfornita di prova e destituita di fondamento, sicché andrebbe, in via denegata e subordinata, comunque rideterminata ai sensi dell'art. 1227, c.c.
In virtù di quanto innanzi esposto, l' formulava le seguenti Parte_1
conclusioni: nel merito revocare o, comunque, dichiarare nullo l'opposto
Decreto Ingiuntivo n. 1151/2021; accertare e dichiarare inesistente la pretesa creditizia avanzata dai IG.ri nei suoi confronti nei CP_1
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza termini specificati nel Decreto Ingiuntivo e, solo subordinatamente, ricondurre eventualmente il credito a quanto effettivamente si riterrà dovuto sulla base delle eccezioni formulate;
condannare le parti opposte al pagamento delle competenze e spese di lite.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri , CP_1 [...]
, e CP_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
per contestare integralmente la fondatezza dell'opposizione, oltre che la temerarietà della stessa, eccependo: che, sulla base degli indirizzi interpretativi offerti dalla giurisprudenza di legittimità, le notifiche contestate dall'opponente sarebbero da ritenersi del tutto regolari e conformi al disposto dell'art. 145, c.p.c., in quanto dall'equiparazione della sede effettiva a quella legale di cui all'art. 46, c.c. deriverebbe che, nell'ipotesi in cui la sede legale della persona giuridica sia differente da quella effettiva, le notifiche degli atti giudiziari potrebbero essere eseguite anche presso quest'ultima; che non potrebbe dirsi intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 2947, c.c., in ragione della natura del danno reclamato nel caso di specie, ossia di un danno che andrebbe configurato quale fatto illecito permanente;
che, invero, stante la totale inerzia dell ad intraprendere qualsivoglia Parte_1
intervento sulla strada mantenuta, il danno reclamato sarebbe, non solo tuttora esistente, ma anche notevolmente aggravato;
che sarebbe infondata l'eccezione di controparte in ordine alla inidoneità dell'accertamento tecnico preventivo a costituire valido presupposto per il concesso decreto ingiuntivo, in virtù dell'introduzione ad opera del legislatore del 2005 dell'istituto di cui all'art. 696 bis, c.p.c., il cui comma 5 consentirebbe, altresì, l'ingresso automatico della prova preventiva nel relativo giudizio di cognizione, nelle forme del deposito di una comune prova documentale;
che, la “prova scritta” di cui all'art. 633, c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe costituita da qualsiasi documento
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza “meritevole di fede quanto alla sua autenticità, anche se sfornito dell'efficacia probatoria assoluta e anche se proveniente da terzi”, di talché non vi sarebbero state ragioni per non ammettere un'ingiunzione fondata sulla consulenza tecnica ove questa, formatasi nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, abbia consentito al giudice di pervenire, con un semplice calcolo matematico, alla determinazione del diritto;
che, difatti, il procedimento di cui agli artt. 696 e 696 bis, c.p.c. si sarebbe svolto nel rispetto rigoroso delle forme prescritte dalla legge, nel pieno contraddittorio e con la partecipazione alle operazioni peritali anche del consulente tecnico di controparte;
che, comunque, il disposto dell'art. 116, c.p.c. consentirebbe al giudice di valutare liberamente gli elementi probatori acquisiti e di ritenerli sufficienti per la decisione;
che, quanto al merito della domanda fatta valere in sede monitoria, la relazione redatta dal consulente tecnico incaricato dal Tribunale di Salerno ne avrebbe accertato sia l'”an” che il
“quantum”, sicché il credito vantato dalle parti opposte sarebbe da ritenersi certo, liquido ed esigibile.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri , CP_1 [...]
, e CP_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
formulavano le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 1151/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del titolo monitorio e concedeva alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., per il deposito delle memorie;
quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
Con decreto reso all'esito dell'udienza del 19/9/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il sottoscritto assegnava la causa in
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza decisione, con concessione dei termini (60+20) ex art. 190, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, la causa può ora essere decisa.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Con il primo, il terzo ed il quarto motivo di opposizione parte opponente lamenta l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo opposto per ragioni sostanzialmente relative al procedimento monitorio da cui esso scaturisce e, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente: essi sono infondati e vanno rigettati.
A tale riguardo, deve preliminarmente osservarsi che nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo il Giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua esistenza e nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che abbiano determinato l'emanazione dell'ingiunzione.
Ciò, in quanto l'opposizione avverso il D.I., che si pone come una fase ulteriore ed eventuale del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale, in contraddittorio tra le parti, il Giudice procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base dei documenti prodotti nella fase monitoria e dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio, tenuto conto del fatto che le parti, pur apparentemente invertite, conservano in questa fase la loro posizione sostanziale, restando così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Da tanto deriva che gli opposti, i quali rivestono la posizione sostanziale di attori, per aver richiesto ed ottenuto l'emissione del provvedimento monitorio hanno l'onere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c., di
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza provare in questo giudizio tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e l'ammontare del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Orbene, fatta questa necessaria premessa, di per sé idonea a destituire di fondamento qualsivoglia contestazione circa i vizi della procedura che ha condotto all'emissione del D.I. opposto che, in ragione delle superiori considerazioni, non rilevano più in questa sede, è opportuno precisare quanto segue.
Segnatamente, con il primo motivo di opposizione l' denuncia Parte_1
la violazione dell'art. 145, comma 1, c.p.c. in materia di notificazione alle persone giuridiche, a tenore del quale “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede legale”, cui deriverebbe che la notificazione eseguita presso un luogo diverso dalla sede legale dell'
[...]
ancorché presso una filiale o agenzia o una sede soltanto locale della Pt_1
società, debba ritenersi nulla.
Sul punto, si osserva che la Suprema Corte ha sì chiarito che “a seguito della trasformazione prima in ente pubblico economico e successivamente in società per azioni dell è cessata la connotazione di tale ente come Pt_1
amministrazione statale e sono divenute, quindi, inapplicabili a tale ente le norme dell'art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 e dell'art. 25 c.p.c., con la conseguenza che la notificazione di un atto introduttivo del giudizio all'ente deve avvenire nel rispetto della norma dell'art. 145 c.p.c. e, quindi, presso la sua sede legale, e che una notificazione presso un suo compartimento regionale è affetta da nullità, per inosservanza del luogo di notificazione previsto da detta norma del c.p.c.” (cfr., Cass. Civ., Sez. III, nn. 6659/2009;
3353/2009); tuttavia, l'art. 145, c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, deve interpretarsi in combinato disposto con quella di cui all'art. 156, co. 3, c.p.c., di talché la nullità della notificazione del Decreto Ingiuntivo in contestazione può dirsi sanata in virtù del criterio
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza del raggiungimento dello scopo, stante la proposizione della presente opposizione.
Del resto, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la nullità della notificazione del D.I. rileva unicamente per consentire la proposizione dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650, c.p.c. e non anche per conseguire la declaratoria d'inefficacia del Decreto, la quale può essere pronunciata solo nei casi in cui la notifica sia mancata del tutto ovvero sia da ritenersi giuridicamente inesistente (cfr., ex multis, Cass. Civ, II sez., ord.
n. 6/2023).
Tali conclusioni non possono invece estendersi – per quanto si dirà di qui a breve - alla sanatoria della nullità del ricorso per accertamento tecnico preventivo ed alle relative risultanze peritali.
Invero, con il terzo ed il quarto motivo di opposizione la difesa dell'opponente ne contesta, rispettivamente, l'idoneità a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo, che sarebbe, dunque, da ritenersi nullo per l'assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
oltre che la nullità, poiché formato in violazione del combinato disposto degli artt.
694 e 696 c.p.c., di talché dovrebbe essere considerato inutilizzabile o, in via gradata, inopponibile all' Parte_1
Orbene, quanto alla eccepita inidoneità dell'accertamento tecnico preventivo a fondare la certezza del credito ingiunto di cui al terzo motivo di opposizione, è sufficiente osservare che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, di talché essa è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr. in tal senso, ex multis, Cass.
Civ., sez. III, n. 8496/2023).
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza Da tanto deriva che, proprio ai fini della sua utilizzabilità quale mezzo di prova in questo giudizio ed anticipando quanto si osserverà nel merito, giova approfondire la legittimità delle modalità che hanno determinato l'analisi peritale e le relative risultanze, contestata dalla difesa dell'
[...]
col quarto motivo di opposizione. Pt_1
Dalle risultanze agli atti si evince che, nel caso di specie, il Sig. CP_1
, nella qualità di comproprietario del fondo sito in Positano, alla Via
[...]
Laurito – posto a valle della Starda Statale 163 ed interessato da uno smottamento dei vari appezzamenti, oltre che dalla rottura dei muri di sostegno dei vari ripiani – ha adito il Tribunale di Salerno, Sezione
Distaccata di Amalfi, depositando ricorso per accertamento tecnico ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c., rispettivamente, allo scopo di verificare lo stato dei luoghi, valutando le cause e quantificando i danni, nonché ai fini della composizione della lite.
All'uopo, giova innanzitutto chiarire che i due istituti, dell'accertamento tecnico preventivo, da un lato, e della consulenza tecnica preventiva di più recente introduzione, dall'altro, seguono il medesimo procedimento di formazione, pur assolvendo a funzioni ben diverse.
Invero, se lo strumento di cui all'art. 696, c.p.c. appartiene, data la sua pacifica natura cautelare, nella misura in cui impedisce il venir meno dell'oggetto della prova a fronti di situazioni mutevoli, al “genus” dei provvedimenti di istruzione preventiva, l'istituto di cui all'art. 696 bis, c.p.c., alle cui caratteristiche la parte opposta ha affidato parte della propria difesa, prescinde dai presupposti del “fumus” e del “periculum in mora” propri del primo, e si iscrive nel novero dei procedimenti sommari di istruzione preventiva di natura non cautelare, distinguendosi per la funzione conciliativa e deflattiva.
Ciò posto, occorre rilevare in questa sede che, contrariamente a quanto assunto dagli opposti al momento della costituzione in presente giudizio
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza (cfr. comparsa cost. e risposta), dalla nullità della notificazione del ricorso per a.t.p. è scaturita la pretermissione del diritto al contraddittorio in capo all' nella sua qualità di custode della strada ex art. 2051 del Parte_1
Codice Civile.
Del resto, la stessa relazione peritale, redatta dall'Arch. Persona_1
all'esito della procedura di accertamento, smentisce quanto dedotto dagli opposti, e cioè che “il procedimento ex art. 696 e 696 bis, c.p.c. si sarebbe svolto nel pieno contraddittorio, regolarmente instauratosi, e con la partecipazione dalle operazioni peritali anche del C.T. di controparte” (cfr. p.
5 della memoria di costituzione), risultando di contro chiaramente che il difensore della parte opposta ha evidenziato in data 10.12.2012 la carenza di legittimazione processuale in capo al rappresentante dell Parte_1
geom. a costituirsi nel procedimento ex art. 696, 696 bis, Controparte_4
c.p.c., stante la mancata costituzione della Società, di talché le operazioni peritali si sono svolte “alla sola presenza dell'Avv. Cretella e del Geom.
Giovanni Porzio, rispettivamente difensore e tecnico della parte ricorrente”
(cfr. p. 5 della relazione peritale).
Ne deriva che le modalità che hanno portato alla formazione della C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo, e sulle cui risultanze si fonda esclusivamente la domanda monitoria esitata nell'emissione del Decreto
Ingiuntivo opposto, non solo sviliscono la funzione conciliativa propria dell'istituto, ma violano la procedura prevista dal legislatore all'art. 694
c.p.c.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che il presupposto per l'accertamento di cui all'art. 696 bis c.p.c. è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, sicchè non può demandarsi al consulente tecnico incaricato la soluzione di questioni giuridiche controverse fra le parti, che richiedono invece
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza l'espletamento di una istruttoria da svolgersi con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione.
Ciò posto, venendo ora al merito della domanda monitoria, occorre preliminarmente scrutinare il secondo motivo di opposizione, con cui l' ha eccepito l'estinzione del diritto di credito al risarcimento Parte_1
dei danni ex art. 2051 c.c. fatto valere dagli opposti in via monitoria a causa dell'intervenuta prescrizione quinquennale.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Sul punto, premesso che le azioni di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. appartengono al “genus” della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, per la quale il diritto al risarcimento del danno si prescrive, secondo quanto disposto dall'art. 2947 c.c. in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto e che, per giurisprudenza granitica, tale “dies a quo” va individuato nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, deve condividersi la qualificazione fornita dalla parte opposta della fattispecie per cui è causa quale ipotesi di illecito a carattere permanente.
Sul punto, si evidenzia che, secondo l'orientamento costante della Suprema
Corte, “occorre distinguere, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, fra illecito istantaneo con effetti permanenti caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo, ed illecito permanente, nel quale, cioè, la condotta illecita si protrae nel tempo. Nel caso di illecito istantaneo, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello a cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cassazione della predetta condotta dannosa” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 3314/2020).
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza Da tanto deriva che, pur dovendosi ascrivere i fatti di danno al periodo di
Settembre-Ottobre del 2011 il diritto al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito e legati al ripristino dello stato dei luoghi non può dirsi prescritto fin tanto che non sia stata rimossa la causa generatrice dei danni asseritamente subiti non sia cessato il fenomeno in contestazione, di talché, configurando la condotta della società opponente astrattamente un illecito a carattere c.d. “permanente”, non può dirsi ad oggi maturata la prescrizione ex art. 2947 c.c.
Con il quinto motivo di opposizione parte opponente ha contestato che gli opposti non avrebbero fornito la prova dell'esistenza del nesso eziologico tra la condotta ad essa asseritamente imputabile come foriera dei danni lamentati ed i pregiudizi stessi.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Sul punto occorre rilevare che la parte opposta fonda la propria pretesa creditoria, relativa al diritto al rispristino dei luoghi derivante dal risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., esclusivamente sulle risultanze peritali cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio preventiva disposta nel lontano 2012 dal Tribunale di Salerno – Sez. Distaccata di Amalfi,
N.R.G. 6829/2012 (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria).
Orbene, sulla base di tali risultanze peritali non è possibile ritenere provata la sussistenza degli estremi della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'
[...]
opponente. Invero, se è pacifico che la responsabilità ex art. 2051, Pt_1
c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, configurandosi in virtù della stessa sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, è pur vero che è sempre necessaria la rigorosa dimostrazione, da parte dell'opposto – attore in senso sostanziale, della esistenza di un rapporto di custodia e della sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III,
n. 12663/2024).
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza Tale dimostrazione manca nel caso di specie, nella misura in cui la relazione peritale redatta dall'Arch. nell'ambito del Persona_1
procedimento per a.t.p. non è stata integrata da ulteriore documentazione idonea a provare i fatti costitutivi del diritto dedotto dalla parte opposta;
inoltre, per le ragioni già esposte nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del
30/11/2022 (cfr.), che qui si richiamano per ragioni di sinteticità, le richieste di parte opposta di fornire la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale mediante prove testimoniali è inammissibile, e la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dagli opposti è in parte superflua (poiché volta ad accertare la coincidenza tra lo stato dei luoghi all'attualità ed all'epoca dei fatti, avvenuti nel 2012, molto tempo fa), ed in parte inammissibile, poiché
l'accertamento della congruità dei danni come quantificati in sede di a.t.p. è accertamento che presuppone la prova rigorosa del nesso eziologico – qui non fornita – ed anche l'”onus probandi” dell'esistenza dei pregiudizi di cui si chiede il ristoro incombe sulla parte che assume di essere danneggiata, cioè in questo caso i sigg.ri . CP_1
Alla luce di quanto innanzi esposto, consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1151/2021 del Tribunale di Salerno va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste, pertanto, a carico di , , CP_1 Controparte_2 [...]
e in solido tra loro e, CP_3 Parte_2 Parte_3
tenuto conto della natura della controversia, del valore (€ 69.634,84, pari all'ammontare del monitorio) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) in complessivi € 7.052,00
a titolo di compensi professionali (di cui: € 1.276,00 per la fase di studio;
€
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale); oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
1151/2021;
2) Condanna i sigg.ri , CP_1 Controparte_2 [...]
e al pagamento, in solido tra CP_3 Parte_2 Parte_3
loro, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano per Parte_1
compensi professionali in complessivi € 7.052,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 07/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
N.R.G.A.C. 5876/2021 – Sentenza