Articolo 4 della Legge 29 luglio 1971, n. 578
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 agosto 1971
Art. 4.
Il presidente dell'Ente e' eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.
Egli ha la rappresentanza del consorzio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, sovrintende a tutti i servizi dell'Ente.
Entrata in vigore il 26 agosto 1971