Ordinanza cautelare 13 marzo 2019
Sentenza 25 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01340/2026REG.PROV.COLL.
N. 00871/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2024, proposto da
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci ed Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IT ZI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Dell'Anno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 854/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. AN BE e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La S.r.l. IT ZI ha impugnato l’ordinanza dirigenziale del Comune di Firenze n. 847 del 27.11.2018, recante l’ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi previa rimozione di una tenda retrattile e di una pavimentazione in legno nel resede laterale di un fabbricato ubicato in Firenze, Via del Bisarno n. 3, del quale è proprietaria.
2 – A sostegno del ricorso ha rappresentato che:
- aveva presentato al comune di Firenze una comunicazione di inizio lavori avente ad oggetto “l’installazione di un pergolato in metallo verniciato in colore chiaro, di dimensioni 500x450 cm, appoggiato alla facciata dell’edificio per mezzo di due montanti” (C.I.L.A. n. 992/2018 del 29 gennaio 2018), specificando nella relazione illustrativa che la struttura sarebbe stata completata da una tenda retrattile in tessuto e che a terra sarebbe stato posizionato un basamento di legno semplicemente appoggiato sulla preesistente pavimentazione;
- il progetto, pur avendo ricevuto il parere favorevole della Commissione paesaggistica, e della Soprintendenza, sarebbe poi stato bocciato dalla Commissione edilizia che lo avrebbe ritenuto non rispettoso delle caratteristiche tipologiche dell’edificio e in contrasto con l’art. 75 del Regolamento Edilizio;
- infine, il comune di Firenze, con l’ordinanza n. 847/2018, intimava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, rilevando che il pergolato come realizzato non risulta coerente con le caratteristiche dell’immobile classificato come emergenza di valore storico architettonico, sia per le eccessive dimensioni dello stesso, che per l’installazione di pavimentazione in legno che compromette il disegno del resede, in quanto in contrasto con l’art. 75 del Regolamento Edilizio.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso ed in particolare la censura con la quale parte ricorrente lamentava la contraddittorietà fra il parere negativo espresso dalla commissione edilizia in ordine alla coerenza della struttura con le caratteristiche tipologiche dell’edificio e il parere di segno opposto rilasciato dalla Commissione paesaggistica che aveva giudicato la stessa coerente con lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore della costruzione.
4 – Il Comune di Firenze ha proposto appello avverso tale pronuncia per i seguenti motivi.
4.1 – Con il primo motivo d’appello è censurata la sentenza nella parte in cui ha accolto il motivo di ricorso avente ad oggetto la contraddittorietà tra il parere reso dalla Commissione paesaggistica (secondo cui l’intervento era compatibile e conforme con l’aspetto esteriore dell’edificio) e quello reso dalla Commissione edilizia (secondo cui l’intervento non era coerente con le caratteristiche tipologiche dell’edificio). L’appellante eccepisce che il Tar ha sostituito, di fatto, il proprio giudizio a quello dell’amministrazione comunale, ritenendo prevalente il parere favorevole della Commissione paesaggistica.
4.2 – Con il secondo motivo, l’appellante lamenta l’erroneità della decisione di primo grado in punto di regolamento delle spese di lite, per aver condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite nonostante la reciproca soccombenza (idonea a giustificarne, invece, la compensazione).
5 – Avverso la medesima sentenza ha proposto appello anche la società ricorrente in primo grado contestando il rigetto del primo motivo di ricorso, con il quale aveva dedotto che l’art. 75 Reg. ed. comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 20.7.2015, posto a fondamento dei provvedimenti impugnati, non è applicabile al caso di specie, in quanto il modesto intervento in esame (pergotenda retrattile con pavimentazione lignea non ancorata a terra) non ha interessato la facciata dell’edificio, ma solo il suo resede laterale.
5.1 – Con l’appello la società insiste nel sostenere l’irrilevanza dell’intervento ai fini della percezione visiva della composizione architettonica dell’edificio, posto che “l’intervento in esame non è stabile, ha carattere provvisorio, la tenda è completamente retrattile e per la maggior parte del tempo viene appunto tenuta avvolta perché la sua funzione è esclusivamente quella di proteggere dal sole; la pavimentazione lignea - che non può incidere in alcun modo sulla percezione visiva della facciata - neppure è ancorata a terra”.
6 – Appare prioritario l’esame di quest’ultima censura.
Al riguardo, la prospettazione di parte appellante non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell’art. 75 del Reg.ed. del Comune di Firenze: “qualsiasi intervento che interessi finestre, logge, porticati e terrazze e in generale le facciate non potrà in nessun caso comportare alterazione della composizione architettonica dei fronti o ampliamenti non coerenti con i caratteri architettonici dell’edificio, o con il contesto urbano di riferimento”.
Come già condivisibilmente rilevato dal Giudice di primo grado, scopo dell’art. 75 Reg.ed. è quello di precludere interventi distonici, che comportino una alterazione permanente della percezione visiva delle facciate degli edifici e, quindi, degli elementi che le compongono.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, l’intervento di cui si controverte consiste nella realizzazione di un’ampia struttura (di superficie pari a 22 mq. ed altezza di ben 3,2 m.), posata su di una pavimentazione in legno, che implica un’alterazione della composizione architettonica della facciata.
Viste le caratteristiche dell’intervento, deve concludersi che questo rientri nell’ambito del citato art. 75.
Peraltro, il Tar ha rilevato - e il Comune non ha proposto alcuna specifica contestazione al riguardo - che l’art. 75 non vieta in assoluto qualsivoglia intervento che alteri la percezione visiva della facciata, ma sottopone tale tipologia di lavori ad un giudizio di compatibilità con le caratteristiche architettoniche dell’edificio.
7 – Per tale ragione, il rigetto dell’appello incidentale della società implica la necessità di esaminare l’appello principale del Comune che, sostanzialmente, contesta la statuizione del Tar, secondo il quale detta valutazione di compatibilità sarebbe stata nel caso di specie contradditoria.
Tale conclusione merita conferma.
7.1 – I pur astrattamente condivisibili argomenti spesi dal Comune quanto al margine di discrezionalità, insindacabile dal Giudice, della valutazione per cui è causa e al differente ambito delle valutazioni paesaggistiche rispetto a quelle edilizie, non considera le seguenti circostanze proprie della fattispecie in esame e, in particolare, il fatto che la società aveva precedentemente richiesto e ottenuto in data 10.10.2017 l’autorizzazione paesaggistica n. 2849, previa espressione di parere favorevole vincolante espresso dalla Soprintendenza in data 27.9.2017, prot. n. 20053, ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 22.1.2004, n. 42. In particolare, l’autorizzazione paesaggistica n. 2849 del 10.10.2017 riportava integralmente anche il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio n. 1156 del 6.9.2017, secondo cui “l’intervento proposto – per entità, caratteristiche costruttive e materiali usati – è compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, ponendosi in corretta relazione con lo stato dei luoghi e con l’aspetto esteriore dell’edificio”.
7.2 – In tale contesto non appare sufficiente il mero rilievo della Commissione edilizia per cui “l’intervento non è rispettoso delle caratteristiche tipologiche dell’edificio e in contrasto con l’art. 75 del Regolamento Edilizio”; analogo discorso vale per il provvedimento impugnato nel quale ci si limita a rilevare che “il pergolato come realizzato non risulta coerente con le caratteristiche dell’immobile classificato come emergenza di valore storico architettonico, sia per le eccessive dimensioni dello stesso, che per l’installazione di pavimentazione in legno che compromette il disegno del resede configurando contrasto con l’art. 75 del Regolamento Edilizio”.
7.3 – Avuto riguardo al fatto che il detto art. 75 implica una valutazione assimilabile a quella imposta dagli altri vincoli sui quali lo stesso Comune si era già espresso nel senso della compatibilità, il Tar si è limitato a rilevare la palese contraddittorietà tra le due valutazioni espresse dall’ente: la Commissione per il Paesaggio (conformemente al parere reso dalla Soprintendenza) ha stabilito che l’intervento era compatibile e conforme con l’aspetto esteriore dell’edificio; la Commissione edilizia ha invece espresso un giudizio di non conformità sempre in relazione alle caratteristiche tipologiche dell’edificio.
7.4 – Detta contraddittorietà inficia la legittimità dell’atto impugnato, tanto più che questo non giustifica il rilevato contrasto tra le due valutazioni, senza che ciò implichi un’indebita ingerenza nella sfera riservata dell’amministrazione.
8 – Al rigetto del primo motivo di appello consegue il rigetto anche del secondo motivo, vista la soccombenza del Comune in primo grado, dal momento che il Tar ha comunque accolto il ricorso ed annullato l’atto impugnato (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2025, n. 10450, secondo cui “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione delle spese processuali, si verifica solo nelle ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, o nel caso di accoglimento parziale della domanda proposta”)
9 – In definitiva vanno respinti sia l’appello principale, che quello incidentale.
Vista la soccombenza reciproca, le spese di lite del grado di appello possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello principale, respinge l’appello incidentale e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
IO NC, Presidente FF
AN BE, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BE | IO NC |
IL SEGRETARIO