Decreto cautelare 6 novembre 2020
Decreto presidenziale 9 novembre 2020
Ordinanza cautelare 19 novembre 2020
Decreto cautelare 12 gennaio 2021
Decreto cautelare 23 febbraio 2021
Decreto cautelare 26 febbraio 2021
Decreto presidenziale 12 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, decreto presidenziale 12/03/2021, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 00078/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01236/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2020, integrato da triplici motivi aggiunti, proposto da Codacons – sede di Lecce, in persona del legale rappresentante p. t., nonché da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori dei minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, inoltre da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori dei minori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, infine da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori dei minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Fornelli e Rossana Lanza, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
e con l'intervento di
Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati, Associazione Difesa dei Diritti, Associazione Europea ed Extraeuropea Operatori Specializzati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Pepe e Federico Pellegrino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, ad opponendum, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione delle idonee misure cautelari anche inaudita altera parte
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) ordinanza del Presidente della Regione Puglia -OMISSIS-del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia; 2) ove occorra, la nota -OMISSIS-del 29 ottobre 2020 inviata dal Presidente della Regione all'Ufficio Scolastico Regionale, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in data 11.01.2021, per l’annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari, anche inaudita altera parte, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia-OMISSIS-del 05.01.2021 con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale ad eccezione dei servizi per l'infanzia, nonché a dell’Ordinanza-OMISSIS-del 04.12.2020 e, ove occorra, della Ordinanza -OMISSIS-del 06.11.2020 ivi richiamata, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali, ancorché non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/2/2021, per l'annullamento previa adozione delle idonee misure cautelari, anche inaudita altera parte, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia -OMISSIS-del 20.02.2021, nonché, per quanto di ragione ed ove occorra, dell'Ordinanza-OMISSIS-del 16.01.2021, dell'Ordinanza-OMISSIS-del 22.01.2021 e dell'Ordinanza -OMISSIS-del 04.02.2021, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi ivi compresi quelli già impugnati, e/o di quelli conseguenziali, ancorché non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25/2/2021, per l’annullamento, previa sospensione anche monocratica, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia -OMISSIS-del 23.02.2021;
Visti il ricorso, i triplici motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di accesso al fascicolo telematico proposta da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la potestà sui minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la potestà sui minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Savino Tatoli, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo sito in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A, e qui depositata in data 11.3.2021;
Ritenuto necessario assegnare alle parti costituite un termine per conoscer se vi siano ragioni ostative all’accesso richiesto;
P.Q.M.
ASSEGNA alle parti costituite un termine di 10 giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto, per eventuali deduzioni in ordine all’istanza di accesso al fascicolo telematico.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e alla parte istante per l’accesso.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso il giorno 12 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.