Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice Onorario dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. decide la causa con ha emesso ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2555/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv Gaetano Franzone che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto.
CONTRO
l' ( , in persona del Presidente, Controparte_1 P.IVA_1 legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM), Persona_1 elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
Motivazione
Con ricorso depositato il 08.03.2024 la in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_ pro tempore, ha convenuto avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di
Catania, in opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240000198480000, notificato in CP_ data 15.02.2024, con il quale l' ha richiesto il pagamento della complessiva somma di €
4.967,19 afferente i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti nel periodo dal 11/2021 al 08/2023.
La società ricorrente deduceva che la revoca degli sgravi contributivi fruiti dall'azienda sia stata determinata da alcune presunte morosità rilevate, ed, in contrario, essa deduceva la sussistenza dei presupposti per il godimento delle agevolazioni e la regolarità contributiva dell'azienda; concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
CP_ Con memoria si costituivano l' in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza della pretesa avversaria.
09.01.2025. Venuta l'udienza le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e la causa è stata rinviata all'udienza del 4.03.2025 in modalità ex art 127 ter c.p.c. per discussione e decisione;
depositate da entrambe le parti le note il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
In via preliminare viene ritenuta la tempestività dell'opposizione ex art 24 comma 5 Dlegs
46/1999 considerato che l'avviso di addebito è stato notificato in data 16.2.2024 e il presente ricorso è stato depositato il 08.03.2024.
CP_ In data 08.01.2025 il procuratore costituito in giudizio ha prodotto la documentazione menzionata nella memoria di costituzione dell' e rispetto a tale documentazione spiega CP_1 istanza di acquisizione ex art 421 c.p.c. sottolineandone l'ammissibilità alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione nello specifico espresso nella sent. N.
33393/2019 e nell'ordinanza 14081 del 2020.
Nel merito il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
In punto di fatto si premette che l'avviso di addebito n. 59320240000198480000 (in all.), notificato in data 15/02/2024 -e non già, come ex adverso asserito, in data 16.02.24- intima il pagamento di contributi e sanzioni per il periodo da 11/2021 a 8/2023, derivanti dalla diffida CP_ Prot. 2100.25/10/2023.0684074 notificata il 28/10/2023 (in all.).
CP_ La suddetta diffida prot. 2100.25/10/2023.0684074 scaturisce dall'indebita fruizione dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato, agevolazione prevista dall'art.1, commi da 10 a 15, legge 30 dicembre 2020, n. 178, usufruita dall'azienda per l'assunzione della lavoratrice (cod fisc . Parte_2 C.F._1
Dunque l'avviso di addebito opposto scaturisce dalle verifiche effettuate dall' sulle CP_1 agevolazioni fruite dalle aziende in relazione all'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato negli anni 2021-2022.
Invero, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha previsto che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo inde-terminato effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), è stato riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non avessero compiuto il trentaseiesimo anno di età (esonero giovanile under 36).
La durata dell'esonero contributivo suindicato, ferme restando le condizioni ivi previste, viene riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo,
Molise, Campa-nia, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Pag. 2 di 5 Per poter usufruire dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di la-voro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, commi 10-15, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, cd “Esonero contributivo Under 36”, il lavoratore, all'atto dell'assunzione incentivata, non deve aver compiuto il 36° anno di età e non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso della sua intera vita lavorativa.
Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021 (in all.), l' ha provveduto a fornire le prime CP_1 indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Nello specificare quali sono i rapporti di lavoro incentivati, la Circolare ha precisato come l'incentivo in esame spetti per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
Nel caso in esame, come evidenziato, a seguito delle verifiche effettuate dalle procedure di controllo è risultato che l'azienda non ha rispettato i requisiti richiesti per la fruizione della citata agevolazione, dal momento che è emerso come la Sig.ra fosse stata assunta a Pt_2 tempo indeterminato presso altra azienda, con decorrenza del rapporto di lavoro dal
14.07.2021; tale rapporto si è concluso per dimissioni della lavoratrice in data 31/08/2021.
Sulla base di tale ultima evidenza è stata, dunque, riscontrata la mancanza di uno dei requisiti essenziali richiesti dalla normativa per la fruizione dell'agevolazione, e quindi legittimamente l' ha provveduto a recuperare con la diffida sopra richiamata. CP_1
Non avendo l'azienda ottemperato al versamento della somma richiesta, il relativo importo è stato trasmesso all'Agente della Riscossione per il recupero coattivo.
CP_ In relazione alla documentazione prodotta dall' successivamente all'atto di costituzione viene acquisita ex art 421 c.p.c. alla luce dell'orientamento consolidatosi della Suprema
Corte, secondo cui l'acquisizione documentale può aversi d'ufficio, anche previa sollecitazione di parte, ove i documenti risultino necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (così Cass. 33393/2019). Sempre sull'argomento, con Ordinanza
n. 14081/2020 la Corte di Cassazione ha ritenuto: -“i poteri d'ufficio del giudice del lavoro possono essere esercitati pur in presenza di già verificate-si decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, si è affermato, a composizione di un contrasto interno alla Sezione lavoro, che l'esercizio di essi, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., non è arbitrario né meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo – in ossequio al
“giusto processo regolato dalla legge” – di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far –
Pag. 3 di 5 ricorso all'uso dei poteri istruttori ovvero di non farvi ricorso ed il relativo provvedimento può, così, essere sottoposto al sindacato di legittimità qualora non sia sorretto da una congrua e logica spiegazione nel disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione della causa (Cass. SS. UU. n. 11353 del 2004; più di recente v. Cass. 19305 del 2016;
Cass. n. 28439 del 2019);”.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, i motivi di ricorso incentrati sulla presunta regolarità contributiva dell'azienda appaiono del tutto inconferenti, giacché nel caso di specie non trattasi di recupero scaturente da note di rettifica ai sensi dell'art. 1, c. 1175 e ss. l. n.
296/2006, bensì di mancato riconoscimento, a monte, del beneficio previsto dall'art. 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per insussistenza dei requisiti previsti dalla suddetta normativa per farsi luogo al riconoscimento del beneficio in parola.
Per quanto possa apparire superfluo, va poi ribadito sull'argomento come, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per poter accedere alle agevolazioni non possa che incombere in capo al soggetto richiedente (cfr. Corte di Cassa-zione n. 2387/2004, n. 14130/2002): Cass. Civ. n. 23051/2017: “La presunzione generale di assoggettamento a contribuzione di quanto percepito a titolo di retribuzione di cui all'art. 12, comma 1, della l. n. 153 del 1969, può essere vinta solo dalla dimostrazione, di cui è onerato il datore di lavoro, che l'erogazione appartenga ad una delle categorie che, in base al comma 2 dello stesso articolo, sono espressamente escluse” (conf. Cass. civ. n. 18160/2018).
La suddetta prova non risulta essere stata assolta nel caso in esame.
Le spese seguono la soccombenza e conseguentemente poste a carico di parte opponente ed CP_ in favore dell' in persona del legale rappresentante per come liquidate in dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2555/2024 RG disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa cosi statuisce;
rigetta il ricorso;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in Parte_1 CP_ favore dell' in persona del legale rappresentante pro tempore nella misura di euro 884,5 oltre alle spese generali Iva e cpa come per legge.
Così deciso il 30.05.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Alessia Trovato
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