TRIB
Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/12/2024, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. est.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3022/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato GRUPPI Parte_1 CodiceFiscale_1
LUCIA
e da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2
GRUPPI LUCIA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra di loro contratto in data 15.9.2018
a Codogno, matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Codogno 2018,
Atto n. 11 – Parte I – serie – Anno 2018;
2) Ordinare al Comune di Codogno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) I coniugi dichiarano di essere per sé stessi economicamente autosufficienti sì che non si fa luogo ad alcun assegno divorzile a favore dell'uno verso l'altro;
4) Il signor ha contratto il 30.5.2019 un finanziamento con , presso la Parte_2 CP_1 filiale di Codogno, per l'importo di € 10.000,00 (diecimila), il prestito n. 000046700904 (doc. n 17) da restituirsi con pagamenti rateali con scadenza al 15.12.2026; detto prestito anche se formalmente intestato ad entrambi i coniugi è stato utilizzato integralmente e in via esclusiva dal signor Pt_2 per esigenze sue personali.
A tale riguardo il signor riconosce espressamente che il debito derivante dal finanziamento Pt_2
n. 000046700904 è di esclusiva sua competenza, riconoscendosene, così, esclusivo debitore nei confronti della banca accollandosi interamente il debito.
A tale fine il signor in primo luogo si impegna a estinguere/ricontrattare detto finanziamento Pt_2 con la così da liberare la signora da ogni intestazione. CP_1 Pt_1 In secondo luogo, e in ogni caso, il signor si impegna nei confronti della signora Parte_2 Pt_1
a corrispondere in via esclusiva all'Istituto di Credito le rate del predetto finanziamento fino alla sua naturale estinzione, manlevando e tenendo così indenne la signora da ogni debito nei confronti Pt_1 della banca.
Infine, il signor si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la signora da Pt_2 Pt_1 ogni e qualsiasi importo che la stessa signora dovesse essere tenuta a pagare alla banca in Pt_1 relazione al predetto finanziamento.
5) Con l'adempimento delle obbligazioni assunte in questa sede i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro ulteriore rapporto di tipo economico-patrimoniale derivante dal matrimonio anche qui non espressamente richiamato e di non aver così, più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, causa e/o ragione in dipendenza dell'intercorso vincolo matrimoniale;
6) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé, reciprocamente obbligandosi a presentarsi dinanzi alle competenti autorità per quanto a tal fine si rendesse necessario”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis. 51, comma III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 12.12.2024 in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti patrimoniali.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n data 15.9.2018 a Codogno (LO), matrimonio trascritto presso i registri Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Codogno 2018, Atto n. 11 – Parte I – serie – Anno 2018;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Codogno (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 18/12/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. est.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3022/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato GRUPPI Parte_1 CodiceFiscale_1
LUCIA
e da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2
GRUPPI LUCIA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra di loro contratto in data 15.9.2018
a Codogno, matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Codogno 2018,
Atto n. 11 – Parte I – serie – Anno 2018;
2) Ordinare al Comune di Codogno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) I coniugi dichiarano di essere per sé stessi economicamente autosufficienti sì che non si fa luogo ad alcun assegno divorzile a favore dell'uno verso l'altro;
4) Il signor ha contratto il 30.5.2019 un finanziamento con , presso la Parte_2 CP_1 filiale di Codogno, per l'importo di € 10.000,00 (diecimila), il prestito n. 000046700904 (doc. n 17) da restituirsi con pagamenti rateali con scadenza al 15.12.2026; detto prestito anche se formalmente intestato ad entrambi i coniugi è stato utilizzato integralmente e in via esclusiva dal signor Pt_2 per esigenze sue personali.
A tale riguardo il signor riconosce espressamente che il debito derivante dal finanziamento Pt_2
n. 000046700904 è di esclusiva sua competenza, riconoscendosene, così, esclusivo debitore nei confronti della banca accollandosi interamente il debito.
A tale fine il signor in primo luogo si impegna a estinguere/ricontrattare detto finanziamento Pt_2 con la così da liberare la signora da ogni intestazione. CP_1 Pt_1 In secondo luogo, e in ogni caso, il signor si impegna nei confronti della signora Parte_2 Pt_1
a corrispondere in via esclusiva all'Istituto di Credito le rate del predetto finanziamento fino alla sua naturale estinzione, manlevando e tenendo così indenne la signora da ogni debito nei confronti Pt_1 della banca.
Infine, il signor si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la signora da Pt_2 Pt_1 ogni e qualsiasi importo che la stessa signora dovesse essere tenuta a pagare alla banca in Pt_1 relazione al predetto finanziamento.
5) Con l'adempimento delle obbligazioni assunte in questa sede i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro ulteriore rapporto di tipo economico-patrimoniale derivante dal matrimonio anche qui non espressamente richiamato e di non aver così, più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, causa e/o ragione in dipendenza dell'intercorso vincolo matrimoniale;
6) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé, reciprocamente obbligandosi a presentarsi dinanzi alle competenti autorità per quanto a tal fine si rendesse necessario”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis. 51, comma III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 12.12.2024 in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti patrimoniali.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n data 15.9.2018 a Codogno (LO), matrimonio trascritto presso i registri Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Codogno 2018, Atto n. 11 – Parte I – serie – Anno 2018;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Codogno (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 18/12/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello