Sentenza 10 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/01/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00510/2025REG.PROV.COLL.
N. 01816/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2024, proposto da C.S.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di SA EL IR, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
della società La UR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 00530/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento, in uno con gli atti presupposti, del provvedimento prot. n. 8019, del 17 aprile 2015, con cui il Comune di SA EL IR ha rigettato l'istanza prot. n.20397, del 15 ottobre 2003, proposta dalla Società C.S.C. e dalla Società La UR s.r.l.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:
a) la "C.S.C." s.r.l. è proprietaria di parte di area prospiciente il porto turistico del Comune di SA EL IR;
b) con istanza prot. n. 20397 del 15 ottobre 2003 le società C.S.C. s.r.l. e La UR s.r.l. presentavano al Comune di SA EL IR un progetto di proposta di piano di lottizzazione della Sottozona F1 di P.R.G. per un’area di proprietà della Soc. C.S.C. s.r.l. per mq 3.404,00, di proprietà della Soc. La UR s.r.l. per mq 1.496,00 e di proprietà del Comune di SA EL IR per mq 2.537,32 prospiciente il porto turistico del Comune di SA EL IR, specificando che l’area delle rispettive proprietà (in capo alle due società) non raggiungeva la superficie minima richiesta dalla normativa vigente, pari ai 3/4 del valore dell'intero comparto; per la proposizione di un piano di lottizzazione privata e che la superficie minima sarebbe stata raggiunta solo includendo la proprietà del Comune di SA EL IR;
c) avviato il procedimento, seguirono interlocuzioni e richieste integrative documentali, tra cui, in data 9 giugno 2007, il deposito dello studio programmatico complessivo sulla sistemazione dell'intera area compresa tra il centro storico ed il porto turistico del Comune di SA EL IR;
d) con verbali n. 16 del 25 agosto 2009, del 20 ottobre 2009 e del 4 febbraio 2010, la commissione urbanistica: i) ritenne percorribile la soluzione della co-lottizzazione; ii) ritenne necessario rivalutare gli aspetti tecnici relativi alle tipologie edilizie degli immobili e delle volumetrie a servizio da realizzare; iii) ravvisò la necessità di riconsiderare la proposta di perequazione e compensazione spettanti al Comune ed ai co-lottizzanti; iv) ritenne necessaria la rielaborazione della progettazione proposta, inserendo una strada di collegamento tra via A. Bergamini ed il Piazzale del Porto, oltreché le opere di urbanizzazione stabilite dalla normativa vigente e la struttura pubblica che spettava al Comune quale co-lottizzante. Inoltre andava stabilita la percentuale di permuta in costruito spettante al Comune stesso da stabilirsi con apposito atto deliberativo; v) impartì prescrizioni per la riformulazione della proposta progettuale, tra cui una perizia di stima per la valutazione della percentuale relativa alla permuta in costruito;
e) in data 22 luglio 2010, non avendo il Comune ancora proceduto alla assegnazione dell’incarico per la perizia di stima, la società CSC notificava atto di diffida e messa in mora intimando la conclusione del procedimento;
f) in data 21 marzo 2011, la commissione consiliare permanente urbanistica e lavori pubblici esaminava la nuova proposta della C.S.C. e, con verbale n. 7 del 2011, svolti osservazioni e rilievi tecnico-urbanistici, concludeva nel senso che: “Per quanto sopra, la proposta di permuta delle aree così come inoltrata non viene accolta e si invita la Soc. CSC Sri a formulare una nuova proposta, tenendo conto delle indicazioni di cui sopra”, cui la società CSC si adeguava;
g) la CSC trasmetteva in data 22 aprile 2011 gli ulteriori elaborati;
h) la commissione urbanistica, con verbale n. 09/2011 del 5 maggio 2011, così si determinava: "Relativamente alla proposta della Soc. CSC srl, la Commissione, preso atto della tavola grafica datata 22/04/2011 e titolata “Illustrazione e descrizione della proposta di perequazione”, fornita dalla CSC srl in base a quanto stabilito dalla Commissione Urbanistica in precedente seduta, determina che la proposta di perequazione viene accolta specificando comunque che il costo della realizzazione del tratto stradale di collegamento tra Via Bergamini e il Piazzale del Porto verrà sostenuto in quota parte tra i co-lottizzanti. Si precisa che, insistendo il nuovo tratto stradale in parte su terreno comunale, il valore di tale terreno e della cubatura che sviluppa dovrà essere compensato al Comune stesso da parte degli altri co-lottizzanti”;
i)la C.S.C., in data 18 novembre 2011, con nota prot. n. 27062, trasmetteva gli elaborati di progetto relativi al piano di lottizzazione adeguato alla proposta di perequazione delle aree;
l) il Comune, con nota prot. 4564 del 23 febbraio 2012, richiedeva la presentazione di elaborati integrativi, cui la CSC si adeguava nota prot. n. 5604 del 6 marzo 2012;
m) il responsabile del settore pianificazione urbanistica e programmazione del territorio elaborava la proposta di deliberazione consiliare per l'adozione del piano di lottizzazione posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 21 marzo 2012;
n) sennonché, con nota prot. PNC/D1R/2012/1086 del 20 marzo 2012, l'Ente Parco Nazionale del IR comunicava di non essere a conoscenza della proposta di piano di lottizzazione sulla quale avrebbe dovuto esprimere non già la sua approvazione (vedi successiva nota del 28 marzo 2012), bensì comunque una propria valutazione naturalistico-ambientale;
o) a questo punto, la Giunta comunale di SA EL IR, con propria determinazione n. 123 del 4 maggio 2012, prendeva atto della relazione riassuntiva del responsabile del procedimento prot. n. 8990 del 5 aprile 2012 che, nell'imminenza delle elezioni amministrative indette per il 6 e 7 maggio 2012, indicava la necessità di attendere l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale al fine di dare ulteriore corso alla procedura;
p) nulla ulteriormente seguiva, cosicché la CSC richiedeva nuovamente l’attivazione dei poteri sostitutivi e commissariali della Regione Lazio, istanza che non veniva accolta per insussistenza dei presupposti;
q) con nota del 12 aprile 2013, la CSC invitava ancora il Comune a dare seguito all’iter amministrativo per la conclusione del procedimento;
r) a fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, la società CSC proponeva ricorso al T.a.r. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, che con sentenza n. 747 del 29 settembre 2014, intimava il Comune di SA EL IR a concludere il procedimento;
s) con atto n. 46 del 12 dicembre 2014, il Consiglio comunale di SA EL IR deliberava di non aderire al piano di lottizzazione presentato dalla Società C.S.C. e la UR S.r.l. con istanza prot. n. 20391 del 15 ottobre 2003, per la seguente motivazione: “Considerato: - che il Comune di SA EL IR dovrebbe … rivestire la figura di soggetto privato co-lottizzante con le Soc. C.S.C. s.r.l. e La UR s.r.l. nella realizzazione del P.d.L. impegnando risorse proprie dell'Amministrazione Comunale e, quindi, pubbliche; - che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2012 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di SA EL IR, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; - che la partecipazione del Comune di SA EL IR quale soggetto privato co-lottizzante unitamente alle società C.S.C. s.r.l. e La UR s.r.l. nella realizzazione del P.d.L., impegnando risorse proprie dell’Amministrazione Comunale, non costituisce servizio essenziale ed indispensabile tale da doversi attuare necessariamente anche in condizioni di dichiarazione di dissesto finanziario; Evidenziato: - che con deliberazione n. 1 del 21/03/2014 il consiglio comunale del Comune di SA EL IR ha manifestato un interesse pubblico, diretto, prevalente, propulsivo e strategico nelle attività di completamento del porto e delle attività amministrative afferenti le concessioni demaniali marittime, quale concedente ex legge n. 13/2007, con riserva di adottare con successivo provvedimento le iniziative necessarie ed opportune per il conseguimento delle finalità contenute nel medesimo atto deliberativo; Dato atto: - che il Comune di SA EL IR poneva in essere atti precontrattuali, propedeutici alla eventuale adesione al suddetto Piano di Lottizzazione, avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione comunale, al fine di verificare l'opportunità e l'interesse pubblico di aderire al suddetto intervento urbanistico; - che il Comune di SA EL IR non ha adottato alcuna deliberazione del Consiglio Comunale per manifestare la propria adesione al predetto Piano di Lottizzazione; Ritenuto: - Per le ragioni sopra espresse, di manifestare la volontà del Comune di SA EL IR di non aderire al Piano di Lottizzazione presentato dalle società C.S.C. s.r.l. e La UR s.r.l. con istanza prot. n. 20397 del 15/10/2003 e successive integrazioni, riguardante la Sottozona F 1 del vigente P.R.G. prospiciente l'area portuale … Delibera 1) “Di accogliere ed approvare le premesse alla presente deliberazione che qui si intendono riportate integralmente. 2) Di manifestare, per le ragioni sopra espresse, la volontà del Comune di SA EL IR di non aderire al Piano di Lottizzazione presentato dalle società C.S.C. s.r.l. e La UR s.r.l. con istanza prot. n. 20397 del 15/10/2003 e successive integrazioni, riguardante la Sottozona F1 del vigente P.R.G. prospiciente l'area portuale; 3) Di autorizzare il Responsabile ad interim del Settore Urbanistica - Edilizia e Tutela ambientale a predisporre tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione …”;
t) con successivo atto prot. n. 3098 del 10 febbraio 2015, il responsabile del settore urbanistica comunicava dunque alla società C.S.C. s.r.l. e alla società La UR, l’avvio del procedimento teso al rigetto dell'istanza di cui al prot. n. 20397 del 15 ottobre 2003;
u) con nota del 20 febbraio 2015, assunta al prot. n. numero 004062, la società C.S.C. presentava osservazioni e memoria;
v) il Comune di SA EL emetteva il successivo parere contrario prot. n. 5915 del 19 marzo 2015;
z) in data 17 aprile 2015, il responsabile ad interim del settore urbanistica adottava l’atto prot. n. 8019 con il quale si determinava nel senso: “Di non aderire, e quindi rigettare, l'istanza prot. n.20397 del 15/10/003 relativa alla proposta di piano di lottizzazione della Sottozona F1 di P.R.G. prospiciente il porto turistico del Comune di SA EL IR, della Società C.S.C. s.r.l., Amm.re Unico sig. Pasciuti NZ Via Carturan n.7 - 04100 Latina e Via Monte IR n.58 - 04017 SA EL IR (Lt) e alla Società "La UR" Srl - Amm.re Unico sig.ra Montermini Balda Via Guido Reni n.5 - 04100 Latina”. Questa la motivazione: “… il Comune di SA EL IR non ha adottato alcuna Deliberazione del Consiglio Comunale per manifestare la propria adesione al predetto Piano di Lottizzazione, di contro ha adottato la deliberazione di consiglio comunale n.46 del 12/12/2014 con la quale ha confermato la volontà di non aderire al Piano di lottizzazione presentato dalle società C.S.C. s.r.l. e La UR- s.r.l. con istanza prot. n. 20397 del 15/10/2003 e successive integrazioni, riguardante la Sottozona Fl del vigente P.R.G. prospiciente l'area portuale (…) Nel tempo trascorso dalla procedura l'Amministrazione ha posto in essere un’attività sempre tesa a verificare l'opportunità e l'interesse pubblico all’intervento urbanistico in questione oltreché verificare la fattibilità dello stesso in base alla normativa del vigente P.R.G. e dell'altra programmazione territoriale vigente (…) Ai sensi dell'art. 7 delle N.T.A. del vigente P.R.G. i piani di lottizzazione debbono essere sottoscritti dalla totalità dei proprietari delle aree interessate o almeno dai proprietari dei tre quarti della superficie dell'intera zona interessata dal piano di lottizzazione. In questo secondo caso si applicano le disposizioni di cui al penultimo e ultimo comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni, il comune procede alla formazione di un piano particolareggiato. Si rappresenta pertanto che per area interessata o intera zona interessata deve necessariamente intendersi l'intera sottozona F1 così come individuata dalla Tavola di zonizzazione n.5 del vigente P.R.G., infatti la proposta progettuale presentata da codesta società C.S.C. s.r.l., congiuntamente con la società La UR s.r.l., coinvolge fattivamente ed espressamente anche le porzioni ricadenti in sottozona F1 destinata a viabilità. D’altra parte la formazione di un piano attuativo non può prescindere dalla pianificazione dell'intera area ricompresa nella sottozona Fl, compresa la viabilità esistente, in quanto lo stesso Piano attuativo è lo strumento deputato ad individuare definitivamente la destinazione urbanistica e funzionale di ciascun lotto di terreno ricadente nell'intera area oggetto di Piano attuativo stesso. Pertanto il calcolo della percentuale dell'area di proprietà della società C.S.C. s.r.l. e della società La UR s.r.l., deve essere effettuato in relazione all'intera superficie territoriale e catastale della sottozona F1 in questione. D'altra parte l'istanza avanzata con prot. n. 20397 del 15/10/2003 era espressamente subordinata all'adesione del Comune perché solo in tal modo i co-lottizzanti avrebbero raggiunto la quota minima dei 3/4 della superficie dell'intero comparto della sottozona FI interessata. Da quanto rilevabile dagli elaborati progettuali stessi, la sottozona Fl si estende per un’area complessiva di mq. 9.291,00 e pertanto i 3/4 della superficie complessiva interessata dal Piano di Lottizzazione è pari a 7369,32, superiore alla somma delle superfici di proprietà della società C.S.C. s.r.l. e della società La UR s.r.l. (…) Gli edifici previsti devono rispettare la normativa del vigente P.R.G. e la legislazione disposta in materia …”.
3. Contro i detti atti di diniego, le società CSC srl e La UR srl proponevano ricorso al Tar per il Lazio, Sezione staccata di Latina (nrg 448/2015) deducendo i seguenti motivi:
I) Violazione dell'art. 7 comma 3 e 4 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di SA EL IR e dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà infra-procedimentale. Incompetenza ad adottare qualsivoglia determinazione in ordine alle distanze minime, diverse da quanto prescritto dal p.r.g.:
Ia) il Comune di SA EL IR è interessato al procedimento in una duplice veste: i) in qualità di proprietario di parte delle aree interessate alla pianificazione lottizzatoria e, nella veste di soggetto co-lottizzante, è chiamato ad esprimere la propria volontà negoziale al riguardo; ii) in qualità di autorità amministrativa, chiamato ad esercitare i propri poteri autoritativi di pianificazione urbanistica che si sostanziano, in primo luogo, nell'adozione, previa adeguata istruttoria, dello strumento. Sennonché, il Comune avrebbe forzato e sviato l’uso del proprio potere autoritativo di regolazione in materia di pianificazione, subordinando sovente la prosecuzione dell'iter amministrativo di adozione al recepimento delle proprie richieste negoziali avanzate nella veste - paritaria e non autoritativa - di soggetto co-lottizzante;
Ib) il Piano di Lottizzazione presentato originariamente si estendeva per l'intera sottozona F1 di P.R.G., includendo nello stesso anche le aree già destinate a viabilità, con la conseguenza che la proprietà complessiva risultava suddivisa tra la stessa CSC in ragione di mq. 3.404,00, la "La UR" S.r.l., in ragione di mq 1.496,00 ed il Comune di SA EL IR in ragione di mq 2537,32 per cui i tre quarti della superficie potevano essere raggiunti solo con la partecipazione di tutti i soggetti proprietari, vale a dire la soc. La UR S.r.l, la soc. C.S.C. S.r.l. ed il Comune di SA EL IR. Sennonché, è stato deciso sia dalla Commissione Urbanistica, che dalla Giunta Municipale con la direttiva del 22.12.2011, che il piano di lottizzazione avrebbe dovuto riguardare esclusivamente le aree non occupate dalla viabilità di collegamento e dai parcheggi già esistenti. In conseguenza di ciò, gli elaborati di piano originario sono stati sostituiti da elaborati di piano depositati in data 6 marzo 2012, assunti al prot. del Comune di SA EL IR al numero 5604: il piano di lottizzazione oggetto degli atti impugnati, dunque, sarebbe quello risultante dal deposito effettuato il 6 marzo 2012, che vede la sola adozione di entrambe le società richiedenti, per una superficie complessiva dell'area di intervento pari a mq. 6.051,00, diversa dalle previsioni originarie sia in termini quantitativi assoluti che di ubicazione e percentuale tra i proprietari e la parte pubblica ovvero: a) Csc S.r.l mq. 3.404,00; b) La UR S.r.l. mq 1453,00; c) Comune di SA EL IR mq 1.394,00.
Le parti private disporrebbero, pertanto, in proprietà della superficie pari a mq. 4.657,00 superiore ai mq. 4.538,25 che rappresenta il 75% della superficie complessiva di intervento.
L'amministrazione resistente non avrebbe considerato il reale stato delle cose ritenendo di dover fare applicazione dell'art. 7, comma 3, delle n.t.a. ovvero la sottoscrizione del piano da parti di tutti i proprietari dell'area, ivi compreso il Comune di SA EL IR;
Ic) Posto che i proponenti hanno la proprietà di oltre il 75% della superficie dell'intera area interessata dal piano di lottizzazione, il provvedimento prot. n. 8019 del 17 aprile 2015, con cui il Comune di SA EL IR ha rigettato l’istanza prot n.20397 del 15 ottobre 2003, e la precedente deliberazione consiliare n. 46 del 12 dicembre 2014, possono solo assumere valore dell'espressione della volontà di non voler aderire al piano proposto, ma non possono per ciò solo rigettare l’istanza di cui al prot. n. 20937 del 15 ottobre 2003, per come poi modificata, con la sostituzione degli elaborati su richiesta dello stesso Comune;
Id) Se anche per ipotesi si volesse considerare legittima la non adesione al piano, nonostante la contraddittorietà con tutte le precedenti determinazione, dovrebbe comunque ritenersi illegittimo il rigetto dell'istanza in quanto l'iter non si è ancora concluso dovendo comunque il Comune provvedere alla formazione di un piano particolareggiato;
Ie) Il provvedimento prot. n. 8019 del 17 aprile 2015, pur riconoscendo la necessità della formazione di un piano particolareggiato, in caso di mancanza di sottoscrizione del piano di lottizzazione da parte dei 3/4 dei proprietari, ritiene del tutto illegittimamente che la norma in discussione, nella parte in cui prescrive la sottoscrizione dei proprietari dei 3/4 della “superficie dell'intera zona interessata dal piano di lottizzazione” debba essere intesa come riferita all'intera zonizzazione di piano, poiché:
i) l’amministrazione avrebbe confuso la zonizzazione con la lottizzazione per comparti;
ii) la superficie interessata dal piano di lottizzazione non potrebbe che essere interpretata nel senso di superficie interessata dal piano sottoposto al Comune, nell'ambito dell'unità di intervento,
sennonché, essendo la pianificazione dell’area già attuata con il p.r.g., in cui è già stata individuata la viabilità esistente, la stessa non potrebbe essere oggetto di una nuova pianificazione retando, viceversa, obbligatoria la presentazione e l'approvazione del piano di lottizzazione, o in alternativa, in presenza dell'adesione dei proprietari dei 3/4 del piano, procedere alla formazione del Piano particolareggiato per la altre e residue superfici;
If) La motivazione del Comune per cui è necessaria la presentazione di un piano di lottizzazione riferito all'intera area ricompresa in F.1, e che pertanto il calcolo della percentuale di proprietà deve essere effettuato dall'intera superficie territoriale e catastale della sottozona F1, sarebbe smentita dall’art. 27 della n.t.a. di p.r.g.: difatti, se per l’edificazione in sottozona F1 fosse stata necessaria la previa adozione di un piano di lottizzazione riferito all'intera area, l’indice edificatorio previsto dalle n.t.a. in tale zona avrebbe dovuto essere territoriale, in quanto la previsione di un indice fondiario è per definizione riferito al singolo lotto di intervento con esclusione delle aree escluse da tale lotto e esitante agli spazi pubblici quali la viabilità locale;
Ig) L’art. 27 delle n.t.a. di p.r.g. prevede la distanza dai confini interni pari a mt 6,00: tale distanza risulterebbe rispettata;
II) Incompetenza del Comune a provvedere per intervenuta nomina del commissario ad acta. nullità/annullabilità degli atti:
IIa) dopo la nomina del commissario e la presa di contatti di costui con l’amministrazione, il Comune aveva perso i poteri di provvedere.
4. Il T.a.r. adito, con la sentenza del 10 luglio 2023, n. 530, ha rigettato il ricorso e condannato le ricorrenti, in solido tra loro, alle spese e competenze del giudizio.
4.1. Il giudice territoriale, in particolare, con riguardo a quanto affermato da parte ricorrente in udienza circa la formazione di un giudicato contenuto nella sentenza n. 747/2014, relativo al raggiungimento dei tre quarti della superficie, affermava “che in realtà tale pronuncia si limita ad accogliere la domanda della ricorrente limitatamente al silenzio del Comune; con riguardo al piano di lottizzazione, stabiliva “che l’unico p.d.l. esistente era quello del 2003”, da ciò ne inferiva “l’infondatezza di tutte le censure articolate dalle ricorrenti, per le ragioni indicate nel provvedimento impugnato e anche per i motivi meglio specificati nella direttiva prot. 2895 del 5/2/2015 con cui la Giunta aveva indicato le (…) ragioni per non aderire alla proposta (…).
5. Ha appellato la sola società CSC s.r.l., che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Error in iudicando :
avrebbe errato il primo giudice laddove ha respinto l’eccezione, mossa dalla difesa delle ricorrenti, in merito al fatto che sulla legittimazione alla presentazione dell’istanza da parte delle richiedenti, che ne erano titolate avendo la proprietà di una adeguata superficie delle aree comprese nella zona oggetto di intervento, e alla necessità che la stessa fosse vagliata e decisa nel merito dal Comune, si fosse formato il giudicato in conseguenza della sentenza n. 747/2014 con cui lo stesso TAR Lazio-Latina aveva ordinato al Comune di provvedere.
II) Vizio di ultrapetizione e di violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. (in relazione al punto 8 della sentenza):
la sentenza impugnata è affetta dal vizio di ultrapetizione ed è posta in violazione dell’art. 73, 3° co, c.p.a. nella parte in cui, al punto 8), avallando in modo acritico la tesi difensiva assunta dal Comune di SA EL IR, visto che ha affermato che “il presunto piano di lottizzazione modificato presentato il 6.3.2012 è sottoscritto dalla sola CSC e quindi, contrariamente a quanto teorizzato dalla ricorrente CSC che su tale assunto basa in sostanza tutto il ricorso, non può essere qualificato come una nuova proposta di piano presentata da due co-lottizzanti, ma eventualmente una semplice nota di trasmissione di alcuni elaborati”. Ciò precluderebbe l’esame della nuova proposta non avendo la sola CSC una quota di proprietà pari o superiore ai tre quarti senza l’adesione della UR o del Comune.
III) Error in iudicando :
erronea e contraddittoria valutazione dell’istanza di approvazione del p.d.l. così come integrata a seguito delle prescrizioni impartire dal comune di SA EL IR (egualmente in relazione al punto 8 della sentenza):
avrebbe errato il primo giudice laddove, al punto 8) della sentenza (pag. 5), ha ritenuto che l’integrazione al piano di lottizzazione di cui agli elaborati presentati con nota prot. n. 5604, del 6.3.2012 fosse stata prospettata da soggetto che non aveva una adeguata quota di proprietà delle aree oggetto del piano originario presentato nell’anno 2003 e che, pertanto, tale soluzione non fosse vagliabile in quanto presentata dalla sola CSC, senza la sottoscrizione della UR, in mancanza dell’adesione del Comune di S. felice IR.
IV) Erronea e contraddittoria sarebbe la valutazione del Tar in ordine alla necessità di adesione al pdl da parte del comune di SA EL IR (in relazione al punto 9 della sentenza), la cui assenza impedirebbe il raggiungimento dei tre quarti della superficie dell’intero comprato della sottozona F1 interessata, essendo tale decisione il frutto del travisamento e della errata valutazione di varie circostanze.
V) Erronea sarebbe la sentenza (in relazione al punto 9) sotto il profilo delle distanze:
l’art. 24 delle n.t.a. dispone la distanza dei fabbricati dai confini per la sottozona F-1 nel comparto in questione nella misura di m. 6,00 e non 6,5 come invece affermato dall’ente.
6. Nessuna delle altre parti (Comune di SA EL IR e società La UR s.r.l.) cui l’appello è stato notificato) si è costituita in giudizio.
7. All’udienza del 24 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. L’appello è infondato e dunque non può essere accolto.
9. Le originarie istanti hanno presentato al Comune di SA EL al IR domanda di co-lottizzazione relativa all’intera area classificata come “sottozona F1” di prg del comune di SA EL IR.
L’area in questione è di proprietà in parte della società CSC, in parte della società La UR (presentatrici dell’istanza) e in parte del Comune.
Le superfici intestate alle due società, sommate fra loro, non raggiungevano l’intera proprietà (che consentirebbe la realizzazione del piano di lottizzazione) e neppure raggiungevano i tre quarti della superficie dell’intera area (che avrebbe consentito la realizzazione del piano particolareggiato).
Per attuare il piano di lottizzazione avrebbero bisogno anche della quota di proprietà del Comune.
Il Comune dopo lunghe trattative - nel corso delle quali ha valutato l’opportunità della propria adesione in qualità di co-lottizzante e ha sollecitato modifiche progettuali in funzione della perequazione urbanistica - si è definitivamente determinato nel senso di non aderire all’iniziativa con delibera consiliare 12/12/2014, n. 46.
Come accennato nella parte in fatto, la decisione è giunta all’esito anche di inviti e diffide a concludere il procedimento e conseguente sentenza del Tar di accoglimento del ricorso contro il silenzio inadempimento del Comune (sentenza poi impugnata dinanzi al Consiglio di Stato con appello dichiarato però irricevibile per tardività).
10. Orbene, sulla scorta della detta delibera consiliare, il Comune ha licenziato l’impugnato provvedimento 17 aprile 2015, n. 6/2015, col quale è stata formalizzata la volontà di non aderire al piano di lottizzazione della sottozona F1 di prg.
11. Parte appellante contesta la determinazione comunale e la presupposta delibera consiliare, sostenendo che:
a) la domanda iniziale risalente al 2003 sarebbe stata sostituita dal deposito documentale del 6 marzo 2012;
b) le tavole progettuali avrebbero successivamente espunto dal piano le aree di proprietà del Comune, interessate al riordino della viabilità (per le quali le parti avevano lungamente discusso nel corso delle trattative), in tal modo riducendo l’area di intervento a una superficie che raggiungerebbe i tre quarti in proprietà alle due società.
Da qui, la ritenuta non necessaria partecipazione del Comune come (terzo soggetto) co-lottizzante e, comunque, l’obbligo per lo stesso di redigere il piano particolareggiato (in luogo della adesione al piano di lottizzazione).
12. Le argomentazioni di parte appellante non sono condivisibili.
12.1. Il Comune di SA EL IR, con l’impugnata determinazione, ha provveduto in ottemperanza della sentenza n. 747/2014 resa dal T.a.r per Lazio, sezione di Latina, esitando l’istanza presentata al Comune di SA EL IR il 15 ottobre 2003 dalla C.S.C. s.r.l. e dalla società La UR s.r.l., in qualità di co-lottizzanti le cui proprietà, congiuntamente considerate, non raggiungevano tuttavia i tre quarti del valore dell'intero comparto.
13. Il giudicato formatosi sulla sentenza n. 747/2014 è perimetrato, quanto al suo oggetto, dalla domanda procedimentale presentata dai privati il 15 ottobre 2003, prot. 20397, la quale, a sua volta, postulava l’adesione del Comune in veste di soggetto co-lottizzante in quanto proprietario di parte dell’area interessata all’intervento (mq 2.537,32).
13.1. La sentenza n. 747/2014 ha semplicemente sancito “l’obbligo del Comune di SA EL IR di concludere il procedimento”, avviato con l’istanza del 15 ottobre 2003, “assumendo una motivata determinazione, di segno positivo o negativo, sulla istanza della ricorrente risultando parimenti evidente l’illegittimità del silenzio serbato dalla stessa Amministrazione sui reiterati inviti a concludere il procedimento, per violazione del principio generale codificato dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990 …”.
14. Consegue a tanto che va confermata in parte qua la sentenza impugnata, non potendosi enucleare dalla decisione in esame quanto ritenuto dalla società appellante, ovvero che si sarebbe formato il giudicato in ordine al raggiungimento dei tre quarti della superficie, ciò che avrebbe consentito la realizzazione dell’intervento urbanistico senza la necessaria adesione del Comune.
15. Il primo motivo di appello risulta, pertanto, infondato.
16. Quanto al secondo motivo di appello, il Collegio osserva, in punto di fatto, che:
- il procedimento, avviato su impulso di parte con l’istanza del 2003, si è dipanato
attraverso valutazioni di convenienza e opportunità circa la sussistenza o meno di un interesse pubblico prevalente ad aderire alla iniziativa proposta dalle due società;
- la scansione procedurale è stata caratterizzata dalla verifica circa la sussistenza dell’interesse del Comune ad aderire alla co-lottizzazione; adesione necessaria per consentire la realizzazione dell’iniziativa proposta dai privati;
- l’attività posta in essere dal Comune è stata, pertanto, volta a valutare, in relazione ad un’area particolarmente sensibile, quale quella portuale posta entro la fascia di 300 metri dal mare, la convenienza e l’opportunità di aderire al piano di lottizzazione;
- il Comune, dunque, ha agito, non già in veste di autorità nell’esplicazione di un potere di pianificazione bensì, ponendo in essere una attività negoziale nell’ambito della quale valutare la convenienza di aderire alla co-lottizzazione in un’area particolarmente sensibile.
17. E invero, l’istanza del 15 ottobre 2003 non ha attivato un procedimento formale teso all’esame del piano di lottizzazione e alla sua approvazione: riprova ne è che tale istanza non aveva i requisiti normativi per essere esaminata come piano di lottizzazione (non raggiungendo la superficie in proprietà privata la percentuale richiesta dalla legge).
18. Il perfezionamento di tale istanza era, infatti, subordinato alla adesione del Comune, senza la quale neppure sarebbe potuto partire il vero e proprio procedimento amministrativo (questo sì, in veste di autorità volta all’esercizio dei poteri di pianificazione attuativa).
19. L’amministrazione comunale, pertanto, ha svolto una ordinaria attività interna volta alla verifica circa la convenienza o meno di prestare la propria adesione al progetto così da far avviare, in caso positivo, il procedimento amministrativo di adozione/approvazione del piano di lottizzazione.
Ebbene, dalla versata documentazione si evince che il Comune giammai ha formalizzato la propria adesione all’iniziativa urbanistica, quale necessario soggetto co-lottizzante.
20. Di contro, con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 12 dicembre 2014 (vedi par. 2, lett. s), a conclusione delle proprie valutazioni di natura negoziale, l’Amministrazione ha manifestato, con articolata motivazione esplicativa delle proprie ragioni, “la volontà del Comune di SA EL IR di non aderire al piano di lottizzazione presentato dalle Soc. C.S.C. S.r.l. e LA MURATA S.r.l. con istanza prot. 20397 del 15/10/2003 e successive integrazioni, riguardante la sottozona FI del vigente PRG, prospiciente l'area portuale".
21. Parte appellante sostiene poi (con i motivi di appello terzo e quarto) che il Comune non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda del 15 ottobre 2003 bensì sul deposito effettuato il 6 marzo 2012, poiché il piano di lottizzazione sarebbe, appunto, quello risultante a seguito di tale deposito integrativo che vedrebbe la sola adozione di entrambe le società richiedenti, per una superficie complessiva dell'area di intervento pari a mq. 6.051,00, diversa dalle previsioni originarie. Le parti private, infatti, disporrebbero della superficie in proprietà pari a mq. 4.657,00 superiore ai mq. 4.538,25 che rappresenta il 75% della superficie complessiva di intervento.
22. Entrambi i motivi sono infondati.
22.1. La nota prot. 5604 del 6 marzo 2012, per il suo contenuto e provenienza, rappresenta una semplice nota di trasmissione al Comune di documenti integrativi, prodotta in riscontro alla nota comunale prot. 4564 del 23 febbraio 2012.
Con la prefata nota, infatti, la società CSC fa seguito, appunto, alla nota comunale del 23 febbraio 2012, per trasmettere in allegato “n. 3 copie degli elaborati sostitutivi di quelli trasmessi con prot. 270162 del 18/11/2011”.
Gli elaborati di progetto sono formati da 12 Tavole (inquadramento urbanistico, stato di fatto, vista fotorealistica, illustrazione del piano, proposta di progetto, relazione tecnica, relazione geologica, n.t.a., calcolo dei costi delle opere di urbanizzazione, riparto oneri urbanizzazione) e quel che più rileva è che tale integrazione documentale, in riscontro a nota comunale, è stata sottoscritta dalla sola società CSC s.r.l.
Ragion per cui, giammai il Comune avrebbe potuto intenderla o qualificarla come domanda di pianificazione, ovvero come diversa proposta progettuale in assenza della adesione congiunta di entrambi i soggetti co-lottizzanti (le società CSC e La UR): la sola società CSC, infatti, non aveva in ogni caso la proprietà dei tre quarti dei terreni costituenti il comparto.
22.2. In altri termini, la suindicata nota, presentata dalla sola C.S.C., la quale non aveva la disponibilità giuridica dei tre quarti del comparto di cui si chiedeva la lottizzazione, correttamente non è stata esaminata ed esitata dal Comune come domanda di intervento di pianificazione urbanistica sostitutiva della domanda presentata dai due co-lottizzanti il 15 ottobre 2003, che resta l’unica vera domanda di pianificazione, per contenuto e forma, ed è stata oggetto del procedimento avverso il silenzio dinanzi al Tar Latina (nrg 289/2014), conclusosi con la pronuncia del giudice territoriale (sentenza n. 747/2014) che ha ordinato al Comune di concludere il procedimento “sulla istanza della ricorrente”.
23. Su tale domanda, ed esclusivamente su quella, era tenuto a pronunciarsi il comune di SA EL IR; sennonché, detta istanza restava subordinata all'adesione del Comune quale soggetto co-lottizzante, la cui partecipazione si rendeva necessaria per raggiungere i tre quarti della proprietà dei terreni interessati dalla richiesta pianificazione.
24. Detta adesione, tuttavia, come sopra anticipato, non è mai stata manifestata dal Comune.
25. Di contro, l’Ente locale, con deliberazione consiliare n. 46/2014, ha manifestato in modo chiaro ed inequivoco, con articolata motivazione in punto di interesse pubblico prevalente (in parte qua rimasta incontestata), la volontà di non aderire all'iniziativa urbanistica delle due società, senza che potesse essere preso considerazione un piano particolareggiato attuativo, peraltro mai chiesto dalle dette società.
26. Acclarate le circostanze sopra riportate, perde obiettivamente rilievo, anche quanto ai riscontri in punto di fatto, l’ultima censura d’appello sulle distanze minime dei fabbricati dai confini per la sottozona F-1 previste dalla normativa tecnica, di cui all’ultima censura di appello.
27. In conclusione, ritenendo il collegio di aver esaminato per intero la vicenda controversa anche in relazione alle doglianze e ai profili che in ragione del tenore della decisione devono considerarsi assorbiti o comunque non rilevanti, l’appello deve essere respinto.
28. La mancata costituzione in giudizio del Comune di SA EL IR esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese relative al grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO