Sentenza 24 maggio 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2007, n. 12152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12152 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
ESENTE REGISTRAMONE - SENTE BOLLI ESENTE DIRITT REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto cancellazione albo SEZIONE PRIMA CIVILE imprese artigiane Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 7 Presidente R.G.N. 12911/03 Dott. Rosario DE MUSIS - 0 / Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Cron 12152 2 Dott. Ugo VITRONE 5 Rep. 1 Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Ud. 07/03/07 Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE SABOTINO 46, presso l'avvocato PATRIZIA PROPERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO BORGIANI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL MONTE DI CASA 21, l'avvocato ANTONIO COCHETTI, che la presso 2007 rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONELLA 362 COEN, giusta delega a margine del controricorso;
1 controricorrente
contro
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELLE MARCHE;
intimata- avverso il decreto della Corte d'Appello di ANCONA, depositato il 17/04/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2007 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CURZIO CICALA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità 0, comunque per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Commissione provinciale per l'artigianato di Ma- cerata con delibera del 12 settembre 2001 e la Commis- sione regionale per l'artigianato con delibera del 15 novembre 2001,su richiesta di LD PA ne di- sposero la cancellazione dall'albo delle imprese arti- giane, ma con decorrenza dal 20 giugno 2001, ritenendo che dalla documentazione in atti non vi era la prova che egli avesse cessato l'attività con decorrenza dal 31 dicembre 1997. 2 Il ricorso del PA è stato respinto dal Tribu- nale di Ancona con decreto del 5 dicembre dalla Corte di appello di Ancona, la2002, confermato quale con decreto del 17 aprile 2003 ha osservato: a) che andava condivisa la motivazione del Tribunale se- condo cui la cancellazione dall'Albo decorre dalla data di notifica della delibera della Commissione provincia- le,non consentendo la cancellazione per il periodo pre- cedente;
b) che in ogni caso la Commissione provinciale non aveva alcun onere istruttorio per colmare la caren- za di prova in ordine alla data anteriore di cessazione dell'attività dedotta dal richiedente, che non aveva as- solto all'onere di dimostrare l'avvenuta chiusura del locale dalla fine dell'anno 1997. Per la cassazione della sentenza, il PA ha proposto ricorso per due motivi,i daillustrati memo- ria;
cui resiste la Regione Marche con controricorso. La Commissione regionale per l'Artigianato non ha spiegato difese. Motivi della decisione il primo motivo del ricorso, il Sampao- Con lo, deducendo violazione degli art.1 e 7 della legge 443 del 1985 anche in relazione agli art.3 e 117 Co- stit., nonché degli art.6 e 7 della legge Reg.Marche 6/1988 addebita al decreto impugnato difetto assoluto 3 di motivazione risoltasi in una mera declaratoria di condivisione del provvedimento impugnato senza valutare in alcun modo i motivi di gravame. Rileva che, siccome la legge statale 443 del 1985 assegna alla cancellazio- ne dall'Albo delle imprese artigiane la funzione di formalizzare la perdita dei requisiti necessari alla dello status di imprenditore artigia- conservazione una non conforme interpretazione della legge ΠΟΥ reg.Marche la esporrebbe ad un conflitto con i principi espressi dalla legge quadro:peraltro assegnando un inammissibile effetto costitutivo alla cancellazione, rendendo privo di significato il potere della Commis- sione di disporre in ogni tempo la cancellazione di uf- ficio delle imprese che abbiano perduto i requisiti o cessato l'attività. Il motivo è infondato. La denunzia del vizio di motivazione, prospettata in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., è certamente inammissibile. Sia perchè formulata senza la precisa indicazione delle carenze, delle lacune e degli even- tuali vizi logici dai quali sono affette le argomenta- zioni del giudice di appello che pur ha dichiarato di aderire all'interpretazione dell'art. 6 della legge reg.Marche 6/1988 prospettata dal Tribunale: essendosi il ricorrente limitato a denunciare, del tutto generi- 4 camente, che la motivazione era stata "omessa"; sia perchè la deduzione di tale vizio è palesemente con- traddittoria, in quanto il PA, da un lato denun- zia la "mancanza" della motivazione (p. 5, lett. b), dall'altro la censura deducendo che l'interpretazione in essa recepita non è conforme alla legislazione sta- tale e comunque agli art.3 e 117 Costit. Quanto alla violazione di detta normativa,dopo le sentenze 336/1989,307/1996 e 196/1999 della Corte Co- stituzionale, questa Corte con numerose decisioni ha ri- levato: 1) che l'art. 7 primo comma della legge-quadro per l'artigianato 443/1985 prevede la cancellazione delle imprese artigiane dall'albo provinciale in rela- zione alla perdita dei requisiti soggettivi ed oggetti- vi stabiliti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 terzo comma, e, quindi, per fatti sopravvenuti, che impongano di far cessare, a partire dal loro verificarsi, l'iscrizione e gli effetti ad essa connessi;
2) che la norma non consi- dera l'ipotesi in cui l'iscrizione sia viziata ab ini- tio da carenza delle condizioni di legge: perciò rica- dente nella regola generale, secondo cui l'invalidità dell'atto retroagisce a far tempo dall'insorgenza delle cause che la determinano. Ne ha tratto la conseguenza che, mentre ha effetti ex nunc la cancellazione in senso stretto, disposta per 1 5 la perdita dei requisiti dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o per altri sopraggiunti fatti che la esigano quale l'istanza dell'interessato, opera ex tunc la cancellazione meramente consequenziale all'accerta- mento in sede amministrativa o giudiziale dell'origina- ria insussistenza dei requisiti medesimi (Cass. 1 otto- bre 1994 n. 7991, 5 novembre 1999 n. 12322). 6 del 1988, titolare La legge della Regione Marche n. come ogni altra Regione, di competenza primaria in ma- teria di artigianato,ed in linea con il dichiarato proposito di dare attuazione alla legge-quadro naziona- le, ha recepito l'indicata nozione di cancellazione in senso stretto, quando, con il quinto comma dell'art. 6, la prevede in esito a revisione o verifica, cioè per fatti nuovi constatati nel corso di attività di con- trollo. Il successivo sesto comma, ai sensi del quale la cancellazione decorre dalla data di notificazione della deliberazione della commissione provinciale, deve esse- 're coordinato con le disposizioni che lo precedono, quindi, è da riferirsi alla cancellazione "propria", non a quella derivante dall'invalidità dell'iscrizione; e deve conclusivamente essere interpretato (anche in conformità alle disposizioni della legge statale 443/1985, nonché ai principi costituzionali posti in ri- 6 lievo dalle menzionate decisioni della Consulta), nel senso che la norma abbia riguardo a ipotesi di cancel- lazione a domanda dell'imprenditore artigiano (Cass.18200/2003;3376/2003;2128/2003):perciò non esclu- dendo che, in caso di contenzioso con l'I.N.P.S. sulla antecedente permanenza dei requisiti per l'iscrizione, le Commissioni per l'artigianato e l'autorità giudizia- ria, successivamente adita, possano avere pur sempre riguardo, nello stabilire la decorrenza degli effetti della cancellazione, ai fini previdenziali, alla data effettiva di perdita dei requisiti per l'iscrizione quando essa risulti dedotta e accertata (Cass.14662/2004;3066/2003). Ma poiché nel caso la cancellazione del PA dall'albo delle imprese artigiane è avvenuta a sua ri- chiesta, e non già per cause relative alla invalidità dell'iscrizione, ma per la perdita dei requisiti sogget- tivi ed oggettivi di iscrizione all'albo,ne deriva che la stessa non poteva che essere disposta ex nunc dalla data della deliberazione della Commissione provinciale di Macerata:come statuito dalla legge reg.Marche e ri- tenuto da entrambe le decisioni di merito che corretta- mente hanno perciò dichiarato irrilevante la deduzione del ricorrente di aver cessato l'attività con decorren- za dal 31 dicembre 1997. Dichiarato pertanto assorbito il secondo moti- vo, inerente alla prova di detta cessazione in epoca an- tecedente alla data della delibera della CPA,il colle- gio deve respingere il ricorso e condannare il ricor- rente al pagamento delle spese processuali che si li- quidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Regione Marche in complessivi € 1.600,00 di cui € 1.500,00 per onorario di difesa,oltre IVA ed accessori come per legge. Così decisa in Roma il 7 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Salvago Rosario De Musis out py IL CANCELLERE. Robel SiciliaRamil- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 24 MAG. 2007 AL CANCELLIER 0 0 8