Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/05/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel giudizio iscritto al n. 636/2024 R.G.A.C.
TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Mariantonietta Calligaro con domicilio eletto in San Giorgio del Sannio alla via G. Bocchini presso lo studio del difensore
-RICORRENTE-
E
( c.f. CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Martone con domicilio digitale eletto presso il difensore
- RESISTENTE-
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio nel quale le parti sono addivenute a conclusioni congiunte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha depositato ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. al Parte_1 Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la separazione personale con addebito e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti
-1 di 4-
Capaccio (atto n. 91 parte II, Serie A anno 2016 registro degli atti di matrimonio del Comune di Capaccio Paestum), chiedendo l'assegnazione della casa coniugale sita in San Giorgio del Sannio alla via G. Capozzi
n. 28 e degli arredi ivi contenuti, l'affido condiviso delle figlie minori nata il [...] e nata il [...] Per_1 Per_2 con collocazione presso di sé, regolamentazione del diritto di visita come da conclusioni ai punti 4-9 del ricorso, porsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere euro 250,00 mensili per ciascuna figlia a titolo di mantenimento, oltre spese straordinarie al 50%, stabilire che l'autovettura tg. DN717HJ, previo passaggio di proprietà in favore del resistente, resti nella disponibilità di quest'ultimo.
Il resistente nel costituirsi in giudizio non si è opposto alle domande di pronuncia della separazione e, decorso il termine di legge, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, né alle richieste della ricorrente eccetto che per la pronuncia di addebito della separazione, alla disciplina del diritto di visita paterno come indicato dalla ricorrente e alla somma indicata per il mantenimento della prole mostrandosi disponibile al pagamento di euro 200,00 mensili per ciascuna figlia, oltre spese straordinarie al 50%; ha chiesto altresì di recuperare i beni presenti nella casa coniugale di cui al punto D) della comparsa di costituzione in quanto suoi effetti personali.
All'udienza del 26 giugno 2024, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, dopo ampia discussione le parti sono addivenute a conclusioni congiunte e hanno chiesto la pronuncia della separazione e, decorso il termine di legge, del divorzio alle seguenti condizioni:
- affido condiviso delle minori e , con Per_1 Per_3 collocazione privilegiata presso la madre;
- assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- diritto di visita paterno come regolamentato nella comparsa di costituzione;
- recupero dei beni indicati al punto d) della comparsa di costituzione da parte del resistente entro un mese dall'udienza del 26 giugno 2024, con la precisazione che l'autovettura familiare rimarrà nella titolarità esclusiva del che si impegna a provvedere alla CP_1 modifica della intestazione senza che la ricorrente possa richiedere alcuna corresponsione di danaro per il valore dell'auto e senza alcun onere a carico della ricorrente per tale modifica dell'intestazione;
- obbligo del resistente di corrispondere euro 200,00 mensili per ciascuna figlia a titolo di mantenimento delle figlie con decorrenza dal mese di luglio 2024 da versare entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e ripartizione delle spese straordinarie al 50% con richiamo quanto alla relativa individuazione e
-2 di 4- disciplina al protocollo concluso dal Tribunale di Benevento con il
Consiglio dell'ordine degli avvocati;
- l'assegno unico sarà corrisposto per intero alla ricorrente;
- la ricorrente si impegna a far fare una telefonata o videochiamata al padre, assecondando la volontà dei bambini, almeno una volta ogni due giorni.
Con sentenza non definitiva n. 1656/24 pubblicata il 01 ottobre 2014 il
Tribunale ha pronunciato la separazione dei detti coniugi e fissato udienza a trattazione scritta per il 23 aprile 2025, successiva allo spirare del termine di cui all'art. 3 n. 2 lettera della legge 898/1970.
Con note di trattazione scritta rispettivamente depositate il 22 e il 23 aprile 2025 i coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata dal procuratore con la quale hanno rinunciato alla comparizione personale all'udienza del 23 aprile 2025, hanno ribadito che non intendono riconciliarsi e che è loro intenzione divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione, con compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza depositata il 23 aprile 2025 il giudice relatore, esaminate le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. in data 29 aprile 2025 ha comunicato di non opporsi all'accoglimento della domanda.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1 dicembre 1970,n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato all'istruttoria (26 giugno 2024) nel procedimento di separazione giudiziale, trasformato in consensuale e definito con sentenza di omologa n.1656/24 pubblicata in data 1 ottobre 2024, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti sono addivenute a condizioni congiunte all'udienza del 26 giugno
2024 ed hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili richiamando le dette condizioni nelle note di trattazione scritta del 22 e 23 aprile 2025, condizioni che qui devono intendersi integralmente richiamate.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
La presente sentenza deve essere trasmessa, quando passata in giudicato,
a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello
-3 di 4- Stato Civile, alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies comma 2
c.p.c..
La natura, l'esito del giudizio e la richiesta in tal senso delle parti, contenuta nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 23 aprile
2025, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
27 agosto 2016 in Capaccio (atto n. 91 parte II, Serie A anno 2016 registro degli atti di matrimonio del Comune di Capaccio Paestum) tra
(C.F. nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 e nato a [...] il [...], alle condizioni raggiunte CP_1 dalle parti all'udienza del 26 giugno 2024 riportate nella motivazione in fatto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente
Ufficiale dello Stato Civile.
-spese compensate.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
IL GIUDICE REL. - EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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