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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/06/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 604/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. , e per essa, quale procuratrice Parte_1 P.IVA_1 mandataria la rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Silvia Venturini (pec: e dal Prof. Avv. Fabio Email_1
Bassan (pec: ; elettivamente domiciliata presso lo Email_2 studio dell'Avv. Emanuele Intorbida (C.F. - pec C.F._1
in Torre San Patrizio (FM), via G. Email_3
D'Annunzio n. 7;
APPELLANTE contro
- (C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Amedeo Lelli (pec: , elettivamente Email_4 domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Civitanova Marche (MC), via
B. Buozzi, 52; pagina 1 di 15 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9/2023 del Tribunale di Fermo, pubblicata il 9.1.2023, a definizione del giudizio iscritto al n. 1015/2021 R.G.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto introduttivo;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto introduttivo il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 9/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, Sezione Affari civili contenziosi Civile,
Giudice Dott. Merletti, nel giudizio R.G. 1015/2021, pubblicata e comunicata in data 9 gennaio 2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui pedissequamente si riportano: contrariis reiectis
“in via preliminare: - rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto;
nel merito: - rigettare l'opposizione e tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto;
e rigettare le richieste istruttorie formulate da parte opponente.
Con espressa riserva di diversamente concludere e di ogni richiesta istruttoria, indicazione, deduzione, produzione e di ogni altro diritto, anche all'esito dell'esame di qualsiasi istanza, istruttoria e non, avversaria.
Con vittoria di spese processuali, comprese spese generali, onorari, iva e cpa.
Salvo ogni ulteriore diritto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato anche dinanzi il Tribunale di Fermo per tutti i motivi meglio esposti in atti.
Salvo ogni diritto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 2 di 15 Per parte appellata: “In Via Preliminare: Rigettare la richiesta di sospensione
e/o revocazione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
In Via Principale: Rigettare poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello così come proposto dalla avverso la sentenza N. 9/2023 Parte_1 del Tribunale di Fermo emessa in data 04.01.2023, e iscritta al N.R.G.
1015/2021.
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 9/2023 il Tribunale di Fermo accoglieva l'opposizione ex art. 615
c.p.c. proposta da contro la con Controparte_1 Parte_1 compensazione delle spese di lite.
L'importo precettato, pari ad €.61.152,18, si fondava su un contratto di mutuo fondiario ed annesso capitolato dei patti e delle condizioni generali - stipulato in data 29.12.2008, a rogito Dott. Notaio in TO Sant'Elpidio (FM), Persona_1
Repertorio 217065 Raccolta 29728, registrato a Fermo in data 8.01.2009, e munito della formula esecutiva in data 20.1.2009 - con cui era stata erogata all'istante dalla ex la somma di €.96.000,00, rimborsabile Controparte_2 mediante il pagamento di 180 rate mensili posticipate al Tasso Annuo Nominale
(TAN) variabile del 5,886%.
In data 9.1.2009, a garanzia del già menzionato mutuo, veniva iscritta ipoteca al n. 163 Registro Generale e al n. 21 Registro Particolare, presso l'Agenzia del
Territorio Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno - Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Fermo, per complessivi €.192.000,00 a favore della ex Controparte_2 sull'intero diritto di proprietà del sig. . Controparte_1
Il Tribunale di merito riteneva che il contatto di mutuo in esame non costituisse valido titolo esecutivo e - anzi - fosse nullo per effetto della sua integrazione con le quietanze dei versamenti fatti al mutuatario e degli estratti dei libri contabili dell'Istituto bancario mutuante, in quanto si constatava il mancato ricevimento - da parte del Notaio - della dichiarazione negoziale costitutiva dei debiti pecuniari.
pagina 3 di 15 In particolare, la pronuncia gravata sosteneva che il contratto di mutuo fondiario fosse un contratto condizionato e che, come tale, non documentasse l'esistenza attuale di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, ma riguardasse debiti pecuniari futuri e meramente eventuali.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione ex 615 c.p.c. formulata in primo grado, stante la piena validità del mutuo fondiario posto a fondamento del precetto intimato.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , Controparte_1 contestando integralmente l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza n. 9/2023 del Tribunale di Fermo.
In data 30.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, la censura la sentenza Parte_1 impugnata laddove il Giudice di primo grado - richiamando un precedente di legittimità molto risalente (Cass. civ. n. 4239 del 19.7.1979) e totalmente inconferente e ritenendo che il contratto di mutuo fondiario stipulato inter partes fosse qualificabile come “mutuo condizionato” - avrebbe erroneamente ravvisato la nullità del precetto “che non ha un valido titolo esecutivo in difetto di una quietanza formata sotto diretto controllo del notaio”.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Le SS.UU. della S.C., con la recentissima pronuncia n. 5968 del 6.3.2025 hanno affermato che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario
e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e
pagina 4 di 15 assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.”
Nella fattispecie al vaglio del Collegio risulta che il contratto di mutuo fondiario di cui si discute è stato stipulato con rogito notarile del 29 dicembre 2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 e ss. del T.U.B.
Ciò posto, dall'art. 1 del mutuo fondiario discende - per espresso riconoscimento dell'opponente - che la somma oggetto del contratto è stata effettivamente erogata dalla all'opponente, che ne ha contestualmente rilasciato la CP_2 quietanza nell'atto notarile.
Tale dichiarazione - resa in atto pubblico - ha validità di piena prova, salvo querela di falso.
Viene, poi, in evidenza la costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale.
Ed invero, dall'art. 2 del contratto di mutuo fondiario del contratto di mutuo si evince che - alla stipula del contratto unico di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss.
D.Lvo 385/93 - il sig. ha acquisito la disponibilità giuridica della CP_1 somma mutuata, la quale è entrata immediatamente nella disponibilità giuridica del mutuatario.
A dimostrazione di ciò, lo ha contestualmente rilasciato quietanza in CP_1 ordine alla ricezione delle somme concesse dalla Banca, essendo nella disponibilità giuridica della somma mutuata, e ne ha disposto autonomamente, dando istruzioni di depositarla sul deposito cauzionale ad esso intestato, come comprovato dall'art. 2, primo comma del contratto di mutuo fondiario, ove il sig.
“dichiara di voler costituire la somma come sopra accreditatale in CP_1 deposito cauzionale infruttifero […]”, atto dispositivo che presuppone, di per sé,
l'avvenuta traditio, ovvero la conseguita disponibilità giuridica della somma.
Non può, pertanto, dubitarsi che il contratto di mutuo fondiario in discorso si sia perfezionato alla stipula e che lo stesso costituisca valido titolo esecutivo.
In proposito, si richiama anche la giurisprudenza di legittimità che stabilisce che
“il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui
pagina 5 di 15 la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.” (così: Cass. civile,
SS.UU. 5 marzo 2025, n. 5841).
Già con precedenti pronunce (v., per tutte, sentenza n. 17194 del 27.8.2015), la
Suprema Corte aveva affermato: “La giurisprudenza di questa Corte pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. Va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e
l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario da al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo” (Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116
pagina 6 di 15 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n.
9074 e 28 agosto 2004, a 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi avvenuta la traditio risultante dai titoli posti in esecuzione, ove viene dato atto della consegna della somma mutuata a mezzo assegni circolari, a fronte della quale il mutuatario ha rilasciato quietanza.
In altri termini, la costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale infruttifero - intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali - è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente della traditio materiale della somma (così: Cass. n. 25632/2017).
L'accordo intervenuto tra le parti - secondo il quale, in ipotesi di inadempimento, la banca avrebbe potuto avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo - appare logicamente coerente con l'effettività dell'erogazione della somma da parte del mutuante, poiché diretto a fondare il diritto della ad incamerare il deposito cauzionale, CP_2 ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo.
Deve, pertanto, concludersi che la disponibilità giuridica della somma conseguita dal mutuatario - e la contestuale quietanza rilasciata in atto pubblico dinanzi al
Notaio - siano idonei ad integrare un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
n. 3 c.p.c., non pregiudicato in alcun modo dall'atto del mutuatario, di costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale.
A questo punto, occorre vagliare le ulteriori questioni proposte da parte opponente, in quanto essenziali ai fini del decidere, circostanze che il Giudice di primo grado non ha esaminato, ritenendole assorbite.
In primo luogo, l'eccezione di inesatto adempimento ex artt. 1460 e 1218 c.c. - in relazione alla somma erogata - risulta infondata per le ragioni già espresse al punto precedente, al quale si fa integrale rinvio.
Nel dettaglio, il contratto di mutuo fondiario registra che la somma mutuata è stata erogata alla parte mutuataria sul conto creditorio n. 2618; la parte pagina 7 di 15 mutuataria ha rilasciato ampia quietanza dell'erogazione e ha costituito la somma accreditatale in deposito cauzionale infruttifero a lei intestato;
infine, era stato correttamente previsto che il deposito sarebbe stato svincolato - salvo diritto di ritenzione, che viene esplicitamente riconosciuto alla banca a rivalsa di ogni suo avere - mediante accreditamento sul conto corrente n. 5829, in essere a nome del sig. , presso la “Banca delle Marche S.p.a.”, filiale n.89 di Controparte_1
TO Sant'Elpidio e con effetto liberatorio per la Banca.
Va richiamato, sul punto, l'ultimo paragrafo dell'art.1, nel quale “La parte mutuataria dichiara e ne rilascia ampia quietanza, di ricevere dalla Banca, a titolo di mutuo la somma di Euro 96.000,00 (novantaseimila)mediante l'accredito di pari importo, al netto delle spese e imposte di cui al successivo art. 10, effettuato in suo favore dalla Banca sul 'conto creditori' n.ro 2618, alla stessa parte mutuataria intestato presso la filiale n. 89 di TO Sant'Elpidio della CP_2 medesima” e sull'allegato piano di ammortamento che chiaramente riporta, sia quale importo del prestito, sia come quota capitale complessiva, la somma di
€.96.0000,00.
In relazione all'eccepita nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, la doglianza muove dal presupposto che il contratto unico di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. D.Lvo 385/93 del 29 dicembre 2008 - a rogito Notaio di TO Sant'Elpidio (rep.n. 217065 - racc. n. 29728) - non Persona_1 costituirebbe titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
La doglianza è destituita di fondamento.
Ed invero, come già osservato, il contratto di mutuo in questione è valido titolo esecutivo, con la conseguenza che la sua copia non era soggetta ad obbligo di notifica ai sensi degli artt. 41 D.Lvo 385/93 e 479 c.p.c.
Per le medesime ragioni, ogni eccezione in ordine alla validità dell'atto di precetto notificato deve ritenersi superata.
E', del pari, destituita di ogni fondamento l'asserita nullità del contratto di mutuo fondiario sotto i profili dell'usura originaria (ex art. 2, legge 108/1996) e dell'anatocismo (ex art. 1283 c.c. e 120 T.U.B.).
pagina 8 di 15 La doglianza, sotto un primo profilo, riguarda il vizio del contratto di mutuo da usura ab origine, in quanto - al momento della stipula del contratto - il tasso di mora convenuto in caso di ritardo nel pagamento delle rate sarebbe stato superiore al tasso soglia convenuto dalla Banca d'Italia per il periodo e la tipologia contrattuale di riferimento;
da ciò, parte opponente fa conseguire la nullità del contratto e la sua gratuità a norma della legge anti-usura n. 108 del 1996 e dell'art. 1815, comma II, c.c., in quanto tutti gli interessi sarebbero considerati non dovuti.
L'istante, in primo grado, assumeva che l'usura originaria sarebbe stata determinata dalla maggiorazione del tasso di interesse convenzionale con il tasso di mora, cui il primo si sommerebbe.
Tuttavia, il calcolo effettuato è errato in quanto somma il tasso di mora al tasso contrattuale.
Lo stesso peraltro, riconosceva - nei conteggi depositati nel fascicolo CP_1 di primo grado - che il tasso convenzionale (TAN, TAEG e TAE) era al di sotto della soglia di usura, mentre il TEG - a suo dire, al di sopra del tasso di usura - teneva conto anche del tasso di mora.
In proposito, la S.C. ha affermato che “In tema di contratti di finanziamento,
l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento.” (così: Cass. civ., ordinanza n. 27545 del
28.9.2023).
Al riguardo, giova ricordare che la Corte di Cassazione esclude che - ai fini del calcolo dell'usura - possano essere sommati tassi convenzionali e tassi di mora, come invece suggerisce lo CP_1
Tale principio è stato - anche di recente - ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10.1.2025, n. 690).
pagina 9 di 15 In ogni caso, quand'anche il tasso di interesse di mora fosse superiore al tasso soglia, ne conseguirebbe che - al più - esso debba essere ricondotto nella misura del tasso convenzionale, lecitamente individuato ed approvato mediante la sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente, attuale appellato.
In questo senso, si richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del
18.09.2020, con cui la S.C. ha definitivamente statuito che, quando gli interessi di mora siano stati pattuiti in misura superiore alla soglia di usura, vige il disposto dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., “con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Sotto altro profilo, parte opponente ha dedotto anche l'illegittimità dell'asserita applicazione - nel caso di specie - dell'anatocismo perché non pattuito, sostenendo che “interessi corrisposti e/o da corrispondere non sono dovuti, con obbligo della parte mutuante alla restituzione degli stessi indebitamente versati”.
Al riguardo, l'art. 5 del contratto di mutuo prevede espressamente che “ogni somma dovuta e non pagata dalla parte mutuataria (e suoi aventi causa) per qualsiasi titolo in dipendenza del presente atto produrrà di pieno diritto a favore della l'interesse di mora […]”. CP_2
Appare, quindi, evidente - da un lato - che, nel meccanismo dell'ammortamento del mutuo, non è rinvenibile alcun anatocismo e - dall'altro - che la capitalizzazione degli interessi è stata legittimamente pattuita nel contratto di mutuo del 2008 solo per gli interessi di mora, e ciò in piena osservanza delle disposizioni vigenti per il periodo dal 22.04.2000 al 31.12.2013, come peraltro riconosciuto espressamente dall'opponente.
Pertanto, posto che il contratto di mutuo de quo prevede interessi inferiori al tasso soglia e che non è stata in alcun modo provata - o, comunque sufficientemente determinata - l'applicazione effettiva di un tasso di molto superiore a quello pattuito, va senz'altro escluso il carattere usurario degli interessi corrispettivi pattuiti.
Venendo, ora, all'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario, per asserito difetto di indicazione delle modalità di ammortamento del capitale - con riferimento agli artt. 1346, 1284 cod. civ., art. 117 T.U.B. - parte opponente ha pagina 10 di 15 altresì contestato la circostanza che il piano di ammortamento non fosse stato
“indicato in maniera univoca”.
L'eccezione non ha pregio.
Nel caso di specie, rileva il Collegio che il sistema di ammortamento descritto e adottato nel contratto, è quello c.d. “alla francese”, che, come noto, secondo la giurisprudenza non comporta di per sé alcun effetto anatocistico.
Ed invero, la giurisprudenza di merito pressoché univoca sostiene che il piano di ammortamento alla francese non può matematicamente implicare, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore rispetto a quello pienamente legittimato dal combinato disposto degli artt. 120, comma 1 bis, D. Lvo 385/93 e art. 3 della Delibera CICR del 09.02.2000.
Com'è noto, nel mutuo con ammortamento rateale “alla francese”, il meccanismo di ammortamento prevede una rata costante, che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale.
L'importo della rata - costante - dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del principio dell'interesse composto.
Tale sistema, tuttavia, non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale - via via decrescente -
e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Ogni rata determina unicamente il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce;
tale importo viene, quindi, integralmente pagato con la rata, mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
La quota di interessi della rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata (o le rate) precedenti.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 15130/2024, enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato che:
“a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati
pagina 11 di 15 sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
<e perci anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento>
sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi>; né <opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime una espressione descrittiva del fenomeno per cui quota capitale incrementata con gli interessi generati non su altri ma sul residuo n destinati a generare loro volta parte della somma fruttifera di ulteriori periodo successivo ammortamento standard e nella dinamica fisiologica rapporto>; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento alla francese standardizzati e non dipende da un
pagina 12 di 15 fenomeno di produzione di interessi su interessi, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi scaduti (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Con successiva ordinanza n. 7382/2025, con specifico riferimento alla questione del tasso variabile, le Sezioni Unite osservano: “Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso, ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con il piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”.
In conclusione, la S.C. precisa che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta <la chiara e inequivoca indicazione dell erogato della durata del prestito tasso di interesse nominale>
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi>, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale
pagina 13 di 15 cognizione, nei di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, anche tale eccezione va rigettata, come pure tutte le istanze istruttorie svolte da parte opponente, che risultano irrilevanti: la consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non può supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La controvertibilità delle questioni trattate giustifica la parziale compensazione (in ragione di 1/3) delle spese dei due gradi, con condanna di parte opponente alla refusione della quota residua (pari a 2/3).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 9/2023, emessa dal Tribunale di Fermo in data 9.1.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'interposta opposizione;
- dichiara compensate tra le parti - nella misura di 1/3 - le spese dei due gradi di giudizio e condanna a rifondere all'appellante la restante Controparte_1 quota (2/3) delle spese di lite, che vengono liquidate - per il primo grado, per intero - in €.8.433,00 per compensi professionali ed €.759,00 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in €.9.991,00 per compensi professionali ed
€.1.138,50 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
pagina 14 di 15 Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 7.5.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. , e per essa, quale procuratrice Parte_1 P.IVA_1 mandataria la rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Silvia Venturini (pec: e dal Prof. Avv. Fabio Email_1
Bassan (pec: ; elettivamente domiciliata presso lo Email_2 studio dell'Avv. Emanuele Intorbida (C.F. - pec C.F._1
in Torre San Patrizio (FM), via G. Email_3
D'Annunzio n. 7;
APPELLANTE contro
- (C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Amedeo Lelli (pec: , elettivamente Email_4 domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Civitanova Marche (MC), via
B. Buozzi, 52; pagina 1 di 15 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9/2023 del Tribunale di Fermo, pubblicata il 9.1.2023, a definizione del giudizio iscritto al n. 1015/2021 R.G.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto introduttivo;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto introduttivo il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 9/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, Sezione Affari civili contenziosi Civile,
Giudice Dott. Merletti, nel giudizio R.G. 1015/2021, pubblicata e comunicata in data 9 gennaio 2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui pedissequamente si riportano: contrariis reiectis
“in via preliminare: - rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto;
nel merito: - rigettare l'opposizione e tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto;
e rigettare le richieste istruttorie formulate da parte opponente.
Con espressa riserva di diversamente concludere e di ogni richiesta istruttoria, indicazione, deduzione, produzione e di ogni altro diritto, anche all'esito dell'esame di qualsiasi istanza, istruttoria e non, avversaria.
Con vittoria di spese processuali, comprese spese generali, onorari, iva e cpa.
Salvo ogni ulteriore diritto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato anche dinanzi il Tribunale di Fermo per tutti i motivi meglio esposti in atti.
Salvo ogni diritto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 2 di 15 Per parte appellata: “In Via Preliminare: Rigettare la richiesta di sospensione
e/o revocazione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
In Via Principale: Rigettare poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello così come proposto dalla avverso la sentenza N. 9/2023 Parte_1 del Tribunale di Fermo emessa in data 04.01.2023, e iscritta al N.R.G.
1015/2021.
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 9/2023 il Tribunale di Fermo accoglieva l'opposizione ex art. 615
c.p.c. proposta da contro la con Controparte_1 Parte_1 compensazione delle spese di lite.
L'importo precettato, pari ad €.61.152,18, si fondava su un contratto di mutuo fondiario ed annesso capitolato dei patti e delle condizioni generali - stipulato in data 29.12.2008, a rogito Dott. Notaio in TO Sant'Elpidio (FM), Persona_1
Repertorio 217065 Raccolta 29728, registrato a Fermo in data 8.01.2009, e munito della formula esecutiva in data 20.1.2009 - con cui era stata erogata all'istante dalla ex la somma di €.96.000,00, rimborsabile Controparte_2 mediante il pagamento di 180 rate mensili posticipate al Tasso Annuo Nominale
(TAN) variabile del 5,886%.
In data 9.1.2009, a garanzia del già menzionato mutuo, veniva iscritta ipoteca al n. 163 Registro Generale e al n. 21 Registro Particolare, presso l'Agenzia del
Territorio Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno - Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Fermo, per complessivi €.192.000,00 a favore della ex Controparte_2 sull'intero diritto di proprietà del sig. . Controparte_1
Il Tribunale di merito riteneva che il contatto di mutuo in esame non costituisse valido titolo esecutivo e - anzi - fosse nullo per effetto della sua integrazione con le quietanze dei versamenti fatti al mutuatario e degli estratti dei libri contabili dell'Istituto bancario mutuante, in quanto si constatava il mancato ricevimento - da parte del Notaio - della dichiarazione negoziale costitutiva dei debiti pecuniari.
pagina 3 di 15 In particolare, la pronuncia gravata sosteneva che il contratto di mutuo fondiario fosse un contratto condizionato e che, come tale, non documentasse l'esistenza attuale di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, ma riguardasse debiti pecuniari futuri e meramente eventuali.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione ex 615 c.p.c. formulata in primo grado, stante la piena validità del mutuo fondiario posto a fondamento del precetto intimato.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , Controparte_1 contestando integralmente l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza n. 9/2023 del Tribunale di Fermo.
In data 30.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, la censura la sentenza Parte_1 impugnata laddove il Giudice di primo grado - richiamando un precedente di legittimità molto risalente (Cass. civ. n. 4239 del 19.7.1979) e totalmente inconferente e ritenendo che il contratto di mutuo fondiario stipulato inter partes fosse qualificabile come “mutuo condizionato” - avrebbe erroneamente ravvisato la nullità del precetto “che non ha un valido titolo esecutivo in difetto di una quietanza formata sotto diretto controllo del notaio”.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Le SS.UU. della S.C., con la recentissima pronuncia n. 5968 del 6.3.2025 hanno affermato che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario
e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e
pagina 4 di 15 assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.”
Nella fattispecie al vaglio del Collegio risulta che il contratto di mutuo fondiario di cui si discute è stato stipulato con rogito notarile del 29 dicembre 2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 e ss. del T.U.B.
Ciò posto, dall'art. 1 del mutuo fondiario discende - per espresso riconoscimento dell'opponente - che la somma oggetto del contratto è stata effettivamente erogata dalla all'opponente, che ne ha contestualmente rilasciato la CP_2 quietanza nell'atto notarile.
Tale dichiarazione - resa in atto pubblico - ha validità di piena prova, salvo querela di falso.
Viene, poi, in evidenza la costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale.
Ed invero, dall'art. 2 del contratto di mutuo fondiario del contratto di mutuo si evince che - alla stipula del contratto unico di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss.
D.Lvo 385/93 - il sig. ha acquisito la disponibilità giuridica della CP_1 somma mutuata, la quale è entrata immediatamente nella disponibilità giuridica del mutuatario.
A dimostrazione di ciò, lo ha contestualmente rilasciato quietanza in CP_1 ordine alla ricezione delle somme concesse dalla Banca, essendo nella disponibilità giuridica della somma mutuata, e ne ha disposto autonomamente, dando istruzioni di depositarla sul deposito cauzionale ad esso intestato, come comprovato dall'art. 2, primo comma del contratto di mutuo fondiario, ove il sig.
“dichiara di voler costituire la somma come sopra accreditatale in CP_1 deposito cauzionale infruttifero […]”, atto dispositivo che presuppone, di per sé,
l'avvenuta traditio, ovvero la conseguita disponibilità giuridica della somma.
Non può, pertanto, dubitarsi che il contratto di mutuo fondiario in discorso si sia perfezionato alla stipula e che lo stesso costituisca valido titolo esecutivo.
In proposito, si richiama anche la giurisprudenza di legittimità che stabilisce che
“il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui
pagina 5 di 15 la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.” (così: Cass. civile,
SS.UU. 5 marzo 2025, n. 5841).
Già con precedenti pronunce (v., per tutte, sentenza n. 17194 del 27.8.2015), la
Suprema Corte aveva affermato: “La giurisprudenza di questa Corte pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. Va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e
l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario da al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo” (Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116
pagina 6 di 15 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n.
9074 e 28 agosto 2004, a 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi avvenuta la traditio risultante dai titoli posti in esecuzione, ove viene dato atto della consegna della somma mutuata a mezzo assegni circolari, a fronte della quale il mutuatario ha rilasciato quietanza.
In altri termini, la costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale infruttifero - intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali - è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente della traditio materiale della somma (così: Cass. n. 25632/2017).
L'accordo intervenuto tra le parti - secondo il quale, in ipotesi di inadempimento, la banca avrebbe potuto avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo - appare logicamente coerente con l'effettività dell'erogazione della somma da parte del mutuante, poiché diretto a fondare il diritto della ad incamerare il deposito cauzionale, CP_2 ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo.
Deve, pertanto, concludersi che la disponibilità giuridica della somma conseguita dal mutuatario - e la contestuale quietanza rilasciata in atto pubblico dinanzi al
Notaio - siano idonei ad integrare un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
n. 3 c.p.c., non pregiudicato in alcun modo dall'atto del mutuatario, di costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale.
A questo punto, occorre vagliare le ulteriori questioni proposte da parte opponente, in quanto essenziali ai fini del decidere, circostanze che il Giudice di primo grado non ha esaminato, ritenendole assorbite.
In primo luogo, l'eccezione di inesatto adempimento ex artt. 1460 e 1218 c.c. - in relazione alla somma erogata - risulta infondata per le ragioni già espresse al punto precedente, al quale si fa integrale rinvio.
Nel dettaglio, il contratto di mutuo fondiario registra che la somma mutuata è stata erogata alla parte mutuataria sul conto creditorio n. 2618; la parte pagina 7 di 15 mutuataria ha rilasciato ampia quietanza dell'erogazione e ha costituito la somma accreditatale in deposito cauzionale infruttifero a lei intestato;
infine, era stato correttamente previsto che il deposito sarebbe stato svincolato - salvo diritto di ritenzione, che viene esplicitamente riconosciuto alla banca a rivalsa di ogni suo avere - mediante accreditamento sul conto corrente n. 5829, in essere a nome del sig. , presso la “Banca delle Marche S.p.a.”, filiale n.89 di Controparte_1
TO Sant'Elpidio e con effetto liberatorio per la Banca.
Va richiamato, sul punto, l'ultimo paragrafo dell'art.1, nel quale “La parte mutuataria dichiara e ne rilascia ampia quietanza, di ricevere dalla Banca, a titolo di mutuo la somma di Euro 96.000,00 (novantaseimila)mediante l'accredito di pari importo, al netto delle spese e imposte di cui al successivo art. 10, effettuato in suo favore dalla Banca sul 'conto creditori' n.ro 2618, alla stessa parte mutuataria intestato presso la filiale n. 89 di TO Sant'Elpidio della CP_2 medesima” e sull'allegato piano di ammortamento che chiaramente riporta, sia quale importo del prestito, sia come quota capitale complessiva, la somma di
€.96.0000,00.
In relazione all'eccepita nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, la doglianza muove dal presupposto che il contratto unico di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. D.Lvo 385/93 del 29 dicembre 2008 - a rogito Notaio di TO Sant'Elpidio (rep.n. 217065 - racc. n. 29728) - non Persona_1 costituirebbe titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
La doglianza è destituita di fondamento.
Ed invero, come già osservato, il contratto di mutuo in questione è valido titolo esecutivo, con la conseguenza che la sua copia non era soggetta ad obbligo di notifica ai sensi degli artt. 41 D.Lvo 385/93 e 479 c.p.c.
Per le medesime ragioni, ogni eccezione in ordine alla validità dell'atto di precetto notificato deve ritenersi superata.
E', del pari, destituita di ogni fondamento l'asserita nullità del contratto di mutuo fondiario sotto i profili dell'usura originaria (ex art. 2, legge 108/1996) e dell'anatocismo (ex art. 1283 c.c. e 120 T.U.B.).
pagina 8 di 15 La doglianza, sotto un primo profilo, riguarda il vizio del contratto di mutuo da usura ab origine, in quanto - al momento della stipula del contratto - il tasso di mora convenuto in caso di ritardo nel pagamento delle rate sarebbe stato superiore al tasso soglia convenuto dalla Banca d'Italia per il periodo e la tipologia contrattuale di riferimento;
da ciò, parte opponente fa conseguire la nullità del contratto e la sua gratuità a norma della legge anti-usura n. 108 del 1996 e dell'art. 1815, comma II, c.c., in quanto tutti gli interessi sarebbero considerati non dovuti.
L'istante, in primo grado, assumeva che l'usura originaria sarebbe stata determinata dalla maggiorazione del tasso di interesse convenzionale con il tasso di mora, cui il primo si sommerebbe.
Tuttavia, il calcolo effettuato è errato in quanto somma il tasso di mora al tasso contrattuale.
Lo stesso peraltro, riconosceva - nei conteggi depositati nel fascicolo CP_1 di primo grado - che il tasso convenzionale (TAN, TAEG e TAE) era al di sotto della soglia di usura, mentre il TEG - a suo dire, al di sopra del tasso di usura - teneva conto anche del tasso di mora.
In proposito, la S.C. ha affermato che “In tema di contratti di finanziamento,
l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento.” (così: Cass. civ., ordinanza n. 27545 del
28.9.2023).
Al riguardo, giova ricordare che la Corte di Cassazione esclude che - ai fini del calcolo dell'usura - possano essere sommati tassi convenzionali e tassi di mora, come invece suggerisce lo CP_1
Tale principio è stato - anche di recente - ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10.1.2025, n. 690).
pagina 9 di 15 In ogni caso, quand'anche il tasso di interesse di mora fosse superiore al tasso soglia, ne conseguirebbe che - al più - esso debba essere ricondotto nella misura del tasso convenzionale, lecitamente individuato ed approvato mediante la sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente, attuale appellato.
In questo senso, si richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del
18.09.2020, con cui la S.C. ha definitivamente statuito che, quando gli interessi di mora siano stati pattuiti in misura superiore alla soglia di usura, vige il disposto dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., “con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Sotto altro profilo, parte opponente ha dedotto anche l'illegittimità dell'asserita applicazione - nel caso di specie - dell'anatocismo perché non pattuito, sostenendo che “interessi corrisposti e/o da corrispondere non sono dovuti, con obbligo della parte mutuante alla restituzione degli stessi indebitamente versati”.
Al riguardo, l'art. 5 del contratto di mutuo prevede espressamente che “ogni somma dovuta e non pagata dalla parte mutuataria (e suoi aventi causa) per qualsiasi titolo in dipendenza del presente atto produrrà di pieno diritto a favore della l'interesse di mora […]”. CP_2
Appare, quindi, evidente - da un lato - che, nel meccanismo dell'ammortamento del mutuo, non è rinvenibile alcun anatocismo e - dall'altro - che la capitalizzazione degli interessi è stata legittimamente pattuita nel contratto di mutuo del 2008 solo per gli interessi di mora, e ciò in piena osservanza delle disposizioni vigenti per il periodo dal 22.04.2000 al 31.12.2013, come peraltro riconosciuto espressamente dall'opponente.
Pertanto, posto che il contratto di mutuo de quo prevede interessi inferiori al tasso soglia e che non è stata in alcun modo provata - o, comunque sufficientemente determinata - l'applicazione effettiva di un tasso di molto superiore a quello pattuito, va senz'altro escluso il carattere usurario degli interessi corrispettivi pattuiti.
Venendo, ora, all'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario, per asserito difetto di indicazione delle modalità di ammortamento del capitale - con riferimento agli artt. 1346, 1284 cod. civ., art. 117 T.U.B. - parte opponente ha pagina 10 di 15 altresì contestato la circostanza che il piano di ammortamento non fosse stato
“indicato in maniera univoca”.
L'eccezione non ha pregio.
Nel caso di specie, rileva il Collegio che il sistema di ammortamento descritto e adottato nel contratto, è quello c.d. “alla francese”, che, come noto, secondo la giurisprudenza non comporta di per sé alcun effetto anatocistico.
Ed invero, la giurisprudenza di merito pressoché univoca sostiene che il piano di ammortamento alla francese non può matematicamente implicare, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore rispetto a quello pienamente legittimato dal combinato disposto degli artt. 120, comma 1 bis, D. Lvo 385/93 e art. 3 della Delibera CICR del 09.02.2000.
Com'è noto, nel mutuo con ammortamento rateale “alla francese”, il meccanismo di ammortamento prevede una rata costante, che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale.
L'importo della rata - costante - dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del principio dell'interesse composto.
Tale sistema, tuttavia, non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale - via via decrescente -
e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Ogni rata determina unicamente il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce;
tale importo viene, quindi, integralmente pagato con la rata, mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
La quota di interessi della rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata (o le rate) precedenti.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 15130/2024, enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato che:
“a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati
pagina 11 di 15 sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
<e perci anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento>
sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi>; né <opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime una espressione descrittiva del fenomeno per cui quota capitale incrementata con gli interessi generati non su altri ma sul residuo n destinati a generare loro volta parte della somma fruttifera di ulteriori periodo successivo ammortamento standard e nella dinamica fisiologica rapporto>; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento alla francese standardizzati e non dipende da un
pagina 12 di 15 fenomeno di produzione di interessi su interessi, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi scaduti (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Con successiva ordinanza n. 7382/2025, con specifico riferimento alla questione del tasso variabile, le Sezioni Unite osservano: “Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso, ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con il piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”.
In conclusione, la S.C. precisa che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta <la chiara e inequivoca indicazione dell erogato della durata del prestito tasso di interesse nominale>
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi>, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale
pagina 13 di 15 cognizione, nei di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, anche tale eccezione va rigettata, come pure tutte le istanze istruttorie svolte da parte opponente, che risultano irrilevanti: la consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non può supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La controvertibilità delle questioni trattate giustifica la parziale compensazione (in ragione di 1/3) delle spese dei due gradi, con condanna di parte opponente alla refusione della quota residua (pari a 2/3).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 9/2023, emessa dal Tribunale di Fermo in data 9.1.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'interposta opposizione;
- dichiara compensate tra le parti - nella misura di 1/3 - le spese dei due gradi di giudizio e condanna a rifondere all'appellante la restante Controparte_1 quota (2/3) delle spese di lite, che vengono liquidate - per il primo grado, per intero - in €.8.433,00 per compensi professionali ed €.759,00 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in €.9.991,00 per compensi professionali ed
€.1.138,50 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
pagina 14 di 15 Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 7.5.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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