Ordinanza cautelare 28 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/07/2025, n. 6256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6256 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06256/2025REG.PROV.COLL.
N. 05637/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5637 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Alessandro Ciappetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Venezia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 523 del 21 aprile 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, la Cons. Stefania Santoleri e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per il Veneto, il ricorrente, cittadino cinese, ha impugnato il provvedimento Cat. -OMISSIS-, emesso il 25 gennaio 2023 dal Questore di Verona, notificato il 9 febbraio 2023, con cui è stata respinta la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Tale provvedimento è fondato sul giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, in considerazione, in particolare (oltre a reati minori), di una sentenza del Tribunale di Rovigo, divenuta irrevocabile in data 8 gennaio 2021, con cui il medesimo è stato condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre alla multa di euro 258,00, per il reato di favoreggiamento della prostituzione.
A sostegno della propria impugnativa il ricorrente ha lamentato i vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione, rappresentando di risiedere in Italia dal 2010, di aver ininterrottamente lavorato, di vivere con la propria moglie, quattro figli e i genitori e di contribuire in modo determinante al sostentamento della propria famiglia; ha, inoltre, lamentato un sostanziale difetto istruttorio, evidenziando la scarsa rilevanza dei reati minori e, quanto al reato ostativo, la mancata contestualizzazione, temporale e fattuale, del reato medesimo; ha quindi aggiunto che il provvedimento gravato sarebbe inficiato da un inammissibile automatismo, nonché da formule stereotipate e di stile e non sarebbe riscontrabile una effettiva e personalizzata valutazione della complessiva situazione personale.
- Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
2. - Con la sentenza n. 523 del 2023 il TAR ha respinto il ricorso ritenendo il decreto impugnato adeguatamente motivato in relazione alla pericolosità sociale del cittadino straniero, condannato per un reato ostativo ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998; il giudice di prime cure ha poi aggiunto che la Questura aveva effettuato il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela della pubblica sicurezza e quello privato alla tutela della vita familiare del ricorrente, motivando adeguatamente sulle ragioni per le quali doveva ritenersi prevalente la cura dell’interesse pubblico.
3. - Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza appellata e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
3.1 - L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
3.2 - Con ordinanza n. 3163/2023 l’istanza cautelare è stata respinta.
4. - All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. - L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
6. - Con l’unico motivo di appello, l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 4, comma 3, in combinato disposto con l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 sostenendo che, secondo il TAR, “ l’Amministrazione avrebbe compiuto un giudizio di comparazione logico e ragionevole, privo di gravi irregolarità sui presupposti di fatto ” richiamando soprattutto il reato ostativo costituito dal favoreggiamento della prostituzione.
Secondo l’appellante, però, la Questura non avrebbe ben valutato alcuni dati fattuali nell’esercizio della sua valutazione comparativa tra gli interessi pubblico e privato: la pena inflitta, pari a due anni, è pari al minimo edittale per il reato ascritto (art. 3, comma 2, n. 8 legge n. 75/1958); non è stata contestata alcuna aggravante; a fronte di tali circostanze, che non denotano la sua pericolosità sociale, la scelta operata ha inciso in modo gravissimo sul suo diritto alla tutela della vita familiare, e sul sostentamento della sua famiglia (moglie, quattro figli e i suoi genitori).
L’appellante ha quindi dedotto che il bilanciamento degli interessi effettuato dall’Amministrazione, che ha attribuito prevalenza all’esigenza pubblica di tutela della sicurezza, sarebbe illogica ed irragionevole.
7. - Tale doglianza non può essere condivisa.
Correttamente il TAR ha ritenuto che la Questura ha ben valutato, da un lato la pericolosità sociale del cittadino straniero, condannato per un reato ritenuto dal legislatore ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto indicativo di pericolosità sociale, e dall’altro lato ha considerato la condizione familiare del ricorrente, il suo inserimento sociale e lavorativo, ritenendo proporzionata la misura preclusiva al rinnovo del titolo di soggiorno pur in presenza di legami familiari.
L’Amministrazione ha infatti sottolineato, con particolare riferimento al nucleo familiare, come esso “ non abbia costituito né un deterrente né una motivazione perché il cittadino straniero
nonostante la presenza dei figli minori si esimesse da adottare una condotta disdicevole e reiterata nel tempo. Egli per primo ha dimostrato disinteresse alla tutela dell’integrità del proprio nucleo familiare ” e che “ la presenza del nucleo familiare, allo stato non può costituire né un elemento pregnante ai fini della prognosi di non reiterazione criminosa da parte dello straniero, né una condizione sufficiente a permettergli di soggiornare sul territorio nazionale, in quanto l’esigenza di tutela del nucleo familiare cede di fronte all’interesse superiore dell’ordine e della sicurezza pubblica ”.
8. - Si tratta di principi già espressi dalla giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui “ la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 maggio 2023, n. 4720; Cons. Sato, Sez. III, 13 luglio 2022, n. 5950; Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654); “ soltanto in ipotesi speciali ed in situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minorenni del colpevole ad un imminente e serio pregiudizio, […] l’ordinamento, ferma restando la valutazione amministrativa in punto di pericolosità, può valorizzare siffatte esigenze e giudicarle prevalenti in quanto meritevoli di particolare tutela ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3732).
Correttamente, quindi, l’Amministrazione ha ritenuto che “ per casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento, ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno, offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori ”, che “ il continuativo soggiorno sul territorio nazionale non ha evidentemente favorito il completamento del processo di inserimento sociale del richiedente lasciando invece spazio alla realizzazione di una attività illecita di particolare gravità che, per la natura dei reati commessi, risulta quanto mai deprecabile ” e che “ gli illeciti comportamenti dell’Hu Kedai dimostrano il consapevole spregio per il sistema giuridico-sociale su cui si fonda lo Stato ospitante il quale, condannando ogni forma di sopruso, lotta con ogni mezzo anche in ambito internazionale per sradicare la violenza sia fisica che psicologica contro le donne senza operare distinzioni di razza, lingua e provenienza ”.
Correttamente, dunque, il TAR ha ritenuto dette valutazioni non inficiate da gravi erroneità sui presupposti di fatto, ovvero da profili di irragionevolezza e/o illogicità, uniche ipotesi in cui è ammissibile un sindacato giurisdizionale a fronte dell’esercizio di poteri discrezionali.
9. - Ne consegue che la sentenza resiste alle critiche dell’appellante e, dunque, l’appello va respinto.
10. - Le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti in considerazione della fattispecie in esame e tenuto conto che l’Amministrazione non ha depositato scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.