Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1011/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1011/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentati e difesi CP_1 C.F._2 dall'avv. Vincenzo Fiorillo
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.04.2025 e premettevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio civile in data 26.06.2013 nel Comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 52. P. I, Uff. 1, anno 2013 e che dalla loro unione erano nati
(27.12.2007) e (07.04.2013). Le parti precisavano che il Persona_1 Persona_2
Tribunale di Salerno omologava la loro separazione personale con decreto del 06.10.2015 ed al contempo domandavano lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “- I figli minori
e restano affidati congiuntamente agli stessi, con collocazione Persona_1 Persona_2
1
prevalente presso la madre nella casa familiare di Via Zoccoli n. 8, Salerno;
- Il padre potrà rendere loro visita presso l'abitazione di Via Zoccoli n. 8 nel corso della giornata, tra le ore 9:00 e le ore
19:00; - I minori potranno, compatibilmente con gli impegni scolastici, trascorrere con il padre fine settimana alternati e i ricorrenti concorderanno, di volta in volta, circa i rispettivi periodi di Natale
e Pasqua e le vacanze estive da trascorrere con entrambi i minori;
- Il SI. verserà Pt_1
mensilmente, a titolo di mantenimento dei due figli minori, la somma di euro 1.000,00 cadauno
(quindi euro 2.000,00 totali), con bonifico mensile sul conto corrente della SI.ra da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Il SI. contribuirà inoltre alla metà Pt_1
delle spese scolastiche, mediche e straordinarie necessarie per i minori, da concordarsi preventivamente tra i genitori. CASA CONIUGALE La casa coniugale di Via Zoccoli n. 8, Salerno resta assegnata alla SI.ra unitamente ai figli minori. ASSEGNO DIVORZILE A Controparte_1
titolo di una tantum per l'assegno divorzile ex art. 5, comma 8, L. 898/1970, il SI. Parte_1
si obbliga a trasferire alla SI.ra , entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della Controparte_1
sentenza di divorzio, la titolarità dei seguenti diritti su immobili: 1) In Comune di Castellabate (SA) la quota di 1\2 della proprietà su: - Unità immobiliare categoria F/1 di 348 mq in Via Punta Licosa snc, Piano T, identificata al foglio 30, particella 14, sub 8; - Unità immobiliare categoria C/6 di 103 mq in Località Punta Licosa snc, Piano S1, identificata al foglio 30, particella 14, sub 6; - Unità immobiliare categoria A/2 di 9 vani in Contrada Licosa, Piano T-1, identificata al foglio 30, particella 16; - Unità immobiliare categoria A/2 di 2,5 vani in Via Punta Licosa snc, Piano T, identificata al foglio 30, particella 14, sub 4; - Terreni identificati al foglio 30, particelle 476 e 477, rispettivamente di are 6.90 e are 1.62; 2) In Comune di Pantelleria (TP) l'intera proprietà su: - Unità immobiliare categoria F/3 in Contrada Coste Ghirlanda snc, Piano T, identificata al foglio 79, particella 586; - Terreno qualità vigneto, classe 3, di are 24.75, identificato al foglio 79, particella
585, con reddito dominicale Euro 15,98 e reddito agrario Euro 10,23; 3) In Comune di Montecorice
(SA), località Baia Arena, frazione Case del Conte, la quota del 50% della proprietà su: - Villino classificato come A/10 sub 1, sviluppantesi su due livelli (piano terra e primo) collegati da scala interna, della consistenza catastale complessiva di 7 (sette) vani, con due pertinenziali corti/giardino latistanti poste al livello del piano terra, identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 19, Particella
295 graffata alle particelle 290 e 296, Subalterna 4, frazione Case del Conte, piano T-1, scala U, categoria A/7, classe U, consistenza 7 vani, superficie catastale totale 166 mq, totale escluse le aree scoperte 163 mq, Rendita catastale euro 615,75; - Locale garage posto al piano cantinato, identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 19, Particella 290 subalterna 12, frazione Case del
Conte, piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 40 mq, superficie catastale totale 49 mq,
Rendita catastale euro 22,72 Le parti dichiarano che il valore complessivo dei suddetti beni è
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congruo rispetto alla situazione patrimoniale ed economica dei coniugi, alla durata del matrimonio
e al contributo dato da ciascuno alla conduzione familiare, e che con tale trasferimento si intendono definitivamente regolati tutti i rapporti patrimoniali tra gli stessi, con espressa rinuncia della SI.ra
a qualsiasi ulteriore pretesa economica nei confronti dell'ex coniuge. Le spese di CP_1
trasferimento e gli oneri fiscali saranno a carico del SI. . I coniugi si Pt_1 CP_2
autorizzano vicendevolmente al rilascio dei relativi passaporti con annotazione dei minori”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti hanno depositato dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
20.05.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni per lo scioglimento del matrimonio, le quali non risultano contrarie a norme imperative e si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, nulla si dispone sulle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 26.06.2013 nel Comune di
Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 52, parte 1, Uff. 1, anno 2013 tra , nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: , alle condizioni Controparte_1 C.F._2
indicate in motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 21 maggio 2025.
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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