Sentenza 8 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 08/11/2021, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 01342/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00989/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2015, proposto da
EL AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Bandarin Troi, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Nicolo' Tommaseo, 69/D;
contro
Comune di Padova, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paola Munari, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti
"Circolo Parisienne Asdrc", non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento a firma del capo settore dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Padova, avente ad oggetto "irrogazione sanzione pecuniaria (art. 37 DPR 380/2001)", prot. n. SANZPE94.DOC del 02.04.2015, e dell'allegata perizia di stima, prot. n. PERIZIA2.DOC del 02.04.2015, con cui è stata quantificata la sanzione pecuniaria ex art. 37 DPR 380/2001 in € 62.400,00;
di ogni altro atto annesso connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile sito nella zona industriale del Comune di Padova, totalmente locato alla società Mac Management s.r.l.
La suddetta società, a sua volta, ha sublocato alcuni locali all’associazione culturale Circolo “ Parisienne asdrc ” ed altri alla società Mediterraneo 2.
Il Comune ha contestato al ricorrente, al Circolo “Parisienne asdrc” e alla Mediterraneo 2 la realizzazione, senza titolo, di opere volte al frazionamento dell’unità immobiliare in due distinti appartamenti (mediante tamponamento di aperture interne) ed altre modifiche del distributivo. Inoltre, il Comune ha contestato che nei locali sublocati al circolo si svolgeva attività di somministrazione di alimenti, benchè l’unità immobiliare risultasse destinata a laboratorio e che, pertanto, fosse stata realizzata una modifica di destinazione d’uso sine titulo e in contrasto con gli usi ammessi dalla disciplina urbanistica di zona (art. 11.2.1 PAT).
Il Comune ha, conseguentemente, applicato la sanzione pecuniaria di € 62.400,00, ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 380/2001, alla società locataria, al circolo sublocatario ed al proprietario dell’immobile odierno ricorrente.
Ritenendo la sanzione illegittima, il ricorrente ha impugnato il provvedimento sanzionatorio per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 37 D.P.R. 380/2001. La sanzione pecuniaria ex art. 37 D.P.R. 380/2001, avendo natura puramente afflittiva, non potrebbe essere irrogata al proprietario non responsabile, dovendosi fare applicazione della disciplina generale dettata dalla L. 689/1981;
2) violazione art. 10-bis L. 241/90. Nella comunicazione di avvio del procedimento il Comune non aveva preannunciato la contrarietà dell’intervento all’art. 41 delle NTA del PI ed indicato la violazione di parametri normativi diversi da quelli successivamente posti a fondamento del provvedimento finale;
3) violazione degli articoli 37 D.P.R. 380/2001 e 32, comma 4, l. 383/2000. Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità e carenza dei presupposti di fatto.
Si è costituito il Comune di Padova controdeducendo nel merito a tutte le censure.
All’udienza del 23 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato. La tesi sostenuta dalla parte ricorrente - secondo la quale la sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 D.P.R. 380/2001 potrebbe essere irrogata nei confronti del proprietario solo ove sia provata la sua responsabilità nella realizzazione dell’illecito - muove dal presupposto che la suddetta sanzione abbia natura esclusivamente afflittiva (e non ripristinatoria) e che ad essa sia, quindi, applicabile la disciplina della L. 689/81, con conseguente rilevanza dello stato soggettivo di buona fede del proprietario destinatario della sanzione.
Osserva il Collegio che, in disparte la natura solo afflittiva o anche ripristinatoria della sanzione prevista dall’art. 37, comma 1, D.P.R. 380/2001, oggetto di non univoca ricostruzione da parte della giurisprudenza, nel caso di specie la buona fede del ricorrente non risulta provata.
L’unica unità immobiliare è risultata, infatti, locata dalla società Mac Management s.r.l., di cui il ricorrente era – al momento della stipula della locazione – legale rappresentate, a soggetti diversi per lo svolgimento di distinte attività, il chè costituisce circostanza sufficiente a provare che sia il diverso uso dei locali che la suddivisione materiale in due unità immobiliari distinte fossero circostanze note al ricorrente, che, quindi, non può dirsi estraneo alla violazione contestata avendo posto in essere le condizioni perché esso – per come contestato – potesse realizzarsi.
2. Anche il secondo motivo non è fondato. Per consolidata giurisprudenza (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. II, 26/03/2021, n.2550) i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non necessitano della previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trattandosi di misure aventi natura vincolata. Eventuali vizi riscontrabili nella comunicazione che il Comune abbia autonomamente deciso di notificare non sono idonei ad inficiare la legittimità del provvedimento finale.
3. Con il terzo motivo è contestata la violazione delle norme urbanistiche sostanziali richiamate nel provvedimento. Si contesta, sulla base di documentazione fotografica, che siano state create due nuove unità immobiliari, mediante il tamponamento di una porta che collega i locali condotti dall’associazione a quelli dati in locazione al centro estetico. Si contesta, altresì, che possa ritenersi contrastante con le norme tecniche del PI l’uso dei locali per le attività del centro culturale (tra le quali può rientrare anche la somministrazione di cibi e bevande agli associati), ostando a tale interpretazione il disposto dell’art. 32, comma 4, L. 383/2000.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
La prova del frazionamento dell’unità immobiliare mediante tamponamento dell’apertura che collegava i locali geriti dall’associazione e quelli occupati dal centro estetico si rinviene nel verbale di sopralluogo redatto dal Corpo di Polizia locale del Comune in data 22 novembre 2013, che fa fede fino a querela di falso.
Non essendo stato esperito il suddetto rimedio, il fatto del tamponamento della porta di collegamento dei due locali deve ritenersi provato.
Peraltro la documentazione depositata in atti non è idonea a smentire quanto attestato dai verbalizzanti, poiché le foto prodotte sono prive di riferimenti che consentano di identificare l’apertura che collegherebbe il circolo ai locali destinati a centro estetico e sono prive di data certa. Pertanto esse si presentano del tutto inidonee a provare che, all’epoca dell’accertamento, il tamponamento della suddetta apertura non fosse stato realizzato.
Anche la contestazione della contrarietà alla disciplina urbanistica della modifica di destinazione d’uso dei locali da artigianale a commerciale è infondata.
L’art. 32, comma 4, L. 383/2000 afferma che: “4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.” .
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ad avviso del Collegio, perché possano fruire dei benefici previsti da tale legge, le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei registri previsti dall’art. 7. L’art. 8, comma 4, L. 383/2000, infatti, prevede che: “4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefìci previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2”. Il circolo Parisienne, pur risultando affiliato dell’ACSI - associazione incontestatamente iscritta nel registro nazionale - non si è avvalsa della facoltà prevista dal comma 3 dello stesso articolo, che consente agli affiliati delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di ottenere, a loro volta, l’iscrizione nel medesimo registro.
Pertanto, l’applicazione dei benefici previsti dalla L. 383/2000 non opera nei suoi confronti.
In ogni caso, l’insediabilità delle associazioni di promozione sociale in qualsiasi zona omogenea del territorio comunale prevista dall’art. 32, comma 4, L. 383/2000 non esime i suddetti enti dall’obbligo di munirsi del titolo edilizio richiesto per la modifica di destinazione d’uso, non rilevando nel vigente ordinamento giuridico, ai fini della valutazione del regime autorizzatorio applicabile, la qualificazione soggettiva del privato proponente (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 11/11/2019, n. 145) ed essendo, comunque, necessario, anche nella suddetta ipotesi, consentire all’ente civico di verificare i presupposti allegati dal richiedente circa la riconducibilità della situazione al paradigma della disposizione derogatoria, anche verificare l'eventuale maggiore incidenza sotto il profilo urbanistico-edilizio del nuovo uso, ai fini del calcolo della differenza dei relativi oneri, oltre che di accertare il rispetto di tutte le prescrizioni sia di natura edilizia che urbanistica che rendano idoneo l'immobile in relazione al nuovo utilizzo (così T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 11/11/2019, n. 145, T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 18/06/2019, n. 1411).
Nel caso di specie, non è controverso che la SCIA per la modifica di destinazione d’uso da artigianale a commerciale non sia stata mai presentata.
4. In definitiva il ricorso è infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO