Articolo 30 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 29Articolo 31
Versione
4 maggio 1973
Art. 30.
Concessioni postali - Inadempienza

Il direttore provinciale delle poste, nell'ambito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facolta' di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.
Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.
La concessione e' revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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