TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 148/2025 promossa da elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to PARISE Parte_1
WALTER che lo rappresenta e difende come da procura
opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Varese, via Volta 3, rappresentato e difeso dall'Avv.to GRAZIA GUERRA come da procura generale in atti opposto
e contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.to
LABATE ANTONIO come da procura opposta
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza del 27/05/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso in riassunzione depositato in data 1.03.2025, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Crotone, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 1332024900325546700 (notificatagli in data 30.06.2024), limitatamente alla pretesa creditoria dell' di cui CP_1 alla seguente cartella:
-n. 133201100056249888000, notificata in data 11.04.2011, anche quest'ultima a sua volta limitatamente alla sola pretesa contributiva portata dalla cartella per €4.368,72 (a titolo di contributi e somme aggiuntive).
Ha chiesto al Giudice:
NEL MERITO
1 ) accerti e dichiari , l'annullamento dell' INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N° 133202490032554 67 00– NOTIFICATA IN DATA 30.06.2024 – “ , per Parte_1 intervenuta prescrizione;
2 ) accerti e dichiari non dovuta la somma di € 4.361,72 , per intervenuta prescrizione;
3 ) condanni i resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio , con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito contributivo, maturata nell'intervallo di tempo tra la notifica della cartella in data
11.04.2011 e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo come CP_1 segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare il ricorso perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
L' ha eccepito: che successivamente alla notifica della cartella, prima della notifica CP_1 dell'intimazione di pagamento opposta, il ricorrente aveva altresì ricevuto la notifica di ulteriori atti interruttivi da parte di ed aveva inoltre presentato dichiarazione di CP_3 adesione alla definizione agevolata;
la sospensione della prescrizione di cui alla normativa del periodo c.d. covid.
Si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo come CP_3 segue:
IN VIA PRELIMINARE, ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della presente opposizione, stante il mancato rispetto del termine di quaranta giorni per
l'impugnazione dell'avviso di addebito n° 13320110005624988000, oltre che in CP_1 riferimento all'Intimazione di pagamento n° 13320249003255467000, e
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, RIGETTARE la domanda in quanto del tutto infondata e, in ogni caso,
NEL MERITO ED IN SUBORDINE, in caso di accoglimento dell'avversa doglianza per motivi imputabili all'attività dell'ente impositore, manlevare Controparte_2
da ogni pregiudizio, responsabilità e onere anche in ordine alle spese
[...] legali.
Con vittoria di spese e compenso del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio
Labate che si dichiara antistatario. ha in particolare eccepito: la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24, co. 6 CP_3
D.Lgs. 46/1999, sia avuto riguardo alla data di notifica della cartella che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta;
il difetto di legittimazione passiva con riferimento ad attività poste in essere anteriormente alla formazione del ruolo;
di aver in ogni caso notificato gli atti interruttivi indicati in memoria.
All'udienza del 27.05.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di tardività e inammissibilità dell'opposizione formulata da essendo sul punto sufficiente CP_3 rilevare che il ricorrente ha agito in giudizio eccependo l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito contributivo verificatasi - in tesi - successivamente alla notifica della cartella di pagamento (pacificamente avvenuta in data 11.04.2011); trattasi pertanto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale è fatto valere un
Pag. 2 di 4 evento estintivo del credito, ossia la prescrizione, successivo alla notifica della cartella di pagamento e in relazione alla quale non è previsto alcun termine per l'instaurazione del giudizio.
3.Parimenti, priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da la presente controversia concernendo l'intervallo temporale CP_3 successivo alla notifica della cartella di pagamento e dunque l'attività di competenza dell'Agente della Riscossione, non concernendo invece in alcun modo l'attività posta in essere dall'Ente impositore prima della formazione del ruolo.
4.Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.Con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente, CP_3 ha allegato di aver notificato al medesimo i seguenti atti interruttivi:
-in data 19.07.2012 l'Avviso di Intimazione n. 13320129005455040000;
-in data 19.08.2013 l'Avviso di Intimazione n. 13320139012785443000;
-in data 05.12.2017 l'Avviso di Intimazione n. 13320179003274808000; Cont
-in data 02.11.2018, a seguito dell'istanza di rimborso presentata dal ricorrente all' per crediti erariali, notificava la richiesta di compensazione n. CP_3
13328201800000201000 ex articolo 28 ter D.P.R. 602/1973;
-in data 28.03.2023 l'Avviso di Intimazione n. 13320239000554444000.
6.Con riferimento ai primi due atti interruttivi appena elencati, ha CP_3 prodotto agli atti del giudizio unicamente una “certificazione istruttoria” sub doc. 3, documento di formazione dell'Ente stesso che peraltro a p. 2, in corrispondenza del numero identificativo delle due intimazioni di pagamento in considerazione, riporta
(dopo l'asserita data di notifica a mezzo raccomandata), alla voce “documento/relate”, la dicitura “Esito file non trovato”. Trattasi all'evidenza di documentazione senz'altro inidonea ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della notifica gravante su dovendosi al riguardo rilevare CP_3 che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti (v. ex multis Cass., sent. n. 23213 del
2014).
7.Ne consegue che, alla data di notifica del successivo atto interruttivo allegato dalle parti resistenti (5.12.2017), la prescrizione quinquennale del credito contributivo di cui è causa (decorrente dalla notifica della cartella in data 11.04.2011) risultava già irrimediabilmente maturata.
8.In conclusione, sulla scorta di quanto sinora ritenuto e osservato in via dirimente, l'opposizione è fondata e deve pertanto essere dichiarata l'insussistenza del credito contributivo dell' di €4.368,72 (somma comprensiva delle somme CP_1 aggiuntive sino alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta) portato
Pag. 3 di 4 dalla cartella di pagamento n. 133201100056249888000, nulla dovendo l'opponente per intervenuta prescrizione.
9.Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e CP_3 sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa, della non complessità delle questioni trattate e delle difese svolte.
Le spese processuali tra la parte ricorrente e l' sono integralmente compensate, in CP_1 ragione dell'esclusiva imputabilità alla convenuta dello spirare del termine di CP_3 prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara estinto il credito contributivo dell' di €4.368,72 portato dalla cartella di CP_1 pagamento n. 133201100056249888000, nulla dovendo l'opponente per intervenuta prescrizione;
2.condanna l' a rifondere il ricorrente delle spese di Controparte_2 lite che si liquidano in complessivi €900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
3.compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l' . CP_1
Varese, 27.05.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 148/2025 promossa da elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to PARISE Parte_1
WALTER che lo rappresenta e difende come da procura
opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Varese, via Volta 3, rappresentato e difeso dall'Avv.to GRAZIA GUERRA come da procura generale in atti opposto
e contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.to
LABATE ANTONIO come da procura opposta
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza del 27/05/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso in riassunzione depositato in data 1.03.2025, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Crotone, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 1332024900325546700 (notificatagli in data 30.06.2024), limitatamente alla pretesa creditoria dell' di cui CP_1 alla seguente cartella:
-n. 133201100056249888000, notificata in data 11.04.2011, anche quest'ultima a sua volta limitatamente alla sola pretesa contributiva portata dalla cartella per €4.368,72 (a titolo di contributi e somme aggiuntive).
Ha chiesto al Giudice:
NEL MERITO
1 ) accerti e dichiari , l'annullamento dell' INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N° 133202490032554 67 00– NOTIFICATA IN DATA 30.06.2024 – “ , per Parte_1 intervenuta prescrizione;
2 ) accerti e dichiari non dovuta la somma di € 4.361,72 , per intervenuta prescrizione;
3 ) condanni i resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio , con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito contributivo, maturata nell'intervallo di tempo tra la notifica della cartella in data
11.04.2011 e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo come CP_1 segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare il ricorso perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
L' ha eccepito: che successivamente alla notifica della cartella, prima della notifica CP_1 dell'intimazione di pagamento opposta, il ricorrente aveva altresì ricevuto la notifica di ulteriori atti interruttivi da parte di ed aveva inoltre presentato dichiarazione di CP_3 adesione alla definizione agevolata;
la sospensione della prescrizione di cui alla normativa del periodo c.d. covid.
Si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo come CP_3 segue:
IN VIA PRELIMINARE, ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della presente opposizione, stante il mancato rispetto del termine di quaranta giorni per
l'impugnazione dell'avviso di addebito n° 13320110005624988000, oltre che in CP_1 riferimento all'Intimazione di pagamento n° 13320249003255467000, e
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, RIGETTARE la domanda in quanto del tutto infondata e, in ogni caso,
NEL MERITO ED IN SUBORDINE, in caso di accoglimento dell'avversa doglianza per motivi imputabili all'attività dell'ente impositore, manlevare Controparte_2
da ogni pregiudizio, responsabilità e onere anche in ordine alle spese
[...] legali.
Con vittoria di spese e compenso del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio
Labate che si dichiara antistatario. ha in particolare eccepito: la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24, co. 6 CP_3
D.Lgs. 46/1999, sia avuto riguardo alla data di notifica della cartella che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta;
il difetto di legittimazione passiva con riferimento ad attività poste in essere anteriormente alla formazione del ruolo;
di aver in ogni caso notificato gli atti interruttivi indicati in memoria.
All'udienza del 27.05.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di tardività e inammissibilità dell'opposizione formulata da essendo sul punto sufficiente CP_3 rilevare che il ricorrente ha agito in giudizio eccependo l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito contributivo verificatasi - in tesi - successivamente alla notifica della cartella di pagamento (pacificamente avvenuta in data 11.04.2011); trattasi pertanto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale è fatto valere un
Pag. 2 di 4 evento estintivo del credito, ossia la prescrizione, successivo alla notifica della cartella di pagamento e in relazione alla quale non è previsto alcun termine per l'instaurazione del giudizio.
3.Parimenti, priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da la presente controversia concernendo l'intervallo temporale CP_3 successivo alla notifica della cartella di pagamento e dunque l'attività di competenza dell'Agente della Riscossione, non concernendo invece in alcun modo l'attività posta in essere dall'Ente impositore prima della formazione del ruolo.
4.Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.Con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente, CP_3 ha allegato di aver notificato al medesimo i seguenti atti interruttivi:
-in data 19.07.2012 l'Avviso di Intimazione n. 13320129005455040000;
-in data 19.08.2013 l'Avviso di Intimazione n. 13320139012785443000;
-in data 05.12.2017 l'Avviso di Intimazione n. 13320179003274808000; Cont
-in data 02.11.2018, a seguito dell'istanza di rimborso presentata dal ricorrente all' per crediti erariali, notificava la richiesta di compensazione n. CP_3
13328201800000201000 ex articolo 28 ter D.P.R. 602/1973;
-in data 28.03.2023 l'Avviso di Intimazione n. 13320239000554444000.
6.Con riferimento ai primi due atti interruttivi appena elencati, ha CP_3 prodotto agli atti del giudizio unicamente una “certificazione istruttoria” sub doc. 3, documento di formazione dell'Ente stesso che peraltro a p. 2, in corrispondenza del numero identificativo delle due intimazioni di pagamento in considerazione, riporta
(dopo l'asserita data di notifica a mezzo raccomandata), alla voce “documento/relate”, la dicitura “Esito file non trovato”. Trattasi all'evidenza di documentazione senz'altro inidonea ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della notifica gravante su dovendosi al riguardo rilevare CP_3 che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti (v. ex multis Cass., sent. n. 23213 del
2014).
7.Ne consegue che, alla data di notifica del successivo atto interruttivo allegato dalle parti resistenti (5.12.2017), la prescrizione quinquennale del credito contributivo di cui è causa (decorrente dalla notifica della cartella in data 11.04.2011) risultava già irrimediabilmente maturata.
8.In conclusione, sulla scorta di quanto sinora ritenuto e osservato in via dirimente, l'opposizione è fondata e deve pertanto essere dichiarata l'insussistenza del credito contributivo dell' di €4.368,72 (somma comprensiva delle somme CP_1 aggiuntive sino alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta) portato
Pag. 3 di 4 dalla cartella di pagamento n. 133201100056249888000, nulla dovendo l'opponente per intervenuta prescrizione.
9.Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e CP_3 sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa, della non complessità delle questioni trattate e delle difese svolte.
Le spese processuali tra la parte ricorrente e l' sono integralmente compensate, in CP_1 ragione dell'esclusiva imputabilità alla convenuta dello spirare del termine di CP_3 prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara estinto il credito contributivo dell' di €4.368,72 portato dalla cartella di CP_1 pagamento n. 133201100056249888000, nulla dovendo l'opponente per intervenuta prescrizione;
2.condanna l' a rifondere il ricorrente delle spese di Controparte_2 lite che si liquidano in complessivi €900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
3.compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l' . CP_1
Varese, 27.05.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 4 di 4