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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/12/2025, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4556/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura NZ AM ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4556/2025 promossa da rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Paolo Incampo;
Parte_1
ATTORE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Angela Controparte_1
Monica De Meo;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 21.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha introdotto il merito Parte_1 del giudizio di opposizione all'esecuzione n. 726/2019-5 RGE, con il quale ha opposto l'intervento della sig.ra nella procedura esecutiva n. 726/2019 RGE imm., eccependo il Controparte_1 difetto, in via derivata, di titolarità del credito in capo alla stessa, per mancata prova in ordine alla cessione del credito precedente al trasferimento che l'ha interessata, ossia quella tra
[...]
e la IP NA s.r.l. Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare Controparte_2 illegittimo l'intervento dell'opposta nella procedura esecutiva in oggetto.
2. Con memoria del 30.09.2025 si è costituita contestando nel Controparte_1 merito le avverse pretese ed evidenziando come dalla documentazione in atti emerga la regolarità della cessione precedente. 3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza del 21.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
4. L'opposizione proposta non è meritevole di accoglimento.
5. L'unico motivo di opposizione articolato in questa sede costituisce reiterazione del motivo di una precedente opposizione, già vagliato e rigettato dal G.E. con puntuale motivazione non fatta oggetto di reclamo.
In particolare, l'odierno opponente ha genericamente contestato il difetto di prova della cessione intervenuta tra e la IP NA s.r.l., nulla Controparte_2 opponendo a quanto dedotto dal G.e. nella fase sommaria, che ha evidenziato la piena titolarità in capo alla IP NA s.r.l. del credito in questione (poi ceduto alla ), come confermato CP_1 in diverse vicende processuali (tra cui sent. Corte d'Appello di Bari n. 407/2015 e opposizione allo stato passivo del fallimento . Parte_2
Invero, ai fini della prova della cessione non è necessaria la produzione dello specifico contratto di cessione, essendo la stessa dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche mediante presunzioni (Cass. civ. n. 17944/2023).
Nella specie, parte opposta ha depositato l'atto pubblico ricognitivo della cessione di credito, rogato per notar in data 03.07.2020, Rep n. 2940, Racc. n. 2423, che richiama il Persona_1 contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco avente efficacia dal 14 dicembre 2007, con cui
IP NA S.r.l è divenuta titolare di un portafoglio di crediti di cui era originaria creditrice Banca
Antonveneta S.p.A., come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-liana del 20 dicembre 2007 n. 147.
Per giunta la titolarità del credito in questione in capo alla IP NA s.r.l., è stata confermata dalla sentenza della Corte d'Appello innanzi richiamata, che la individua quale cessionaria dei crediti della verso la e gli Controparte_2 Controparte_3 appellanti, tra cui padre dell'odierno opponente, quest'ultimo donatario dei beni Controparte_4 oggetto di ipoteca giudiziale di primo grado iscritta in data 17/11/2006 ai nn. 63670/12607, per l'importo di € 1.570.000,00 in favore di . In particolare, la Controparte_2 suddetta sentenza che ha assorbito l'originario titolo, rappresentato dall'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. del 14.02.2006, ha condannato i fideiussori in solido tra loro, tra cui anche il dante causa di , al pagamento diretto in favore di IP NA s.r.l. Parte_1
È indubitabile, quindi, che l'accertamento sulla titolarità del credito ceduto alla in CP_1 capo alla cedente IP NA s.r.l., sia stato definitivamente effettuato con la citata sentenza e sia, oramai, coperto da giudicato. 6. Per le ragioni suesposte l'opposizione va rigettata.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati i minimi per le sole fasi istruttoria e decisoria, in ragione della mancata assunzione di prove orali e per la forma semplificata della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura
NZ AM, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate nella misura complessiva di €18.420,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cpa CP_1 come per legge.
Così deciso in Bari il 21.12.2025
Il Giudice Laura NZ AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura NZ AM ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4556/2025 promossa da rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Paolo Incampo;
Parte_1
ATTORE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Angela Controparte_1
Monica De Meo;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 21.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha introdotto il merito Parte_1 del giudizio di opposizione all'esecuzione n. 726/2019-5 RGE, con il quale ha opposto l'intervento della sig.ra nella procedura esecutiva n. 726/2019 RGE imm., eccependo il Controparte_1 difetto, in via derivata, di titolarità del credito in capo alla stessa, per mancata prova in ordine alla cessione del credito precedente al trasferimento che l'ha interessata, ossia quella tra
[...]
e la IP NA s.r.l. Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare Controparte_2 illegittimo l'intervento dell'opposta nella procedura esecutiva in oggetto.
2. Con memoria del 30.09.2025 si è costituita contestando nel Controparte_1 merito le avverse pretese ed evidenziando come dalla documentazione in atti emerga la regolarità della cessione precedente. 3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza del 21.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
4. L'opposizione proposta non è meritevole di accoglimento.
5. L'unico motivo di opposizione articolato in questa sede costituisce reiterazione del motivo di una precedente opposizione, già vagliato e rigettato dal G.E. con puntuale motivazione non fatta oggetto di reclamo.
In particolare, l'odierno opponente ha genericamente contestato il difetto di prova della cessione intervenuta tra e la IP NA s.r.l., nulla Controparte_2 opponendo a quanto dedotto dal G.e. nella fase sommaria, che ha evidenziato la piena titolarità in capo alla IP NA s.r.l. del credito in questione (poi ceduto alla ), come confermato CP_1 in diverse vicende processuali (tra cui sent. Corte d'Appello di Bari n. 407/2015 e opposizione allo stato passivo del fallimento . Parte_2
Invero, ai fini della prova della cessione non è necessaria la produzione dello specifico contratto di cessione, essendo la stessa dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche mediante presunzioni (Cass. civ. n. 17944/2023).
Nella specie, parte opposta ha depositato l'atto pubblico ricognitivo della cessione di credito, rogato per notar in data 03.07.2020, Rep n. 2940, Racc. n. 2423, che richiama il Persona_1 contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco avente efficacia dal 14 dicembre 2007, con cui
IP NA S.r.l è divenuta titolare di un portafoglio di crediti di cui era originaria creditrice Banca
Antonveneta S.p.A., come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-liana del 20 dicembre 2007 n. 147.
Per giunta la titolarità del credito in questione in capo alla IP NA s.r.l., è stata confermata dalla sentenza della Corte d'Appello innanzi richiamata, che la individua quale cessionaria dei crediti della verso la e gli Controparte_2 Controparte_3 appellanti, tra cui padre dell'odierno opponente, quest'ultimo donatario dei beni Controparte_4 oggetto di ipoteca giudiziale di primo grado iscritta in data 17/11/2006 ai nn. 63670/12607, per l'importo di € 1.570.000,00 in favore di . In particolare, la Controparte_2 suddetta sentenza che ha assorbito l'originario titolo, rappresentato dall'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. del 14.02.2006, ha condannato i fideiussori in solido tra loro, tra cui anche il dante causa di , al pagamento diretto in favore di IP NA s.r.l. Parte_1
È indubitabile, quindi, che l'accertamento sulla titolarità del credito ceduto alla in CP_1 capo alla cedente IP NA s.r.l., sia stato definitivamente effettuato con la citata sentenza e sia, oramai, coperto da giudicato. 6. Per le ragioni suesposte l'opposizione va rigettata.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati i minimi per le sole fasi istruttoria e decisoria, in ragione della mancata assunzione di prove orali e per la forma semplificata della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura
NZ AM, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate nella misura complessiva di €18.420,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cpa CP_1 come per legge.
Così deciso in Bari il 21.12.2025
Il Giudice Laura NZ AM