Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2763
TAR
Sentenza 24 ottobre 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di rigetto

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura di difetto di istruttoria e motivazione. Ha affermato che quando le allegazioni dell'operatore trovano riscontro in un parametro settoriale ufficiale, l'onere probatorio si intende assolto in prima battuta, spettando all'Amministrazione giustificare tecnicamente il discostamento. Nel caso specifico, la Guida Operativa ENEA, coeva alla realizzazione del progetto, costituiva una fonte tecnica autorevole. Il GSE non ha fornito adeguate ragioni tecniche per discostarsi dal parametro indicato nella PPPM, né ha motivato perché un valore desunto da un progetto precedente dovesse essere considerato più rappresentativo dello standard di mercato. La motivazione integrata in sede processuale è stata ritenuta illegittima.

  • Altro
    Domanda di accertamento e condanna

    La domanda è stata ritenuta non accoglibile allo stato attuale, in quanto la decisione del Consiglio di Stato comporta un riesame della proposta di BT alla stregua dei principi esposti, ma non statuisce direttamente sull'approvazione della PPPM.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2763
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2763
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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