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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona del Giudice Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 22369/2023 su ATP n. 430/2022 R.G.L. promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elett.te dom.to in Napoli alla via S. Tommaso d'Aquino n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino come in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in Napoli via A. De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Maria Pia Tedeschi come in atti
- resistente -
All'udienza del 28.02.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (riconoscimento della indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva l'inammissibilità del ricorso basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria. Controparte si limitava, a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria ed a contrapporre le sue valutazioni dell'allegato complesso morboso a quelle poste dal ctu a fondamento delle conclusioni, e, quindi, a richiedere la rinnovazione della consulenza nell'ambito di un giudizio a cognizione piena. Le valutazioni medico legali formulate dal CTU nella fase sommaria non erano sottoposte ad alcun vaglio critico;
atteso che nell'avverso ricorso non risultavano in alcun modo evidenziati, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art 445 bis c.p.c., gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. , concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che il ricorrente potesse essere riconosciuto affetto da un complesso morboso a carattere cronico ed evolutivo. Tali patologie, applicando la formula del calcolo riduzionistico, rendevano l'istante invalido con totale e permanente inabilità nella misura del 100% ma senza necessità di assistenza continua e/o accompagnamento dal 28/7/2021, data della domanda amministrativa, in quanto sufficientemente autonomo nelle azioni della vita quotidiana.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu evidenziando, anche a fronte dei nuovi documenti prodotti (in particolare certificazione geriatrica del 27.09.2023); la sussistenza per la concessione dei benefici dell'accompagnamento, non essendo l'opponente in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Il Ctu non aveva indicato quali attività quotidiane poteva svolgere il ricorrente e quali quelli strumentali;
si limitava a dire che il soggetto non era meritevole di indennità di accompagnamento. Circa l'esame obiettivo non vi era alcun accenno neanche ai parametri della scala di Tinetti, scala utilizzata nei pazienti anziani e, considerata un mezzo validato molto importante quando si parlava di medicina e riabilitazione. Uno strumento utilizzato quotidianamente in ospedale, case di cura, studi privati che permetteva di valutare l'equilibrio e il cammino del paziente.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott.
[...]
, il quale in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla Per_2 conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che il soggetto periziato doveva essere considerato invalido nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento non essendo in grado di deambulare e di attendere alle normali attività della vita quotidiana in autonomia. Tale giudizio di invalidità doveva essere fatto risalire al Gennaio 2024 epoca in cui si era aggravato il deficit statico deambulatorio.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie:
“Grave artrosi polidistrettuale, gonoartrosi con grave impegno funzionale coxoartrosi ed esiti di protesi di ginocchio a sx sindrome depressiva (cod 2205
25 %) BPCO, cardiopatia ipertensiva, esiti di exeresi di Ca del retto”.
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva, che più chiaramente cristallizzavano le gravi patologie da cui era affetto il ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a corrispondere alla CP_2 parte ricorrente il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento fruibile dal Gennaio 2024.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l a riconoscere CP_2 al sig. , il beneficio della indennità di accompagnamento dal Parte_1
Gennaio 2024;
b) Condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 28.02.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona del Giudice Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 22369/2023 su ATP n. 430/2022 R.G.L. promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elett.te dom.to in Napoli alla via S. Tommaso d'Aquino n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino come in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in Napoli via A. De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Maria Pia Tedeschi come in atti
- resistente -
All'udienza del 28.02.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (riconoscimento della indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva l'inammissibilità del ricorso basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria. Controparte si limitava, a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria ed a contrapporre le sue valutazioni dell'allegato complesso morboso a quelle poste dal ctu a fondamento delle conclusioni, e, quindi, a richiedere la rinnovazione della consulenza nell'ambito di un giudizio a cognizione piena. Le valutazioni medico legali formulate dal CTU nella fase sommaria non erano sottoposte ad alcun vaglio critico;
atteso che nell'avverso ricorso non risultavano in alcun modo evidenziati, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art 445 bis c.p.c., gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. , concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che il ricorrente potesse essere riconosciuto affetto da un complesso morboso a carattere cronico ed evolutivo. Tali patologie, applicando la formula del calcolo riduzionistico, rendevano l'istante invalido con totale e permanente inabilità nella misura del 100% ma senza necessità di assistenza continua e/o accompagnamento dal 28/7/2021, data della domanda amministrativa, in quanto sufficientemente autonomo nelle azioni della vita quotidiana.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu evidenziando, anche a fronte dei nuovi documenti prodotti (in particolare certificazione geriatrica del 27.09.2023); la sussistenza per la concessione dei benefici dell'accompagnamento, non essendo l'opponente in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Il Ctu non aveva indicato quali attività quotidiane poteva svolgere il ricorrente e quali quelli strumentali;
si limitava a dire che il soggetto non era meritevole di indennità di accompagnamento. Circa l'esame obiettivo non vi era alcun accenno neanche ai parametri della scala di Tinetti, scala utilizzata nei pazienti anziani e, considerata un mezzo validato molto importante quando si parlava di medicina e riabilitazione. Uno strumento utilizzato quotidianamente in ospedale, case di cura, studi privati che permetteva di valutare l'equilibrio e il cammino del paziente.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott.
[...]
, il quale in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla Per_2 conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che il soggetto periziato doveva essere considerato invalido nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento non essendo in grado di deambulare e di attendere alle normali attività della vita quotidiana in autonomia. Tale giudizio di invalidità doveva essere fatto risalire al Gennaio 2024 epoca in cui si era aggravato il deficit statico deambulatorio.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie:
“Grave artrosi polidistrettuale, gonoartrosi con grave impegno funzionale coxoartrosi ed esiti di protesi di ginocchio a sx sindrome depressiva (cod 2205
25 %) BPCO, cardiopatia ipertensiva, esiti di exeresi di Ca del retto”.
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva, che più chiaramente cristallizzavano le gravi patologie da cui era affetto il ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a corrispondere alla CP_2 parte ricorrente il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento fruibile dal Gennaio 2024.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l a riconoscere CP_2 al sig. , il beneficio della indennità di accompagnamento dal Parte_1
Gennaio 2024;
b) Condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 28.02.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero