Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI –I Sezione Civile-
composto dai signori Magistrati:
Dott. Rosella Nocera Presidente
Dott. Valeria Guaragnella Giudice rel.
Dott. Emanuele Pinto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 14785/2019, discussa nella camera di consiglio del 28.1.2025, promossa con ricorso depositato in data 23.10.2019
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Costa, ammesso al beneficio Parte_1
del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del 18.6.2019;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Vigilante, ammessa al Controparte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del 11.2.2020;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: All'udienza del 07.10.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti,
di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e previa acquisizione delle conclusioni del
MOTIVI DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio concordatario in Bari in data 20.06.2000, Parte_1 Controparte_1
debitamente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune.
La unione, dalla quale nascevano due figlie, (nata il [...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2
si rivelava infelice. Si perveniva, quindi, alla separazione giudiziale con sentenza n. 2175/2019 pubblicata il 20.05.2019, con la quale veniva previsto l'affido condiviso della figlia minorenne Per_2
con collocamento presso la madre e diritto di visita paterno da esercitarsi in spazio neutro, veniva disposto un assegno di mantenimento a carico del in favore delle figlie nella misura di € Pt_1
300,00 mensili (€ 170,00 per e € 130,00 per , mentre veniva rigettata la domanda di Per_2 Per_1
assegno di mantenimento proposta dalla in suo favore. CP_1
Con ricorso depositato in data 23.10.2019 e ritualmente notificato, facendo Parte_1
premessa di quanto sopra, chiedeva a questo Tribunale che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni stabilite nella sentenza n. 2175/2019, emessa nel giudizio di separazione, sottolineando che erano maturate le condizioni previste dalla legge per tale pronunzia.
In data 7.2.2020 si costituiva la resistente, non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo: l'affido in via esclusiva della figlia , con regolamentazione Per_2 del diritto di visita paterna secondo modalità protette, a causa dell'indole vessatoria e persecutoria del marito e il suo disinteresse costantemente manifestato nei confronti dei bisogni della famiglia;
la corresponsione di un assegno divorzile di € 150,00 mensili a carico del ricorrente in ragione del totale stato di indigenza in cui versava e della sussistenza di una rilevante sperequazione reddituale tra gli ex coniugi;
la rideterminazione del contributo mensile a carico del per il mantenimento in Pt_1 favore delle figlie e nella misura di € 150,00 ciascuna, oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie; con vittoria di spese.
Disposta la comparizione preventiva dinanzi al Presidente, all'udienza del 21.02.2020 comparivano i coniugi. Il rituale tentativo di conciliazione non dava l'esito sperato. Il Presidente dava, quindi, i provvedimenti temporanei e urgenti reputati opportuni: in particolare, confermava le condizioni regolanti lo stato di separazione.
Seguivano la fase di trattazione e quella istruttoria. Dopo la pronuncia parziale di cessazione del vincolo (Trib. Bari, sent. 2751/2020 del 21/09/2020), con ordinanza del 3.5.2021, il G.I. ordinava ad entrambe le parti di produrre documentazione reddituale aggiornata e incaricava i Servizi Sociali del
Comune di residenza della minore di relazionare in ordine alle condizioni di vita della stessa Per_2 al fine di individuare la soluzione di affidamento di maggior beneficio per la minore, stante le criticità emerse nei rapporti con il padre. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Indi, all'udienza del 7.10.2024, il G.I. acquisiva le conclusioni e riferiva al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo già stata pronunziata (e verosimilmente ormai passata in cosa giudicata) la sentenza non definitiva sullo status dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al Collegio non resta che decidere sulle questioni accessorie.
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
Premesso che non vi è più luogo a provvedere in punto di affidamento della figlia e di Per_2 frequentazione della stessa con il padre, stante l'intervenuto raggiungimento nelle more processuali, da parte della ragazza, della maggiore età, restano da esaminare le questioni di contenuto economico inerenti alla contribuzione per la prole e alla debenza dell'assegno divorzile chiesto dalla resistente.
ASSEGNO PER LE FIGLIE
In merito al mantenimento delle figlie, è incontestato tra le parti che entrambe, pur avendo raggiunto la maggiore età ( ha 24 anni e ha 18 anni), non abbiano ancora conseguito Per_1 Per_2
l'indipendenza economica. Tuttavia, nessuna delle parti ha fornito informazioni specifiche in ordine alla situazione attuale delle figlie, ovvero se siano ancora impegnate in un percorso scolastico- universitario o già impegnate nella ricerca di un'occupazione, essendosi limitata la resistente a rilevare l'accrescimento delle esigenze delle due ragazze collegato all'età. Non emergono, altresì, contrasti riguardo al quantum dell'assegno, in quanto entrambe le parti hanno sostanzialmente richiesto la medesima misura: il ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni adottate in sede di separazione (assegno di € 170,00 per la figlia maggiore e di € 130,00 per la minore ), Per_1 Per_2
mentre la resistente ha proposto un assegno complessivo di € 300,00, da ripartire equamente tra le due figlie.
Pertanto, considerando la scarsa capacità contributiva dell'obbligato, che peraltro non adempie all'onere di versamento dell'assegno di mantenimento fissato in sede separativa, demandando tale obbligo ai nonni paterni impegnati al versamento di € 200,00 mensili, giusta decreto del 21.6.2016
RG 6643/2016, e valutati gli elementi dedotti dalle parti, si ritiene di confermare la misura complessiva dell'assegno in € 300,00, così ripartito: € 170,00 a favore della minore ed € 130,00 Per_2
a favore della maggiore Per_1
ASSEGNO DIVORZILE
Con riferimento alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla rileva il Collegio che i CP_1
presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, che ha natura sia assistenziale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11/12/2003, n. 18920) che perequativo/compensativa, sono rappresentati dalla mancanza di mezzi adeguati e dalla impossibilità da parte dell'istante di procurarseli, laddove il principio dell'adeguatezza deve essere declinato anche alla luce dell'eventuale significativo squilibrio reddituale e patrimoniale tra i coniugi (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17/11/1999, n. 12729), valutato alla luce dei criteri indicati nell'incipit dell'art. 5 co 6° L. n. 898/70, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo
1987 n. 74 (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sezioni Unite, 11/7/2018 n. 18287). Il parametro dell'adeguatezza ha, dunque, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione bilaterale- comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, e valorizzando il contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Ciò posto, nel caso di specie, dalle risultanze documentali e dalle deduzioni delle parti risulta che la non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 5 legge n. 898/70. CP_1
In primo luogo, non sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare la sussistenza di un'effettiva sperequazione reddituale tra i coniugi, indagine il cui esito positivo costituisce criterio discretivo ai fini della concessione dell'assegno divorzile. Invero, la difesa della ricorrente si è limitata a riferire solo genericamente di trovarsi in condizioni di grave indigenza, sostenendo di disporre di una capacità reddituale assai limitata e di aver incontrato significative difficoltà nel reperimento di un impiego nonostante l'impegno profuso, motivo per cui si trova costretta a fare affidamento sul supporto economico della famiglia di origine per far fronte ai propri bisogni e a quelli delle figlie. Ha affermato che, viceversa, il marito continua a prestare attività lavorativa dalla quale percepisce una retribuzione fissa mensile, e fin dalle more del giudizio di separazione non ottempera all'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, onere che grava interamente sui nonni paterni in seguito al ricorso ex art. 316 bis c.c. depositato dalla (cfr. decreto del 21.6.2016, RG 6643/2016). CP_1
Il ricorrente, di contro, ha contestato quanto rappresentato dalla ex moglie, negando che vi sia una significativa differenza economica e affermando che la resistente è dotata di una specifica capacità lavorativa, tale da consentirle di provvedere autonomamente alle proprie esigenze economiche, avendo sempre lavorato, sia con contratti a tempo determinato e/o a progetto con il Comune
(assistenza allo scuola-bus), nonché come collaboratrice domestica non regolarizzata.
Tanto premesso in ordine alle reciproche deduzioni delle parti, occorre rilevare che la resistente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non fornendo alcun elemento oggettivo idoneo a corredare di intrinseca credibilità le sue dichiarazioni, le quali risultano, peraltro, smentite dalle risultanze della documentazione fiscale agli atti, da cui emerge che la situazione economica complessiva delle parti appare sostanzialmente equivalente ( Certificazione unica Parte_1 2022 reddito da lavoro dipendente: € 13.878,30; Certificazione unica 2023 reddito da lavoro dipendente: € 933,49; Certificazione unica 2024 reddito da lavoro dipendente: € 9.057,92; CP_1
Certificazione unica 2022: € 11.060,18; Certificazione unica 2023: € 8.815,46).
[...]
Inoltre, la richiedente non ha fornito alcuna prova, neppure formulando specifiche richieste istruttorie a sostegno, circa il contributo da lei apportato alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi;
non ha dimostrato di aver rinunciato a concrete opportunità professionali per dedicarsi alla crescita delle figlie, né di essersi attivata fattivamente nella ricerca di un'occupazione che le consentisse di emanciparsi.
Pertanto, considerate tutte le circostanze sin qui enunciate e, in particolare, non emergendo dall'esame comparato delle situazioni economico-patrimoniale delle parti una disparità reddituale, non si ritengono sussistenti le condizioni legittimanti l'attribuzione dell'assegno divorzile.
La domanda avanzata da di attribuzione in proprio favore di un assegno divorzile va, Controparte_1
in definitiva, respinta.
SPESE
Le spese vanno compensate tra le parti nella misura di 2/3, con condanna della al pagamento CP_1
del restante 1/3, in virtù della maggioritaria soccombenza della resistente, e devono essere versate in favore dello Stato in quanto il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla CP_1
2) revoca le disposizioni relative all'affidamento e al collocamento della figlia , Per_2
divenuta maggiorenne;
3) conferma l'assegno di mantenimento a carico di in favore delle figlie di € Pt_1
300,00 mensili (170,00 in favore di e 130,00 in favore di , oltre ad Per_2 Per_1
aggiornamento Istat annuale ed al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo d'intesa in materie di spese straordinarie familiari dell'8.7.2019)
4) compensa per 2/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in € 5.331,20, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, e condanna la resistente al pagamento della restante parte, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio, il 28.1.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria Guaragnella Rosella Nocera