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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/07/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1503/2025, promossa con ricorso depositato in data 20/05/2025 da Pt_1
e entrambi con avv. ELISA LODI;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MU (atto n. 58 parte II serie A -anno 2005);
- Dalla loro unione matrimoniale nasceva in data 16.03.11 a Trieste la figlia Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la separazione dei coniugi ad ogni effe8o e conseguenza di legge;
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispe8o e di comunicazione reciproca dell'eventuale mutamento di residenza o domicilio;
- Entrambi i coniugi si considerano economicamente autonomi e autosufficienti e pertanto non necessitano di mantenimento;
- La minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_1 madre in Via Rismondo n. 9;
- I ricorrenti concordano che la minore trascorrerà del tempo con il padre previo accordo sulle giornate tra i genitori stessi
- In considerazione del collocamento presso la madre le parti concordano in un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad € 80,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT.
- Assegno unico per la minore a favore della sig.ra ; Per_1 Parte_1
- La minore trascorrerà le vacanze invernali ed estive con ciascun genitore previo accordo tra gli stessi;
- I coniugi contribuiranno alle spese straordinarie per la figlia minore nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Trieste.
pagina 1 di 3 - Per quanto riguarda le festività e le vacanze estive, la minore trascorrerà questi periodi con ciascun genitore previo accordo tra gli stessi, secondo un calendario che sarà di volta in volta concordato;
- Le spese straordinarie della figlia (come da protocollo Tribunale di Trieste), sono a carico di entrambi i Per_1 coniugi nella misura del 50%, purché previamente concordate e debitamente documentate;
- Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore e i genitori”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MU, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il 24/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1503/2025, promossa con ricorso depositato in data 20/05/2025 da Pt_1
e entrambi con avv. ELISA LODI;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MU (atto n. 58 parte II serie A -anno 2005);
- Dalla loro unione matrimoniale nasceva in data 16.03.11 a Trieste la figlia Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la separazione dei coniugi ad ogni effe8o e conseguenza di legge;
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispe8o e di comunicazione reciproca dell'eventuale mutamento di residenza o domicilio;
- Entrambi i coniugi si considerano economicamente autonomi e autosufficienti e pertanto non necessitano di mantenimento;
- La minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_1 madre in Via Rismondo n. 9;
- I ricorrenti concordano che la minore trascorrerà del tempo con il padre previo accordo sulle giornate tra i genitori stessi
- In considerazione del collocamento presso la madre le parti concordano in un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad € 80,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT.
- Assegno unico per la minore a favore della sig.ra ; Per_1 Parte_1
- La minore trascorrerà le vacanze invernali ed estive con ciascun genitore previo accordo tra gli stessi;
- I coniugi contribuiranno alle spese straordinarie per la figlia minore nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Trieste.
pagina 1 di 3 - Per quanto riguarda le festività e le vacanze estive, la minore trascorrerà questi periodi con ciascun genitore previo accordo tra gli stessi, secondo un calendario che sarà di volta in volta concordato;
- Le spese straordinarie della figlia (come da protocollo Tribunale di Trieste), sono a carico di entrambi i Per_1 coniugi nella misura del 50%, purché previamente concordate e debitamente documentate;
- Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore e i genitori”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MU, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il 24/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli pagina 2 di 3 pagina 3 di 3