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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3174/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA IV NOVEMBRE 4 20124 MILANO presso lo studio dell'avv.
GUARINO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), titolari dello STUDIO LEGALE C.F._3 Controparte_3
pagina 1 di 9 (C.F. ), rappresentati e difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c. e CP_4 P.IVA_1
domiciliati nel loro studio in VIA MONTEPULCIANO 20124 MILANO
APPELLATI
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
NEL MERITO accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello;
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8088/2024, resa dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Spinnler, R.G. n. 12314/2022, depositata in cancelleria il 17 settembre 2024, notificata il 21 ottobre 2024, nell'ambito del giudizio recante R.G. 12314/2022, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto e che nulla a loro è dovuto, con riferimento al verbale di conciliazione, considerato che risulta provato che: il signor , ancor prima dell'atto di transazione e Parte_1
Contr successivo verbale di conciliazione con , aveva già corrisposto all'avv. CP_1
quanto, per la vera attività da questi svolta, poteva eventualmente pretendere, e valutato che tutta la successiva effettiva trattativa con ATM venne condotta dall'avv. Fabrizio
Ventimiglia; il concorso di € 15.000,00 per spese legali, indicato nell'atto di transazione e nel verbale di conciliazione, a favore del signor era il rimborso Parte_1
di quanto dallo stesso già corrisposto all'avv. Ventimiglia;
l'avv. e la sua CP_1
collaboratrice, in ogni caso, non hanno dimostrato la reale attività svolta. In via subordinata e sempre e solo qualora si dovesse passare da rito sommario a quello ordinario di cognizione: Valuti l'Ill.mo signor Giudice, considerato che il signor pagina 2 di 9 ha già complessivamente corrisposto all'avv. Parte_1 CP_1
l'importo di € 7.575,64, quanto sulla base del DM 55/2014 egli possa ancora eventualmente pretendere dopo gli attori attestino l'attività effettivamente svolta ed il suo esito”; con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per ed titolari dello STUDIO LEGALE Controparte_1 CP_2
TT OL &PARTNERS :
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare – per le ragioni dedotte in narrativa - l'inammissibilità dell'atto di appello e per l'effetto respingere il medesimo con susseguente operatività degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c.;
Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza – per le ragioni dedotte in narrativa – dell'avversario atto di appello e per l'effetto respingere il medesimo e confermare la sentenza nr. 8088/24 pronunciata dal
Tribunale di Milano nella causa RG 12314/22;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso generale, cpa e iva del presente giudizio come da liquidazione che la Corte d'Appello riterrà di quantificare. pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Gli avvocati ed titolari dello Studio Legale Boreatti Colangelo & Controparte_1 CP_2
Partners, con ricorso ex art. 702 bis convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano,
[...]
, deducendo di avere assistito il convenuto in una controversia con il proprio datore di Parte_1 lavoro ATM, avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento da quest'ultimo intimato, che era stata definita con un verbale di conciliazione giudiziale, che prevedeva l'accettazione da parte del sig. della rescissione del rapporto di lavoro, dietro corresponsione di una somma di euro 130.000,00 Pt_1 oltre euro 15.000,00 ed accessori a titolo di concorso nelle spese legali.
I ricorrenti, deducendo come nonostante i plurimi solleciti, il sig. non avesse provveduto al Pt_1 pagamento del dovuto, chiedevano la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro
15.000,00 oltre iva e cpa, per un totale di euro 19.032,00.
Si costituiva in giudizio , assumendo di avere corrisposto all'avv. , Parte_1 CP_1 unico professionista con il quale aveva intrattenuto rapporti, la somma complessiva di euro 7.575,64 -in parte in contanti e in parte con la consegna del libretto di circolazione di una Vespa 50 special del valore di euro 3.500,00- importo idoneo a remunerare tutte le prestazioni eseguite dal professionista.
Aggiungeva il convenuto che ad un certo momento l'avv. si era reso di fatto irreperibile, e CP_1 che era stato sostituito nella gestione della pratica dall'avv. Ventimiglia, che aveva concluso la trattativa con ATM e redatto l'atto di transazione, ed al quale era stata versata a titolo di compenso la somma di euro 15.000,00 corrispondente a quella indicata nel verbale di conciliazione.
Il convenuto chiedeva di respingersi la domanda, od in subordine di determinare il compenso dovuto ai sensi del dm 55 del 2014, detraendo la somma di euro 7.575,64 già corrisposta all'avv. . CP_1
Il Tribunale di Milano, disposta la conversione del rito, da sommario ad ordinario, respinte le istanze di prova orale delle parti, con la sentenza n.8088\2024 pubblicata il 17 settembre 2024, condannava il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro 17.206,36 oltre interessi, ed al rimborso delle spese processuali.
Il primo giudice rilevava preliminarmente come l'avv. avesse agito non in proprio ma quale CP_2 titolare dello studio associato, che aveva fatturato l'acconto di euro 1.675,00 versato dal convenuto.
Osservava il tribunale come risultavano dimostrati acconti per euro 1.675,00 e per euro 150,00, mentre non vi era prova né degli ulteriori pagamenti, di euro 250,00 e di euro 2.000,00 asseritamente eseguiti in contanti dal convenuto, né del trasferimento in favore dell'avv. del ciclomotore Vespa. CP_1
pagina 4 di 9 Il giudice di primo grado quantificava il compenso per le prestazioni rese in favore del convenuto, ai sensi del dm 55 del 2014, nell'importo di euro 15.000,00 oltre accessori, indicato nel verbale di conciliazione, e dedotti gli acconti dei quali era stata fornita la prova, condannava il sig. al Pt_1 pagamento della somma, comprensiva di iva e cpa, di euro 17.206,36 oltre interessi.
Detta sentenza è stata impugnata da , che ne chiede la riforma con il rigetto Parte_1 delle domande attoree, in forza di tre motivi di appello.
Si sono costituite le parti appellate, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto anche nel merito.
All'udienza del 25-3-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 27-5-
2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 27-5-
2025 nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Con il primo motivo l'appellante lamenta come il primo giudice avesse erroneamente determinato il compenso dovuto, in mancanza della prova delle effettive attività svolte, che non erano state neppure specificamente indicate nella sentenza.
Il motivo non ha fondamento.
E' opportuno ricordare come la conciliazione giudiziale si è perfezionata, all'udienza dell'8-11-2018
(doc. n. z16 appellati), nell'ambito del giudizio di appello n.rg. 1451\2016, innanzi alla sezione lavoro di questa Corte, introdotto dal sig. nei confronti di e con essa si è previsto Pt_1 CP_6
l'abbandono di ogni contenzioso tra le parti, la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione al sig. di una somma di euro 130.000,00 oltre ad un contributo per le spese legali di euro Pt_1
15.000,00.
E' utile rilevare anche come la domanda di pagamento proposta in questo giudizio dallo studio associato riguardi il pagamento della nota pro forma del 21 maggio 2020, dell'importo di euro
15.000,00 oltre iva e cpa, per la “vertenza con atm saldo come da verbale del 7-11-2018” (doc. “t” appellati), per tutte le attività prestate sino alla definizione della controversia.
Come si evince dalla comparsa di costituzione di primo grado, il convenuto non ha contestato che l'avv. abbia introdotto il giudizio di impugnazione, ma ha sostenuto che l'attività inerente la CP_1 conciliazione giudiziale sia stata seguita da altro legale, l'avv. Ventimiglia, con la conseguenza che pagina 5 di 9 all'avv. sarebbe spettato solo il compenso per la introduzione del giudizio, ma non quello CP_1 per la conciliazione giudiziale.
Osserva la Corte come la circostanza che anche l'avv. Ventimiglia abbia partecipazione alle attività prodromiche alla transazione ed alla conciliazione giudiziale, è pacifica, in quanto riconosciuta dai ricorrenti in primo grado.
Come rilevato dal giudice di primo grado, il comma 1 dell'art. 8 del dm 55\2014, nella versione applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevedeva che “ Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata..”.
Dalla documentazione prodotta dagli appellati, si evince l'esistenza di numerose comunicazioni intercorse tra l'avv. Ventimiglia e l'avv. , dalle quali emerge con evidenza l'attività prestata CP_1 da entrambi per preparare il contenuto dell'accordo transattivo, da trasfondersi poi in una conciliazione giudiziale.
All'udienza dell'8-11-2018 innanzi alla Corte di appello sezione lavoro, l'appellante sig. era Pt_1 rappresentato dall'avv. , e nel verbale di conciliazione, allegato al processo verbale d'udienza CP_1
e contenente i termini dell'accordo, il sig. risulta assistito dagli avvocati e Pt_1 Controparte_1
CP_2
Ciò posto, non risultando in atti un accordo tra le parti per la determinazione del compenso, devono trovare applicazione, così come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, i parametri del dm
55 del 2014, nella formulazione vigente al momento (8-11-2018) in cui sono terminate le prestazioni.
Va ricordato come, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte “l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto…” (Cass. 8576\2024; Cass.
17325\2023).
Osserva la Corte come i detti parametri del dm 55 del 2014, seppure richiamati senza altra specificazione da parte del primo giudice, che in termini sintetici ha affermato come “..applicate le tabelle di cui al d.m. 55/2014, vigente nel momento in cui sono state rese le prestazioni professionali, i pagina 6 di 9 compensi vengono determinati in misura corrispondente alla somma di euro 15.000,00, indicata nel verbale di conciliazione del 8.11.2018, oltre Cpa ed Iva, per un totale di euro 19.032,00”, risultano nel caso di specie correttamente applicati.
Infatti, avuto riguardo allo scaglione di valore da euro 52.001 ad euro 260.000, ed al giudizio di appello, applicato il valore medio per la fase di studio ed introduttiva del giudizio, ed il valore massimo per la fase decisionale, con l'aumento del 25%, atteso il rilevante vantaggio economico ottenuto dal cliente, si ottengono i seguenti importi: euro 2.835,00 per la fase studio;
euro 1.820,00 per la fase introduttiva;
euro 10.935,00 per la fase per la conciliazione;
per un totale di euro 15.590,00, sicchè la liquidazione di euro 15.000 compiuta dal primo giudice non è viziata per eccesso come sostenuto dall'appellante.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la richiesta di prova orale sul pagamento di somme in contanti, compromettendo il diritto del convenuto ad una completa istruttoria.
Assume la difesa del sig. come il giudice di primo grado, respingendo la richiesta di prova orale, Pt_1 aveva compromesso il diritto del convenuto ad una completa istruzione probatoria, trascurando il fatto che “..la normativa italiana consente la prova testimoniale per operazioni di modesto valore soprattutto in situazioni in cui non vi è obbligo di formalità scritta”.
Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile, atteso che l'appellante non si confronta con la ratio decidendi utilizzata dal primo giudice che ha osservato come “..Le prove orali articolate sul punto dall'attore..non sono state ammesse stante il divieto di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c. ed in ragione della genericità dei capitoli privi di ogni riferimento temporale”, argomentazioni queste non prese in esame in modo specifico dalla difesa del sig. Pt_1
Con il terzo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che lo ha condannato alle spese processuali.
Lamenta l'appellante come il primo giudice avesse trascurato di considerare la soccombenza parziale di entrambe le parti, su alcuni capi della domanda.
Aggiunge l'appellante come dalle fatture emesse dall'avv. Ventimiglia emergeva che questi avesse prestato la propria assistenza nella vertenza con ATM e fosse stato pagato per la propria attività, come risultava dalle fatture emesse.
pagina 7 di 9 Anche questo motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
L'appellante assume che su alcuni capi della domanda gli attori in primo grado sono stati soccombenti, ma non indica quali.
In ogni caso, la domanda degli odierni appellati è stata accolta in primo grado per la quasi totalità, e ciò esclude qualsiasi ipotesi di soccombenza parziale.
Anche nella parte in cui si deduce lo svolgimento da parte dell'avv. Ventimiglia di attività per la stessa pratica, e l'avvenuto pagamento del compenso in favore del medesimo, il motivo, a parte il rilievo che l'argomentazione è inconferente rispetto al capo delle spese processuali, è inammissibile, perché non si confronta con le ragioni in base alle quali il tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza dell'attività svolta dall'avv. Ventimiglia, rappresentate dal rilievo che “.. se anche quest'ultimo [l'avv. Ventimiglia] avesse prestato in relazione ai procedimenti di cui è causa attività di patrocinio unitamente all'avv.
, ciò non esime il cliente al pagamento dei compensi in favore di quest'ultimo, a norma CP_1 dell'art. 8 comma 1° del d.m. 55/2014…”.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la Parte_1 conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dagli appellati, che si sono costituiti con un'unica difesa, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro
3.966,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201 ad euro
26.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore degli appellati, liquidate in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
pagina 8 di 9 c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3174/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA IV NOVEMBRE 4 20124 MILANO presso lo studio dell'avv.
GUARINO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), titolari dello STUDIO LEGALE C.F._3 Controparte_3
pagina 1 di 9 (C.F. ), rappresentati e difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c. e CP_4 P.IVA_1
domiciliati nel loro studio in VIA MONTEPULCIANO 20124 MILANO
APPELLATI
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
NEL MERITO accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello;
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8088/2024, resa dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Spinnler, R.G. n. 12314/2022, depositata in cancelleria il 17 settembre 2024, notificata il 21 ottobre 2024, nell'ambito del giudizio recante R.G. 12314/2022, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto e che nulla a loro è dovuto, con riferimento al verbale di conciliazione, considerato che risulta provato che: il signor , ancor prima dell'atto di transazione e Parte_1
Contr successivo verbale di conciliazione con , aveva già corrisposto all'avv. CP_1
quanto, per la vera attività da questi svolta, poteva eventualmente pretendere, e valutato che tutta la successiva effettiva trattativa con ATM venne condotta dall'avv. Fabrizio
Ventimiglia; il concorso di € 15.000,00 per spese legali, indicato nell'atto di transazione e nel verbale di conciliazione, a favore del signor era il rimborso Parte_1
di quanto dallo stesso già corrisposto all'avv. Ventimiglia;
l'avv. e la sua CP_1
collaboratrice, in ogni caso, non hanno dimostrato la reale attività svolta. In via subordinata e sempre e solo qualora si dovesse passare da rito sommario a quello ordinario di cognizione: Valuti l'Ill.mo signor Giudice, considerato che il signor pagina 2 di 9 ha già complessivamente corrisposto all'avv. Parte_1 CP_1
l'importo di € 7.575,64, quanto sulla base del DM 55/2014 egli possa ancora eventualmente pretendere dopo gli attori attestino l'attività effettivamente svolta ed il suo esito”; con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per ed titolari dello STUDIO LEGALE Controparte_1 CP_2
TT OL &PARTNERS :
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare – per le ragioni dedotte in narrativa - l'inammissibilità dell'atto di appello e per l'effetto respingere il medesimo con susseguente operatività degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c.;
Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza – per le ragioni dedotte in narrativa – dell'avversario atto di appello e per l'effetto respingere il medesimo e confermare la sentenza nr. 8088/24 pronunciata dal
Tribunale di Milano nella causa RG 12314/22;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso generale, cpa e iva del presente giudizio come da liquidazione che la Corte d'Appello riterrà di quantificare. pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Gli avvocati ed titolari dello Studio Legale Boreatti Colangelo & Controparte_1 CP_2
Partners, con ricorso ex art. 702 bis convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano,
[...]
, deducendo di avere assistito il convenuto in una controversia con il proprio datore di Parte_1 lavoro ATM, avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento da quest'ultimo intimato, che era stata definita con un verbale di conciliazione giudiziale, che prevedeva l'accettazione da parte del sig. della rescissione del rapporto di lavoro, dietro corresponsione di una somma di euro 130.000,00 Pt_1 oltre euro 15.000,00 ed accessori a titolo di concorso nelle spese legali.
I ricorrenti, deducendo come nonostante i plurimi solleciti, il sig. non avesse provveduto al Pt_1 pagamento del dovuto, chiedevano la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro
15.000,00 oltre iva e cpa, per un totale di euro 19.032,00.
Si costituiva in giudizio , assumendo di avere corrisposto all'avv. , Parte_1 CP_1 unico professionista con il quale aveva intrattenuto rapporti, la somma complessiva di euro 7.575,64 -in parte in contanti e in parte con la consegna del libretto di circolazione di una Vespa 50 special del valore di euro 3.500,00- importo idoneo a remunerare tutte le prestazioni eseguite dal professionista.
Aggiungeva il convenuto che ad un certo momento l'avv. si era reso di fatto irreperibile, e CP_1 che era stato sostituito nella gestione della pratica dall'avv. Ventimiglia, che aveva concluso la trattativa con ATM e redatto l'atto di transazione, ed al quale era stata versata a titolo di compenso la somma di euro 15.000,00 corrispondente a quella indicata nel verbale di conciliazione.
Il convenuto chiedeva di respingersi la domanda, od in subordine di determinare il compenso dovuto ai sensi del dm 55 del 2014, detraendo la somma di euro 7.575,64 già corrisposta all'avv. . CP_1
Il Tribunale di Milano, disposta la conversione del rito, da sommario ad ordinario, respinte le istanze di prova orale delle parti, con la sentenza n.8088\2024 pubblicata il 17 settembre 2024, condannava il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro 17.206,36 oltre interessi, ed al rimborso delle spese processuali.
Il primo giudice rilevava preliminarmente come l'avv. avesse agito non in proprio ma quale CP_2 titolare dello studio associato, che aveva fatturato l'acconto di euro 1.675,00 versato dal convenuto.
Osservava il tribunale come risultavano dimostrati acconti per euro 1.675,00 e per euro 150,00, mentre non vi era prova né degli ulteriori pagamenti, di euro 250,00 e di euro 2.000,00 asseritamente eseguiti in contanti dal convenuto, né del trasferimento in favore dell'avv. del ciclomotore Vespa. CP_1
pagina 4 di 9 Il giudice di primo grado quantificava il compenso per le prestazioni rese in favore del convenuto, ai sensi del dm 55 del 2014, nell'importo di euro 15.000,00 oltre accessori, indicato nel verbale di conciliazione, e dedotti gli acconti dei quali era stata fornita la prova, condannava il sig. al Pt_1 pagamento della somma, comprensiva di iva e cpa, di euro 17.206,36 oltre interessi.
Detta sentenza è stata impugnata da , che ne chiede la riforma con il rigetto Parte_1 delle domande attoree, in forza di tre motivi di appello.
Si sono costituite le parti appellate, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto anche nel merito.
All'udienza del 25-3-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 27-5-
2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 27-5-
2025 nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Con il primo motivo l'appellante lamenta come il primo giudice avesse erroneamente determinato il compenso dovuto, in mancanza della prova delle effettive attività svolte, che non erano state neppure specificamente indicate nella sentenza.
Il motivo non ha fondamento.
E' opportuno ricordare come la conciliazione giudiziale si è perfezionata, all'udienza dell'8-11-2018
(doc. n. z16 appellati), nell'ambito del giudizio di appello n.rg. 1451\2016, innanzi alla sezione lavoro di questa Corte, introdotto dal sig. nei confronti di e con essa si è previsto Pt_1 CP_6
l'abbandono di ogni contenzioso tra le parti, la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione al sig. di una somma di euro 130.000,00 oltre ad un contributo per le spese legali di euro Pt_1
15.000,00.
E' utile rilevare anche come la domanda di pagamento proposta in questo giudizio dallo studio associato riguardi il pagamento della nota pro forma del 21 maggio 2020, dell'importo di euro
15.000,00 oltre iva e cpa, per la “vertenza con atm saldo come da verbale del 7-11-2018” (doc. “t” appellati), per tutte le attività prestate sino alla definizione della controversia.
Come si evince dalla comparsa di costituzione di primo grado, il convenuto non ha contestato che l'avv. abbia introdotto il giudizio di impugnazione, ma ha sostenuto che l'attività inerente la CP_1 conciliazione giudiziale sia stata seguita da altro legale, l'avv. Ventimiglia, con la conseguenza che pagina 5 di 9 all'avv. sarebbe spettato solo il compenso per la introduzione del giudizio, ma non quello CP_1 per la conciliazione giudiziale.
Osserva la Corte come la circostanza che anche l'avv. Ventimiglia abbia partecipazione alle attività prodromiche alla transazione ed alla conciliazione giudiziale, è pacifica, in quanto riconosciuta dai ricorrenti in primo grado.
Come rilevato dal giudice di primo grado, il comma 1 dell'art. 8 del dm 55\2014, nella versione applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevedeva che “ Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata..”.
Dalla documentazione prodotta dagli appellati, si evince l'esistenza di numerose comunicazioni intercorse tra l'avv. Ventimiglia e l'avv. , dalle quali emerge con evidenza l'attività prestata CP_1 da entrambi per preparare il contenuto dell'accordo transattivo, da trasfondersi poi in una conciliazione giudiziale.
All'udienza dell'8-11-2018 innanzi alla Corte di appello sezione lavoro, l'appellante sig. era Pt_1 rappresentato dall'avv. , e nel verbale di conciliazione, allegato al processo verbale d'udienza CP_1
e contenente i termini dell'accordo, il sig. risulta assistito dagli avvocati e Pt_1 Controparte_1
CP_2
Ciò posto, non risultando in atti un accordo tra le parti per la determinazione del compenso, devono trovare applicazione, così come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, i parametri del dm
55 del 2014, nella formulazione vigente al momento (8-11-2018) in cui sono terminate le prestazioni.
Va ricordato come, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte “l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto…” (Cass. 8576\2024; Cass.
17325\2023).
Osserva la Corte come i detti parametri del dm 55 del 2014, seppure richiamati senza altra specificazione da parte del primo giudice, che in termini sintetici ha affermato come “..applicate le tabelle di cui al d.m. 55/2014, vigente nel momento in cui sono state rese le prestazioni professionali, i pagina 6 di 9 compensi vengono determinati in misura corrispondente alla somma di euro 15.000,00, indicata nel verbale di conciliazione del 8.11.2018, oltre Cpa ed Iva, per un totale di euro 19.032,00”, risultano nel caso di specie correttamente applicati.
Infatti, avuto riguardo allo scaglione di valore da euro 52.001 ad euro 260.000, ed al giudizio di appello, applicato il valore medio per la fase di studio ed introduttiva del giudizio, ed il valore massimo per la fase decisionale, con l'aumento del 25%, atteso il rilevante vantaggio economico ottenuto dal cliente, si ottengono i seguenti importi: euro 2.835,00 per la fase studio;
euro 1.820,00 per la fase introduttiva;
euro 10.935,00 per la fase per la conciliazione;
per un totale di euro 15.590,00, sicchè la liquidazione di euro 15.000 compiuta dal primo giudice non è viziata per eccesso come sostenuto dall'appellante.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la richiesta di prova orale sul pagamento di somme in contanti, compromettendo il diritto del convenuto ad una completa istruttoria.
Assume la difesa del sig. come il giudice di primo grado, respingendo la richiesta di prova orale, Pt_1 aveva compromesso il diritto del convenuto ad una completa istruzione probatoria, trascurando il fatto che “..la normativa italiana consente la prova testimoniale per operazioni di modesto valore soprattutto in situazioni in cui non vi è obbligo di formalità scritta”.
Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile, atteso che l'appellante non si confronta con la ratio decidendi utilizzata dal primo giudice che ha osservato come “..Le prove orali articolate sul punto dall'attore..non sono state ammesse stante il divieto di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c. ed in ragione della genericità dei capitoli privi di ogni riferimento temporale”, argomentazioni queste non prese in esame in modo specifico dalla difesa del sig. Pt_1
Con il terzo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che lo ha condannato alle spese processuali.
Lamenta l'appellante come il primo giudice avesse trascurato di considerare la soccombenza parziale di entrambe le parti, su alcuni capi della domanda.
Aggiunge l'appellante come dalle fatture emesse dall'avv. Ventimiglia emergeva che questi avesse prestato la propria assistenza nella vertenza con ATM e fosse stato pagato per la propria attività, come risultava dalle fatture emesse.
pagina 7 di 9 Anche questo motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
L'appellante assume che su alcuni capi della domanda gli attori in primo grado sono stati soccombenti, ma non indica quali.
In ogni caso, la domanda degli odierni appellati è stata accolta in primo grado per la quasi totalità, e ciò esclude qualsiasi ipotesi di soccombenza parziale.
Anche nella parte in cui si deduce lo svolgimento da parte dell'avv. Ventimiglia di attività per la stessa pratica, e l'avvenuto pagamento del compenso in favore del medesimo, il motivo, a parte il rilievo che l'argomentazione è inconferente rispetto al capo delle spese processuali, è inammissibile, perché non si confronta con le ragioni in base alle quali il tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza dell'attività svolta dall'avv. Ventimiglia, rappresentate dal rilievo che “.. se anche quest'ultimo [l'avv. Ventimiglia] avesse prestato in relazione ai procedimenti di cui è causa attività di patrocinio unitamente all'avv.
, ciò non esime il cliente al pagamento dei compensi in favore di quest'ultimo, a norma CP_1 dell'art. 8 comma 1° del d.m. 55/2014…”.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la Parte_1 conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dagli appellati, che si sono costituiti con un'unica difesa, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro
3.966,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201 ad euro
26.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore degli appellati, liquidate in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
pagina 8 di 9 c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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