Articolo 43 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1086
Articolo 42Articolo 44
Versione
12 febbraio 1970
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Versione
27 marzo 1970
Art. 43.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 39). L. 382.482.370
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 41).......... L. 972.589
Somme riscosse e non versate
(colonna s del riepilogo dell'entrata)........... L. 1.330

Residui ((attivi)) al 30 giugno 1963... L. 383.456.289
Entrata in vigore il 27 marzo 1970