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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/10/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7469/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 08/10/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione dei difensori della convenuta è
comparso l'avv. Stefania Anedda) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 9 N. R.G. 7469/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7469/2018 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TO RR, elettivamente domiciliata nella via Rovereto n. 10 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
ATTRICE
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Giampaolo Secci, Marco Secci e Alberto Secci,
elettivamente domiciliata nella via della Pineta n. 53/b - Cagliari, presso lo studio dei difensori giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01.09.2018 ha convenuto al Parte_1
giudizio di questo Tribunale la al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1
danni patiti a seguito del sinistro stradale per cui è causa.
La parte attrice, a fondamento della sua domanda, ha sostenuto i motivi esposti di seguito in sintesi:
- in data 10.03.2017 alle ore 12.10 circa la , alla guida della propria autovettura Pt_1
Lancia Y, tg. BN066EG, mentre percorreva il viale Elmas sito in Cagliari, era stata tamponata dalla vettura Dacia Dokker, tg. ES440W, condotta dal proprietario CP_2
[...]
- la violenza dell'urto era stata tale da spingere la vettura dell'attrice contro l'autovettura che la precedeva, una Citroen C3, tg. EX721WM, condotta da;
Controparte_3
- a decorrere dal 04.05.2017 la si era sottoposta ad accertamenti medici, a causa Pt_1
del persistere, dal momento del sinistro, di una sintomatologia dolorosa a carico della schiena, e i sanitari avevano diagnosticato lombosciatalgia acuta, spondilodiscoartrosi,
ipostenia, alterazione r.o.t. e frattura somatica di L1;
- la relazione medico - legale della consulente di parte, dott.ssa , aveva Persona_1
evidenziato l'esistenza di postumi invalidanti, conseguenti al sinistro, nella misura del
12%, oltre a 150 giorni di invalidità temporanea;
- la in data 25.06.2016 aveva stipulato con la la polizza Pt_1 Controparte_1
assicurativa per infortuni al conducente n. DLI000000503386522 con decorrenza dal
26.09.2016 al 26.09.2017, che prevedeva una franchigia del 3% in caso di postumi invalidanti;
pagina 3 di 9 - la nonostante la richiesta della parte attrice e il tentativo di negoziazione assistita, si CP_1
era rifiutata di tenere indenne la dai danni subiti. Pt_1
Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
A. accertare e dichiarare che l'infortunio ed i conseguenti danni alla persona subiti
dall'attrice a seguito del sinistro di cui alla premessa sono indennizzabili ai sensi della
polizza n. DLI000000503386522 stipulata con la oggi Controparte_4 [...]
Controparte_1
B. per l'effetto condannare la con sede in Cologno Monzese, nalla Controparte_1
via A. Volta n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore
dell'attrice la somma complessiva di euro 44.801,21, come precisata in premessa, ovvero
in quella diversa maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa anche a
seguito di consulenza tecnica d'ufficio che il Tribunale riterrà eventualmente di dover
disporre;
C. con vittoria delle spese e competenze di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.01.2019 si è costituita in giudizio la contestando le avverse pretese per i motivi esposti in Controparte_1
sintesi di seguito:
- la parte attrice non ha dimostrato il verificarsi del sinistro, in quanto ad esito delle risultanze documentali, questo parrebbe non essersi verificato o, comunque, emergerebbe una dinamica differente rispetto a quella sostenuta dalla;
Pt_1
- in ogni caso, non vi è prova del rapporto di causalità tra l'asserito sinistro e le lesioni lamentate dalla , posto che gli accertamenti medici erano stati effettuati due mesi Pt_1
dopo il sinistro. pagina 4 di 9 Tanto premesso, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia il Giudice adito, contrariis reiectis:
nel merito e in via principale
accertare l'inoperatività della garanzia assicurativa derivante dalla polizza n.
DLI000000503386522 stipulata tra le parti in causa e, per l'effetto,
rigettare l'avversa domanda, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari.
In via di mero subordine:
condannare la convenuta compagnia al pagamento dell'indennizzo dovuto entro i limiti ed
alle condizioni pattuite nel contratto, respingendo ogni infondata ulteriore maggiore
domanda.
Vinte le spese o, quantomeno, con l'integrale compensazione delle stesse”.
La causa, istruita con prove documentali, testimoniali ed espletamento della CTU medico -
legale, è stata rinviata all'odierna udienza per la lettura del dispositivo, previa autorizzazione alle parti al deposito delle memorie conclusive entro i termini di legge.
******
La domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della compagnia convenuta è infondata e deve essere rigettata.
L'art. 2967 c.c., con riguardo all'onere della prova, dispone: “chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di
tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Applicando tale norma al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la parte attrice non abbia adempiuto all'onere della prova, ma anzi le risultanze istruttorie, da un lato, contrastano con la pagina 5 di 9 dinamica del sinistro sostenuta dalla stessa e, dall'altro, non sono idonee a dimostrare il rapporto di causalità tra lesioni lamentate ed evento.
A tal proposito, è essenziale esaminare il modulo della constatazione amichevole di incidente sottoscritto dalla parte attrice, , e in relazione al sinistro Parte_1 CP_2
per cui è causa, verificatosi in data 10.03.2017 ore 12.10 nel viale Elmas - Cagliari (prod. attrice doc. n. 3).
Il punto 13) del modulo riporta il grafico della posizione dei tre veicoli coinvolti nel sinistro,
indicati rispettivamente con le lettere A (Piras), B (Marongiu), C (Spiga), incolonnati in quest'ordine uno dietro l'altro nella carreggiata nello stesso senso di marcia.
Nella stessa casella le parti hanno riportato la seguente dicitura “il veicolo B tamponava il
veicolo C ed il veicolo A tamponava il veicolo B”.
Nel punto 14), colonna di sinistra del modulo CAI relativo al conducente era CP_2
stato scritto: “osservazioni: preciso che il veicolo B aveva già tamponato il veicolo A. il mio
urto è stato successivo al primo”.
In materia di valore probatorio del modulo CAI, la Suprema Corte insegna che “in tema di
responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione
amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una
presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di
fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e
incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” (Cass. Civ. sent. n. 15431/2024).
Applicando tale principio al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la parte convenuta abbia dato prova che la dinamica del sinistro si era svolta con modalità differenti da quelle sostenute dalla parte attrice.
pagina 6 di 9 In proposito, si deve evidenziare che la ricostruzione della dinamica del sinistro emergente dal modulo CAI è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali di e Controparte_3 CP_2
(verbale udienza del 12.03.2021).
[...]
A tal proposito, preliminarmente questo Tribunale rigetta l'eccezione sulla capacità a testimoniare dei suddetti testi sollevata dalla parte convenuta.
Si tratta, infatti, di soggetti che, pur essendo stati coinvolti a vario titolo nel sinistro per cui è
causa, non hanno alcun interesse ad intervenire nel presente procedimento, in quanto la domanda attrice ha ad oggetto unicamente l'operatività della “polizza infortuni del conducente”,
stipulata con la compagnia assicuratrice convenuta.
Passando all'esame del contenuto della loro testimonianza, i testi hanno dichiarato che la vettura condotta dalla aveva tamponato l'auto della e solo successivamente la Pt_1 CP_3
vettura condotta dal aveva urtato posteriormente la vettura della . CP_2 Pt_1
Tali dichiarazioni sono particolarmente attendibili in quanto provenienti da soggetti disinteressati e presenti al momento del fatto, i quali, pur essendo testi di parte attrice, hanno smentito la dinamica dei fatti esposta dalla stessa.
Neppure è stata provata alcuna responsabilità concorsuale del in merito ad una condotta CP_2
colposa posta in essere dallo stesso, poiché dall'istruttoria non è emerso alcun elemento probatorio in tal senso.
Tanto premesso, pertanto, appare evidente che la dinamica del sinistro fornita dalla parte attrice è stata smentita dalle risultanze documentali e testimoniali, peraltro, prodotte e dedotte dalla stessa . Pt_1
Questo Tribunale ritiene, infine, che non sia stato provato neppure il rapporto di causalità tra il sinistro e le lesioni asseritamente patite dalla parte attrice.
pagina 7 di 9 A tal proposito, infatti, si ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il CTU medico ortopedico, dott. professionista esperto del settore, ad esito di una dettagliata Persona_2
disamina della documentazione medica e della visita medica della perizianda, in contraddittorio con il consulente di parte sulle cui osservazioni il CTU ha preso dettagliata posizione.
In particolare, il CTU ha asserito che “ 1) (…) dall'esame della documentazione agli atti della
causa non risulta che in occasione del noto tamponamento del 10 marzo 2017 la perizianda
abbia subito con criterio di certezza o di ragionevole verosimiglianza Parte_1
scientifica alcuna lesione fisica;
2) (…) non risulta che, a seguito di un incidente
automobilistico nel quale è stata coinvolta il 10.03.2017, la abbia subito alcuna Pt_1
lesione fisica dalla quale sia derivata una temporanea impossibilità nel dedicarsi alle sue
usuali occupazioni ( = inabilità temporanea); 3) (…) non risultano postumi permanenti
riconducibili con certezza a lesioni riportate dalla nell'incidente del 10.03.2017” Pt_1
(relazione CTU pag. 14 - 15).
Appare evidente che alla luce delle risultanze della CTU, non può essere data alcuna rilevanza probatoria alla documentazione medica prodotta da parte attrice, la quale, peraltro, si era recata presso il P.S. dell'Ospedale SS Trinità di Cagliari soltanto in data 18.05.2017, ossia oltre due mesi dopo il verificarsi del sinistro.
Tanto premesso, questo Tribunale revoca, come da separato decreto, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberato provvisoriamente dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data 18.07.2018, avendo la parte attrice agito e resistito in causa con mala fede o colpa grave.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il valore indeterminabile (complessità bassa)
della causa, al minimo per le quattro fasi, seguono la regola della soccombenza.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
; Controparte_1
2. condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese di lite pari ad euro 3.809,00, oltre accessori, IVA e CPA come per legge;
[...]
3. pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico di
[...]
. Parte_1
Cagliari, 08/10/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 9 di 9