CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 4870/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 204/2024 del 10 ottobre 2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
, proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi
[...]
d'impresa e dell'insolvenza), con ricorso depositato l'11 novembre 2024
DA la (c.f. , con sede in Napoli, via Cristoforo Parte_1 P.IVA_1
Marino n. 18, in persona dell'ultimo liquidatore sig. nato a CP_2
Pontecagnano AN (SA) il 4/9/1952 (c.f. ), rappresentata e C.F._1
difesa dagli avv. Ludovico Bruno Abiosi (c.f. ) e Gianluca Catalano C.F._2
(c.f. - RECLAMANTE - C.F._3
CONTRO la (c.f. , Controparte_3 P.IVA_1
procedura pendente innanzi al Tribunale di Napoli al n. 121/2024, in persona del
Curatore, avv. Giuseppe Penta -RESISTENTE INTIMATA -
- E il (c.f. , con sede in Milano, via Controparte_4 P.IVA_2
Pompeo Litta 5, cap 20122, in persona del Direttore Generale dott.ssa CP_5
, giusta procura autenticata dal notaio di Milano in data
[...] Persona_1
22/03/2024 Rep. n. 2004/1119, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca De Micco R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
DU (c.f.: -RESISTENTE – C.F._4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. ha chiesto alla Corte «1) di dichiarare nulla, Controparte_6
ed in ogni caso annullare e/o revocare la sentenza n. 204/2024 del 10/10/2024 del
Tribunale di Napoli, con cui è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale della
, con ogni conseguenziale provvedimento;
2) porre a carico Controparte_1
di chi di ragione le competenze del presente giudizio, oltre le spese generali ed accessori di legge».
II. Il a chiesto « a) in via preliminare dichiarare inammissibile il reclamo CP_4
proposto da e, per l'effetto, confermare integralmente la Controparte_7
sentenza di liquidazione giudiziale;
b) in via principale, rigettare nel merito il reclamo proposto da e, per l'effetto, confermare integralmente la Controparte_7
sentenza di liquidazione giudiziale;
c) in via istruttoria, ove necessario, disporre
l'acquisizione di informazioni circa debiti esistenti a carico della Controparte_7
presso l' e presso l' nazionale di previdenza sociale;
d) con Controparte_8 CP_9
vittoria di spese e compensi maggiorati di I.V.A, C.A.P. e rimborso di spese generali ».
L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso depositato l'11 novembre 2024 e notificato, a cura del reclamante, il successivo 10 gennaio 2025, unitamente al decreto di comparizione, al
(d'ora in poi anche solo nonché alla Controparte_4 CP_4
liquidazione giudiziale della , la Controparte_1 Controparte_1
ha proposto reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi
[...]
d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi c.c.i.i.) avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della propria liquidazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di Napoli, su ricorso presentato l'11 luglio 2024 dal dichiaratosi creditore nei suoi CP_4
confronti della somma di € 353.309,70 € oltre ulteriori interessi di mora e spese, derivante dalla sentenza n. 19085/2018 del Tribunale di Roma, poi confermata dalla
Corte d'Appello di Roma, che aveva condannato la al pagamento a favore CP_1
del dei contributi per imballaggi dal 2007 al 2010 per l'importo di CP_4 Parte_2
291.968,00 € , oltre interessi di mora come previsti dall'art. 12 del regolamento CP_4
n. 4870/2024 R.G.A.C.C. c. Liquidazione giudiziale Pag. 2 di 9 Controparte_1 CP_1CP_
+1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
ed oltre spese di lite.
Nello specifico, la , non costituitasi nel giudizio dinnanzi al Tribunale: CP_1
- in via preliminare, ha contestato la mancata ricezione della notifica del ricorso per l'apertura della propria liquidazione giudiziale e del decreto di comparizione. In particolare, ha contestato la violazione dell'art. 40 del c.c.i.i., giacché, sebbene il
Tribunale avesse affermato in sentenza che la notifica era avvenuta a mezzo pec, questa era stata effettuata dal ricorrente mediante deposito nella casa comunale dopo un tentativo di notifica presso la sede sociale non andato a buon fine. Da tanto conseguiva - a suo dire- la nullità della sentenza per vizio del procedimento notificatorio che avrebbe dovuto essere effettuato tramite posta elettronica certificata, atteso che, sebbene la società era stata cancellata dal registro delle imprese a seguito della presentazione del suo bilancio finale di liquidazione, aveva ancora funzionante all'epoca della notifica del ricorso la propria casella di posta elettronica certificata;
- nel merito, ha contestato la sussistenza, affermata dal Tribunale, del requisito soggettivo di cui agli artt. 121 e 2 co. 1 lett. d) del c.c.i.i. per essere assoggettata a liquidazione giudiziale, ritenendo al contrario che non vi fosse il requisito indicato al n.
3) dell'art. 2, co. 1 del c.c.i.i. poiché essa non aveva un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Nello specifico, la reclamante ha sostenuto che, anche a voler ritenere esistenti i debiti tributari e previdenziali di
105.238,97 € nonché quello verso il Conai di 353.309,70 € - invero contestato perché oggetto di un ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte D'Appello di Roma – non poteva ritenersi superato il suddetto limite dei 500.000,00 €, non risultando esistenti, in quanto estinti, gli altri debiti risultanti dall'ultimo bilancio della società, cioè 99.000,00 € circa, di cui 26.360,00 € per debiti verso i soci, 35.883,60 € per debiti verso altri(trattasi di debito verso la società scissa per CP_10
l'operazione di scissione del 17/12/2018) ed infine 36.768,38 € per debiti verso dipendenti.
Ha concluso come in epigrafe.
2. Con memoria del 13 gennaio 2025 si è costituito in giudizio il eccependo CP_4
l'inammissibilità del reclamo per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art.
n. 4870/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 di 9 Controparte_1 Controparte_11 S.R.L. +1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
51, co. 6 del c.c.i.i. di 10 giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria del decreto di comparizione per la notifica del reclamo al reclamato, che, nella specie era avvenuta solo in data 10 gennaio 2025, sebbene la reclamante avesse ricevuto il decreto di comparizione per l'udienza del 14 gennaio 2025 già in data 13 novembre
2024.
Per il resto, ha contestato il reclamo sia con riguardo al presunto vizio di notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, avendo il provveduto a CP_4
notificare alla società il ricorso ed il decreto di persona presso la sede sociale e poi col deposito presso la casa comunale solo dopo aver ricevuto dalla cancelleria del
Tribunale fallimentare comunicazione dell'insuccesso della notifica da essa effettuata a mezzo pec, sia con riguardo alla presunta insussistenza del requisito di cui all'art. 2, co.
1 lett. d) n. 3 del c.c.i.i., a nulla rilevando il fatto che il credito da essa vantato verso la società fosse in contestazione per la pendenza del ricorso per cassazione, giacché la legittimazione del creditore ad agire in sede fallimentare non richiedeva necessariamente un titolo giudiziale.
Ha concluso come in epigrafe.
3. Concesso termine al reclamante per provvedere alla rinotifica del reclamo alla liquidazione giudiziale della società, non ancora costituita avendo la stessa ricevuto la prima notifica dell'impugnazione solo in data 10 gennaio 2025 per l'udienza del successivo 14 gennaio 2025, all'udienza del 25 febbraio 2025, constatata la ritualità della notifica alla liquidazione giudiziale e la sua mancata costituzione in giudizio, la
Corte si è riservata la decisione.
4. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi.
4.1. Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dal per mancato rispetto da parte della reclamante del termine perentorio di cui CP_4
all'art. 51, co. 6 del c.c.i.i. (cioè quello di dieci giorni che devono decorrere tra la comunicazione al reclamante del decreto di comparizione, e la notifica del ricorso e del decreto da lui effettuata alla controparte).
Difatti, con la sua costituzione in giudizio, avvenuta in data 13 gennaio 2025, il CP_4
n. 4870/2024 c. giudiziale Pag. 4 di 9 Controparte_12 CP_1 CP_1CP_
+1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
non ha dimostrato di essere stato leso dalla brevità del tempo ad esso concesso per la sua costituzione in giudizio in vista dell'udienza del 14 gennaio 2025, tanto è vero che si è limitato ad eccepire l'inammissibilità del reclamo senza chiedere un nuovo termine o un rinvio dell'udienza per potere più accuratamente integrare le proprie difese, ciò che invece risulta essere avvenuto nei riguardi della curatela della liquidazione giudiziale, che, pur avendo ricevuto la prima notifica del reclamo in data 10 gennaio
2025, non si è costituita per l'udienza del 14 gennaio 2025 e la Corte, su richiesta della reclamante, ha concesso nuovo termine per rinotifica con conseguente possibilità della stessa curatela di poter argomentare in modo più approfondito una sua difesa avverso il reclamo.
Il fatto poi che il citato termine di 10 giorni debba definirsi perentorio non significa che il suo mancato rispetto determini l'inammissibilità del reclamo, come del resto affermato ad esempio nell'ipotesi di costituzione tardiva della reclamata (cfr. sul punto
Cass. 2235/2017, che dalla costituzione tardiva della curatela non fa derivare la decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, ma solo limitazioni per la formulazione di determinate difese).
4.2. E' priva di fondamento la prima doglianza della reclamante, relativa all'omessa notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza cd. prefallimentare. Difatti, è chiaro che nella sentenza impugnata per mero errore materiale il primo Giudice ha ritenuto che tale notifica era avvenuta a mezzo pec, giacché è pacifico tra le parti che essa è avvenuta mediante il procedimento suppletivo di cui all'art. 40, co. 8 c.c.i.i.
Tuttavia, il reclamante non può dolersi del fatto che il abbia proceduto ad CP_4
attivare il citato procedimento cd. suppletivo nonostante la piena funzionalità, di cui dava anche prova, della propria casella di posta elettronica certificata all'epoca della notifica contestata;
ed infatti, l'originario ricorrente si è attivato per procedere alla notifica personale, ai sensi del citato comma 8 dell'art. 40 c.c.i.i., solo dopo che la cancelleria fallimentare gli comunicava tramite pec in data 31 luglio 2024 che la notifica del ricorso e del decreto alla società resistente al suo indirizzo di posta elettronica certificata non era andata a buon fine.
n. 4870/2024 R.G.A.C.C. c. Liquidazione giudiziale Pag. 5 di 9 Controparte_1 CP_1CP_
+1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Ne consegue che tale comunicazione può essere equiparata ad una specifica attestazione del cancelliere, come quella prevista dal pregresso art. 15, co. 3l. fall., per il quale non era indicata una specifica formalità di attestazione (cfr. Cass. 8014/2017), sicché in sua presenza, il ricorrente è investito dell'onere di procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di comparizione con le modalità ordinarie, da ultimo mediante deposito nella casa comunale, come avvenuto nella specie.
Né può valere a determinare la nullità della sentenza impugnata il fatto che la reclamante abbia prodotto in giudizio documenti che, a suo dire, provavano la piena funzionalità della sua pec all'epoca della notifica;
infatti, in disparte l'idoneità alla prova della documentazione prodotta (il messaggio di aruba pec indirizzato a di rinnovare la pec in scadenza non reca una data certa, mentre le Email_1
immagini prodotte in giudizio, di messaggi inviati e ricevuti su tale pec nel periodo da marzo a settembre 2024, non sono idonee a dare prova di quanto si vuole affermare), deve evidenziarsi che il testo dell'art. 40, co. 8, c.c.i.i. consente di procedere alla notifica presso la sede sociale, e poi, in caso di irreperibilità del debitore presso di essa, col deposito del ricorso e del decreto presso la casa comunale, al verificarsi dell'impossibilità “per qualsiasi causa” di procedere alla notifica tramite pec. Ne deriva che, risultando provato il tentativo della cancelleria fallimentare di procedere alla notifica a mezzo pec al debitore del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di comparizione, il risultava legittimato a procedere alla notifica CP_4
mediante le modalità alternative previste nella citata norma.
A tanto va poi aggiunto che dall'esame del fascicolo telematico del procedimento svoltosi dinnanzi al Tribunale risulta che la società debitrice abbia ricevuto notizia del procedimento pendente (ricorso e decreto di comparizione) e degli atti ad esso inerenti (ad es. rinvii d'udienza) mediante ritiro in cancelleria, e ciò nonostante non si è costituita in giudizio, e pertanto, in sede di reclamo non può più dolersi del fatto che la diversa modalità di notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di comparizione da parte del 'abbia pregiudicata. CP_4
4.3. Priva di fondamento è anche l'altra doglianza della reclamante relativa all'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) del c.c.i.i., ed in particolare, di n. 4870/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 di 9 Controparte_1 Controparte_11CP_
+1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
quello dei debiti inferiori a 500.000,00 €.
Difatti, l'ammontare dei debiti tributari e previdenziali di 105.000,00 € circa è provato, e comunque, non è contestato dalla reclamante;
è invece contestato il credito di circa 353.000,00 € vantato dal riconosciuto dal Tribunale di Roma, per avere CP_4
la reclamante proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Roma che aveva confermato la sentenza del Tribunale di accertamento del credito per il detto importo.
Tuttavia, tale contestazione - come affermato in modo condivisibile dalla Corte di
Cassazione - non incide sul limite di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) n. 3 del c.c.i.i. e “non ne impedisce l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo e non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull'apertura della procedura concorsuale, anche se la relativa pronuncia non pregiudica l'esito della controversia volta all'accertamento di quel debito” (cfr. Cass. 601/2017).
Quanto poi all'ulteriore indebitamento di 99.000,00 €, risultante dall'ultimo bilancio del 2023 della , non è stata data prova idonea dell'estinzione di tale CP_1
debitoria, non bastando all'uopo le dichiarazioni di non avere nulla a pretendere verso la società rilasciate dai suoi lavoratori, ovvero quelle rilasciate dal liquidatore della società sig. , quanto ai debiti sociali verso la (società nata dalla CP_2 CP_10
scissione della ed amministrata dal medesimo ) e verso il CP_1 CP_2
liquidatore, per prestiti fatti alla società di cui era anche socio.
Tali dichiarazioni, infatti, non danno prova che nell'importo di 99.000,00 € vi fossero proprio i detti debiti, che, di regola, in bilancio hanno una diversa collocazione rispetto a quella contenuta nel bilancio del 2023 sotto la voce “altri debiti”.
Ne consegue che la sommatoria dei citati debiti (105.000,00 €, 353.000,00 € e
99.000,00 €) supera il limite di 500.000,00 € indicato all'art. 2, co. 1 lett. d) n. 3 del c.c.i.i., e tanto basta per far ritenere la “impresa Controparte_1
soggetta a liquidazione giudiziale”.
5. Sussiste lo stato d'insolvenza della società in liquidazione, emergente non solo dall'inadempimento del rilevante credito del ma anche dal fatto che la società è CP_4
n. 4870/2024 R.G.A.C.C. c. Liquidazione giudiziale Pag. 7 di 9 Controparte_1 CP_1 S.R.L. +1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
oramai inattiva perché cancellata dal registro delle imprese e non più in grado di far fronte al citato pagamento.
6. In definitiva, il reclamo va rigettato e va confermata la sentenza impugnata che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
.
[...]
7. Consegue la condanna della reclamante al pagamento a favore del delle CP_4
spese di lite che si liquidano, in assenza di nota spese, sulla base del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella
12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminato (da 26.000,01 € a 52.000,00 €), in complessivi 6.440,00
€, di cui 5.600,00 € per compensi (1.300,00 € per la fase di studio, 900,00 € pe la fase introduttiva, 1.600,00 € per quella di trattazione e 1.800,00 € per la fase decisoria) e
840,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
8. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Controparte_1
, con ricorso depositato l'11 novembre 2024, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Napoli n.204/2024 del 10 ottobre 2024, comunicata al debitore il 15 ottobre 2024, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della : Controparte_1
A) rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la società reclamante a rifondere al Controparte_4
le spese del procedimento di reclamo, che liquida in complessivi 6.440,00 €,
[...]
di cui 5.600,00 € per compensi e 840,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei n. 4870/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 8 di 9 Controparte_1 Controparte_11 CP_1CP_
+1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
presupposti per il versamento in solido da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Giuseppa D'Inverno
Caterina Molfino
n. 4870/2024 c. Pag. 9 di 9 Controparte_12 Controparte_11CP_
+1
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 4870/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 204/2024 del 10 ottobre 2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
, proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi
[...]
d'impresa e dell'insolvenza), con ricorso depositato l'11 novembre 2024
DA la (c.f. , con sede in Napoli, via Cristoforo Parte_1 P.IVA_1
Marino n. 18, in persona dell'ultimo liquidatore sig. nato a CP_2
Pontecagnano AN (SA) il 4/9/1952 (c.f. ), rappresentata e C.F._1
difesa dagli avv. Ludovico Bruno Abiosi (c.f. ) e Gianluca Catalano C.F._2
(c.f. - RECLAMANTE - C.F._3
CONTRO la (c.f. , Controparte_3 P.IVA_1
procedura pendente innanzi al Tribunale di Napoli al n. 121/2024, in persona del
Curatore, avv. Giuseppe Penta -RESISTENTE INTIMATA -
- E il (c.f. , con sede in Milano, via Controparte_4 P.IVA_2
Pompeo Litta 5, cap 20122, in persona del Direttore Generale dott.ssa CP_5
, giusta procura autenticata dal notaio di Milano in data
[...] Persona_1
22/03/2024 Rep. n. 2004/1119, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca De Micco R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
DU (c.f.: -RESISTENTE – C.F._4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. ha chiesto alla Corte «1) di dichiarare nulla, Controparte_6
ed in ogni caso annullare e/o revocare la sentenza n. 204/2024 del 10/10/2024 del
Tribunale di Napoli, con cui è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale della
, con ogni conseguenziale provvedimento;
2) porre a carico Controparte_1
di chi di ragione le competenze del presente giudizio, oltre le spese generali ed accessori di legge».
II. Il a chiesto « a) in via preliminare dichiarare inammissibile il reclamo CP_4
proposto da e, per l'effetto, confermare integralmente la Controparte_7
sentenza di liquidazione giudiziale;
b) in via principale, rigettare nel merito il reclamo proposto da e, per l'effetto, confermare integralmente la Controparte_7
sentenza di liquidazione giudiziale;
c) in via istruttoria, ove necessario, disporre
l'acquisizione di informazioni circa debiti esistenti a carico della Controparte_7
presso l' e presso l' nazionale di previdenza sociale;
d) con Controparte_8 CP_9
vittoria di spese e compensi maggiorati di I.V.A, C.A.P. e rimborso di spese generali ».
L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso depositato l'11 novembre 2024 e notificato, a cura del reclamante, il successivo 10 gennaio 2025, unitamente al decreto di comparizione, al
(d'ora in poi anche solo nonché alla Controparte_4 CP_4
liquidazione giudiziale della , la Controparte_1 Controparte_1
ha proposto reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi
[...]
d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi c.c.i.i.) avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della propria liquidazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di Napoli, su ricorso presentato l'11 luglio 2024 dal dichiaratosi creditore nei suoi CP_4
confronti della somma di € 353.309,70 € oltre ulteriori interessi di mora e spese, derivante dalla sentenza n. 19085/2018 del Tribunale di Roma, poi confermata dalla
Corte d'Appello di Roma, che aveva condannato la al pagamento a favore CP_1
del dei contributi per imballaggi dal 2007 al 2010 per l'importo di CP_4 Parte_2
291.968,00 € , oltre interessi di mora come previsti dall'art. 12 del regolamento CP_4
n. 4870/2024 R.G.A.C.C. c. Liquidazione giudiziale Pag. 2 di 9 Controparte_1 CP_1CP_
+1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
ed oltre spese di lite.
Nello specifico, la , non costituitasi nel giudizio dinnanzi al Tribunale: CP_1
- in via preliminare, ha contestato la mancata ricezione della notifica del ricorso per l'apertura della propria liquidazione giudiziale e del decreto di comparizione. In particolare, ha contestato la violazione dell'art. 40 del c.c.i.i., giacché, sebbene il
Tribunale avesse affermato in sentenza che la notifica era avvenuta a mezzo pec, questa era stata effettuata dal ricorrente mediante deposito nella casa comunale dopo un tentativo di notifica presso la sede sociale non andato a buon fine. Da tanto conseguiva - a suo dire- la nullità della sentenza per vizio del procedimento notificatorio che avrebbe dovuto essere effettuato tramite posta elettronica certificata, atteso che, sebbene la società era stata cancellata dal registro delle imprese a seguito della presentazione del suo bilancio finale di liquidazione, aveva ancora funzionante all'epoca della notifica del ricorso la propria casella di posta elettronica certificata;
- nel merito, ha contestato la sussistenza, affermata dal Tribunale, del requisito soggettivo di cui agli artt. 121 e 2 co. 1 lett. d) del c.c.i.i. per essere assoggettata a liquidazione giudiziale, ritenendo al contrario che non vi fosse il requisito indicato al n.
3) dell'art. 2, co. 1 del c.c.i.i. poiché essa non aveva un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Nello specifico, la reclamante ha sostenuto che, anche a voler ritenere esistenti i debiti tributari e previdenziali di
105.238,97 € nonché quello verso il Conai di 353.309,70 € - invero contestato perché oggetto di un ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte D'Appello di Roma – non poteva ritenersi superato il suddetto limite dei 500.000,00 €, non risultando esistenti, in quanto estinti, gli altri debiti risultanti dall'ultimo bilancio della società, cioè 99.000,00 € circa, di cui 26.360,00 € per debiti verso i soci, 35.883,60 € per debiti verso altri(trattasi di debito verso la società scissa per CP_10
l'operazione di scissione del 17/12/2018) ed infine 36.768,38 € per debiti verso dipendenti.
Ha concluso come in epigrafe.
2. Con memoria del 13 gennaio 2025 si è costituito in giudizio il eccependo CP_4
l'inammissibilità del reclamo per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art.
n. 4870/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 di 9 Controparte_1 Controparte_11 S.R.L. +1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
51, co. 6 del c.c.i.i. di 10 giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria del decreto di comparizione per la notifica del reclamo al reclamato, che, nella specie era avvenuta solo in data 10 gennaio 2025, sebbene la reclamante avesse ricevuto il decreto di comparizione per l'udienza del 14 gennaio 2025 già in data 13 novembre
2024.
Per il resto, ha contestato il reclamo sia con riguardo al presunto vizio di notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, avendo il provveduto a CP_4
notificare alla società il ricorso ed il decreto di persona presso la sede sociale e poi col deposito presso la casa comunale solo dopo aver ricevuto dalla cancelleria del
Tribunale fallimentare comunicazione dell'insuccesso della notifica da essa effettuata a mezzo pec, sia con riguardo alla presunta insussistenza del requisito di cui all'art. 2, co.
1 lett. d) n. 3 del c.c.i.i., a nulla rilevando il fatto che il credito da essa vantato verso la società fosse in contestazione per la pendenza del ricorso per cassazione, giacché la legittimazione del creditore ad agire in sede fallimentare non richiedeva necessariamente un titolo giudiziale.
Ha concluso come in epigrafe.
3. Concesso termine al reclamante per provvedere alla rinotifica del reclamo alla liquidazione giudiziale della società, non ancora costituita avendo la stessa ricevuto la prima notifica dell'impugnazione solo in data 10 gennaio 2025 per l'udienza del successivo 14 gennaio 2025, all'udienza del 25 febbraio 2025, constatata la ritualità della notifica alla liquidazione giudiziale e la sua mancata costituzione in giudizio, la
Corte si è riservata la decisione.
4. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi.
4.1. Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dal per mancato rispetto da parte della reclamante del termine perentorio di cui CP_4
all'art. 51, co. 6 del c.c.i.i. (cioè quello di dieci giorni che devono decorrere tra la comunicazione al reclamante del decreto di comparizione, e la notifica del ricorso e del decreto da lui effettuata alla controparte).
Difatti, con la sua costituzione in giudizio, avvenuta in data 13 gennaio 2025, il CP_4
n. 4870/2024 c. giudiziale Pag. 4 di 9 Controparte_12 CP_1 CP_1CP_
+1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
non ha dimostrato di essere stato leso dalla brevità del tempo ad esso concesso per la sua costituzione in giudizio in vista dell'udienza del 14 gennaio 2025, tanto è vero che si è limitato ad eccepire l'inammissibilità del reclamo senza chiedere un nuovo termine o un rinvio dell'udienza per potere più accuratamente integrare le proprie difese, ciò che invece risulta essere avvenuto nei riguardi della curatela della liquidazione giudiziale, che, pur avendo ricevuto la prima notifica del reclamo in data 10 gennaio
2025, non si è costituita per l'udienza del 14 gennaio 2025 e la Corte, su richiesta della reclamante, ha concesso nuovo termine per rinotifica con conseguente possibilità della stessa curatela di poter argomentare in modo più approfondito una sua difesa avverso il reclamo.
Il fatto poi che il citato termine di 10 giorni debba definirsi perentorio non significa che il suo mancato rispetto determini l'inammissibilità del reclamo, come del resto affermato ad esempio nell'ipotesi di costituzione tardiva della reclamata (cfr. sul punto
Cass. 2235/2017, che dalla costituzione tardiva della curatela non fa derivare la decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, ma solo limitazioni per la formulazione di determinate difese).
4.2. E' priva di fondamento la prima doglianza della reclamante, relativa all'omessa notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza cd. prefallimentare. Difatti, è chiaro che nella sentenza impugnata per mero errore materiale il primo Giudice ha ritenuto che tale notifica era avvenuta a mezzo pec, giacché è pacifico tra le parti che essa è avvenuta mediante il procedimento suppletivo di cui all'art. 40, co. 8 c.c.i.i.
Tuttavia, il reclamante non può dolersi del fatto che il abbia proceduto ad CP_4
attivare il citato procedimento cd. suppletivo nonostante la piena funzionalità, di cui dava anche prova, della propria casella di posta elettronica certificata all'epoca della notifica contestata;
ed infatti, l'originario ricorrente si è attivato per procedere alla notifica personale, ai sensi del citato comma 8 dell'art. 40 c.c.i.i., solo dopo che la cancelleria fallimentare gli comunicava tramite pec in data 31 luglio 2024 che la notifica del ricorso e del decreto alla società resistente al suo indirizzo di posta elettronica certificata non era andata a buon fine.
n. 4870/2024 R.G.A.C.C. c. Liquidazione giudiziale Pag. 5 di 9 Controparte_1 CP_1CP_
+1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Ne consegue che tale comunicazione può essere equiparata ad una specifica attestazione del cancelliere, come quella prevista dal pregresso art. 15, co. 3l. fall., per il quale non era indicata una specifica formalità di attestazione (cfr. Cass. 8014/2017), sicché in sua presenza, il ricorrente è investito dell'onere di procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di comparizione con le modalità ordinarie, da ultimo mediante deposito nella casa comunale, come avvenuto nella specie.
Né può valere a determinare la nullità della sentenza impugnata il fatto che la reclamante abbia prodotto in giudizio documenti che, a suo dire, provavano la piena funzionalità della sua pec all'epoca della notifica;
infatti, in disparte l'idoneità alla prova della documentazione prodotta (il messaggio di aruba pec indirizzato a di rinnovare la pec in scadenza non reca una data certa, mentre le Email_1
immagini prodotte in giudizio, di messaggi inviati e ricevuti su tale pec nel periodo da marzo a settembre 2024, non sono idonee a dare prova di quanto si vuole affermare), deve evidenziarsi che il testo dell'art. 40, co. 8, c.c.i.i. consente di procedere alla notifica presso la sede sociale, e poi, in caso di irreperibilità del debitore presso di essa, col deposito del ricorso e del decreto presso la casa comunale, al verificarsi dell'impossibilità “per qualsiasi causa” di procedere alla notifica tramite pec. Ne deriva che, risultando provato il tentativo della cancelleria fallimentare di procedere alla notifica a mezzo pec al debitore del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di comparizione, il risultava legittimato a procedere alla notifica CP_4
mediante le modalità alternative previste nella citata norma.
A tanto va poi aggiunto che dall'esame del fascicolo telematico del procedimento svoltosi dinnanzi al Tribunale risulta che la società debitrice abbia ricevuto notizia del procedimento pendente (ricorso e decreto di comparizione) e degli atti ad esso inerenti (ad es. rinvii d'udienza) mediante ritiro in cancelleria, e ciò nonostante non si è costituita in giudizio, e pertanto, in sede di reclamo non può più dolersi del fatto che la diversa modalità di notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di comparizione da parte del 'abbia pregiudicata. CP_4
4.3. Priva di fondamento è anche l'altra doglianza della reclamante relativa all'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) del c.c.i.i., ed in particolare, di n. 4870/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 di 9 Controparte_1 Controparte_11CP_
+1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
quello dei debiti inferiori a 500.000,00 €.
Difatti, l'ammontare dei debiti tributari e previdenziali di 105.000,00 € circa è provato, e comunque, non è contestato dalla reclamante;
è invece contestato il credito di circa 353.000,00 € vantato dal riconosciuto dal Tribunale di Roma, per avere CP_4
la reclamante proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Roma che aveva confermato la sentenza del Tribunale di accertamento del credito per il detto importo.
Tuttavia, tale contestazione - come affermato in modo condivisibile dalla Corte di
Cassazione - non incide sul limite di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) n. 3 del c.c.i.i. e “non ne impedisce l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo e non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull'apertura della procedura concorsuale, anche se la relativa pronuncia non pregiudica l'esito della controversia volta all'accertamento di quel debito” (cfr. Cass. 601/2017).
Quanto poi all'ulteriore indebitamento di 99.000,00 €, risultante dall'ultimo bilancio del 2023 della , non è stata data prova idonea dell'estinzione di tale CP_1
debitoria, non bastando all'uopo le dichiarazioni di non avere nulla a pretendere verso la società rilasciate dai suoi lavoratori, ovvero quelle rilasciate dal liquidatore della società sig. , quanto ai debiti sociali verso la (società nata dalla CP_2 CP_10
scissione della ed amministrata dal medesimo ) e verso il CP_1 CP_2
liquidatore, per prestiti fatti alla società di cui era anche socio.
Tali dichiarazioni, infatti, non danno prova che nell'importo di 99.000,00 € vi fossero proprio i detti debiti, che, di regola, in bilancio hanno una diversa collocazione rispetto a quella contenuta nel bilancio del 2023 sotto la voce “altri debiti”.
Ne consegue che la sommatoria dei citati debiti (105.000,00 €, 353.000,00 € e
99.000,00 €) supera il limite di 500.000,00 € indicato all'art. 2, co. 1 lett. d) n. 3 del c.c.i.i., e tanto basta per far ritenere la “impresa Controparte_1
soggetta a liquidazione giudiziale”.
5. Sussiste lo stato d'insolvenza della società in liquidazione, emergente non solo dall'inadempimento del rilevante credito del ma anche dal fatto che la società è CP_4
n. 4870/2024 R.G.A.C.C. c. Liquidazione giudiziale Pag. 7 di 9 Controparte_1 CP_1 S.R.L. +1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
oramai inattiva perché cancellata dal registro delle imprese e non più in grado di far fronte al citato pagamento.
6. In definitiva, il reclamo va rigettato e va confermata la sentenza impugnata che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
.
[...]
7. Consegue la condanna della reclamante al pagamento a favore del delle CP_4
spese di lite che si liquidano, in assenza di nota spese, sulla base del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella
12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminato (da 26.000,01 € a 52.000,00 €), in complessivi 6.440,00
€, di cui 5.600,00 € per compensi (1.300,00 € per la fase di studio, 900,00 € pe la fase introduttiva, 1.600,00 € per quella di trattazione e 1.800,00 € per la fase decisoria) e
840,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
8. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Controparte_1
, con ricorso depositato l'11 novembre 2024, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Napoli n.204/2024 del 10 ottobre 2024, comunicata al debitore il 15 ottobre 2024, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della : Controparte_1
A) rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la società reclamante a rifondere al Controparte_4
le spese del procedimento di reclamo, che liquida in complessivi 6.440,00 €,
[...]
di cui 5.600,00 € per compensi e 840,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei n. 4870/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 8 di 9 Controparte_1 Controparte_11 CP_1CP_
+1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
presupposti per il versamento in solido da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Giuseppa D'Inverno
Caterina Molfino
n. 4870/2024 c. Pag. 9 di 9 Controparte_12 Controparte_11CP_
+1