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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/04/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso, ha pronunciato ex art. 281
sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. r.g. 4001/2024 promosso da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. RICCARDO SCATTOLINI;
ATTORE
contro
[...]
Controparte_1
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte attrice:
“In via principale:
1. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in atti, disporre la revocatoria dell'atto di cessione dell'autovettura AUDI TT
Coupè – Targa FC059ZL – Telaio TRUZZZFV3F1018070 stipulato in data 13 maggio
2024 tra il IG. – C.F.: e la IG.ra CP C.F._1 CP
- C.F.: dichiarando inefficace nei confronti dell'attrice
[...] C.F._2
– C.F.: , l'atto di disposizione del patrimonio, per Parte_1 C.F._3
tutti motivi esposti in atti;
In via subordinata:
1. Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di cessione dell'autovettura AUDI TT Coupè – Targa FC059ZL – Pt_2
2. stipulato in data 13 maggio 2024 tra il IG. – C.F.:
[...] CP
e la IG.ra - C.F.: per C.F._1 Controparte_1 C.F._2
tutte le ragioni esposte in narrativa degli atti;
3. In ogni caso:
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, oltre alla refusione delle spese di trascrizione della domanda giudiziale, così
come documentale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e domandando la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e la CP Controparte_1
pagina 2 di 8 conseguente dichiarazione di inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1 cessione dell'autovettura AUDI TT Coupè – Targa FC059ZL – Telaio
TRUZZZFV3F1018070 stipulato in data 13 maggio 2024 tra il IG. e la CP
IG.ra . A mezzo di tale atto si sarebbe spogliato Controparte_1 CP dell'unico bene di sua proprietà aggredibile esecutivamente così pregiudicando le ragioni creditorie dell'attrice sorte in forza dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di
Verona con decreto del 09 aprile 2021 – Cron. 2892/2021 – n. 6820/2020. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione della simulazione assoluta del suddetto atto di cessione.
Pur regolarmente evocati in giudizio, e non si sono CP Controparte_1
costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Con ordinanza del 28.11.2024 è stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
***
La domanda di parte attrice va accolta per i motivi infra precisati.
Sull'esistenza del credito
In merito all'esistenza del credito, presupposto dell'azione revocatoria, e all'individuazione del momento in cui è venuto ad esistenza, si rileva quanto segue.
Il credito vantato dall'attrice deriva dall'accordo di separazione consensuale del
24.03.2021, omologato con decreto del Tribunale di Verona del 9.04.2021, con il quale il convenuto si è obbligato a corrispondere alla SI.ra , entro il 15 di ogni mese, Parte_1
a titolo di contribuito al mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 autosufficienti, la somma mensile di € 500,00 complessivi (€ 250,00 per ciascuna figlia), a partire dal mese di marzo 2021 e successivamente entro il 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT come per legge e a corrispondere alla SI.ra il Parte_1
50% di tutte le spese straordinarie sostenute per le figlie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verona (v. doc. 1 attrice).
pagina 3 di 8 Certa è anche l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione patrimoniale che ha avuto luogo in data 13.05.2024, atteso che il credito trova la sua fonte nel decreto di omologa del Tribunale di Verona del 9.04.2021.
Sull'eventus damni.
Con riferimento alla sussistenza di un pregiudizio alle ragioni creditorie quale ulteriore presupposto previsto per esperire l'azione revocatoria si rileva quanto segue.
Ai fini dell'esperibilità dell'azione pauliana, secondo il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione (Cass. n. 8096/2006; Cass. n. 15257/2004; Cass., n. 3546/2004; Cass.,
n. 2792/2002), non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell'art. 2901 cod. civ. mira ad evitare e che in definitiva si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, può essere quindi arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per sé sia idoneo a determinare l'accennata variazione del patrimonio del debitore.
In punto di onere probatorio, se la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, resta invece onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16986/07,
n. 12678/01, n. 4578/98, Sez. 3, Sentenza n. 21492 del 2011).
Già di per sé, dunque, la sottrazione di beni immobili o mobili registrati alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., mediante il trasferimento di un bene, costituisce fonte di pregiudizio per i creditori anteriori che sull'esistenza di tale bene nel patrimonio del debitore avevano fatto affidamento in quanto la sostituzione del bene in denaro costituisce, come sopra precisato, una variazione peggiorativa, in senso qualitativo, del patrimonio del debitore, che comporta una maggiore difficoltà di soddisfacimento da parte del creditore sulla garanzia generica ex art. 2740 c.c..
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, si deve ritenere che la cessione dell'autovettura abbia determinato o comunque aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore dal momento che risulta che il medesimo non è proprietario di beni immobili (v. doc. 9 attrice) e non risulta svolgere attività lavorativa (v. deposizione imputato sub. doc. 3). CP
Inoltre, il convenuto, non essendosi costituito in giudizio, non ha assolto l'onere di provare che il suo patrimonio residuo è tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Alla luce di quanto precede, anche l'eventus damni deve essere ritenuto sussistente.
Sulla scientia damni.
Anche con riferimento alla sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, la domanda di parte attrice è fondata.
Rilevato che l'atto di cessione dell'autoveicolo è successivo alla nascita del credito, ai sensi dell'art. 2901 co.1 n.1) c.c., è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità-, nel debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo), di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (Cass. 2792/2022, Cass. 7262/2000).
Tale consapevolezza può dirsi compiutamente accertata in via presuntiva. Invero, in forza dell'accordo di separazione omologato nell'aprile 2021, il era perfettamente a CP
conoscenza degli obblighi di contribuzione al mantenimento delle figlie posti a suo carico.
Va, altresì, rilevato che l'atto di cessione della vettura è avvenuto successivamente alla notifica dell'atto di precetto nel settembre 2022 (v. doc. 2 attrice), alla pronuncia della sentenza penale di condanna per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., avvenuta in data 26 febbraio 2024, con la quale è stato anche condannato a risarcire il danno morale, liquidato in euro 3.000,00, alla SInora (doc. 3 attrice) e, successivamente alla notifica Pt_1 dell'atto di precetto in rinnovazione avvenuta in data 6.05.2024 (doc. 6).
Inoltre, egli non poteva ignorare che la cessione dell'unico bene mobile registrato di sua proprietà, non essendo nemmeno proprietario di beni immobili aggredibili e privo di pagina 5 di 8 occupazione lavorativa, avrebbe pregiudicato l'attrice. Sul punto si evidenzia, che la
Suprema Corte, nel caso in cui l'atto dispositivo ha avuto ad oggetto una pluralità di beni o l'unico bene di proprietà del debitore ha chiarito che "l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi
"in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (Cass. 17327/2011; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, n.10025).
1) Sulla partecipatio fraudis.
Posto che l'atto di disposizione effettuato dal in favore della è a titolo CP CP
oneroso (v. doc. 8 parte attrice), deve sussistere, quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, l'ulteriore requisito dalla partecipatio fraudis, quale mera consapevolezza da parte del terzo del possibile danno derivante dall'atto dispositivo.
Sul punto, la giurisprudenza si orienta nel senso di ritenere che tale consapevolezza possa essere provata in giudizio anche in via presuntiva. (Cass. n.22591/2017). Invero, la prova della “partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass. 5359/2009, Cass. civ. Sez. VI, 26/01/2016, n. 1404).
Nel caso di specie, vi sono numerosi elementi per ritenere con certezza che
[...] fosse a conoscenza del pregiudizio derivante dall'atto dispositivo dal momento CP
che quest'ultima è la compagna del convenuto ed è convivente con lo stesso, come dalla stessa dichiarato all'ufficiale giudiziario all'atto della notifica dell'atto di precetto (v. doc.
6) e come emerge dal certificato di residenza e stato di famiglia in atti (v. doc. 11 attrice).
Di conseguenza, alla luce del rapporto affettivo e di convivenza che la lega al è CP
totalmente inverosimile che l'acquirente non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente e del conseguente pregiudizio derivante dall'atto dispositivo alla creditrice.
pagina 6 di 8 Va, altresì, evidenziato che la cessione risulta essere effettuata per il corrispettivo di
€2.000,00 che appare irrisorio alla luce del prezzo di acquisto dell'autoveicolo nel 2017 per il prezzo di € 34.184,00 (cfr. doc. 5 e 10 attrice).
***
Alla luce di quanto precede e in presenza di tutti i presupposti di legge, la domanda di parte attrice deve essere dichiarata fondata e di conseguenza l'atto di cessione dell'autovettura
AUDI TT Coupè – Targa FC059ZL – Telaio TRUZZZFV3F1018070, stipulato in data 13 maggio 2024, tra il IG. e la IG.ra , trascritta al P.R.A. CP Controparte_1
il 13 maggio 2024 al n. G543898K r.p. deve essere dichiarato inefficace nei confronti di
Parte_1
L'accoglimento della domanda proposta in via principale determina l'assorbimento della domanda proposta in via subordinata.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00) dal Dm
55/2014, con il dimezzamento dei compensi previsti per la fase decisionale atteso il deposito di sole note conclusive.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda formulata da , dichiara inefficace ai Parte_1 sensi dell'art. 2901c.c., nei confronti di l'atto di cessione Parte_1 dell'autovettura AUDI TT Coupè – Targa FC059ZL – Telaio
TRUZZZFV3F1018070, stipulato in data 13 maggio 2024, tra il IG. CP
e la IG.ra , trascritta al P.R.A. il 13 maggio 2024 al n.
[...] Controparte_1
G543898K r.p.;
- dichiara assorbite le ulteriori domande;
pagina 7 di 8 - condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite,che si liquidano in € 4.227,00 per compensi, € 132,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Verona, 11 aprile 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso, ha pronunciato ex art. 281
sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. r.g. 4001/2024 promosso da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. RICCARDO SCATTOLINI;
ATTORE
contro
[...]
Controparte_1
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte attrice:
“In via principale:
1. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in atti, disporre la revocatoria dell'atto di cessione dell'autovettura AUDI TT
Coupè – Targa FC059ZL – Telaio TRUZZZFV3F1018070 stipulato in data 13 maggio
2024 tra il IG. – C.F.: e la IG.ra CP C.F._1 CP
- C.F.: dichiarando inefficace nei confronti dell'attrice
[...] C.F._2
– C.F.: , l'atto di disposizione del patrimonio, per Parte_1 C.F._3
tutti motivi esposti in atti;
In via subordinata:
1. Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di cessione dell'autovettura AUDI TT Coupè – Targa FC059ZL – Pt_2
2. stipulato in data 13 maggio 2024 tra il IG. – C.F.:
[...] CP
e la IG.ra - C.F.: per C.F._1 Controparte_1 C.F._2
tutte le ragioni esposte in narrativa degli atti;
3. In ogni caso:
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, oltre alla refusione delle spese di trascrizione della domanda giudiziale, così
come documentale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e domandando la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e la CP Controparte_1
pagina 2 di 8 conseguente dichiarazione di inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1 cessione dell'autovettura AUDI TT Coupè – Targa FC059ZL – Telaio
TRUZZZFV3F1018070 stipulato in data 13 maggio 2024 tra il IG. e la CP
IG.ra . A mezzo di tale atto si sarebbe spogliato Controparte_1 CP dell'unico bene di sua proprietà aggredibile esecutivamente così pregiudicando le ragioni creditorie dell'attrice sorte in forza dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di
Verona con decreto del 09 aprile 2021 – Cron. 2892/2021 – n. 6820/2020. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione della simulazione assoluta del suddetto atto di cessione.
Pur regolarmente evocati in giudizio, e non si sono CP Controparte_1
costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Con ordinanza del 28.11.2024 è stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
***
La domanda di parte attrice va accolta per i motivi infra precisati.
Sull'esistenza del credito
In merito all'esistenza del credito, presupposto dell'azione revocatoria, e all'individuazione del momento in cui è venuto ad esistenza, si rileva quanto segue.
Il credito vantato dall'attrice deriva dall'accordo di separazione consensuale del
24.03.2021, omologato con decreto del Tribunale di Verona del 9.04.2021, con il quale il convenuto si è obbligato a corrispondere alla SI.ra , entro il 15 di ogni mese, Parte_1
a titolo di contribuito al mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 autosufficienti, la somma mensile di € 500,00 complessivi (€ 250,00 per ciascuna figlia), a partire dal mese di marzo 2021 e successivamente entro il 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT come per legge e a corrispondere alla SI.ra il Parte_1
50% di tutte le spese straordinarie sostenute per le figlie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verona (v. doc. 1 attrice).
pagina 3 di 8 Certa è anche l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione patrimoniale che ha avuto luogo in data 13.05.2024, atteso che il credito trova la sua fonte nel decreto di omologa del Tribunale di Verona del 9.04.2021.
Sull'eventus damni.
Con riferimento alla sussistenza di un pregiudizio alle ragioni creditorie quale ulteriore presupposto previsto per esperire l'azione revocatoria si rileva quanto segue.
Ai fini dell'esperibilità dell'azione pauliana, secondo il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione (Cass. n. 8096/2006; Cass. n. 15257/2004; Cass., n. 3546/2004; Cass.,
n. 2792/2002), non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell'art. 2901 cod. civ. mira ad evitare e che in definitiva si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, può essere quindi arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per sé sia idoneo a determinare l'accennata variazione del patrimonio del debitore.
In punto di onere probatorio, se la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, resta invece onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16986/07,
n. 12678/01, n. 4578/98, Sez. 3, Sentenza n. 21492 del 2011).
Già di per sé, dunque, la sottrazione di beni immobili o mobili registrati alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., mediante il trasferimento di un bene, costituisce fonte di pregiudizio per i creditori anteriori che sull'esistenza di tale bene nel patrimonio del debitore avevano fatto affidamento in quanto la sostituzione del bene in denaro costituisce, come sopra precisato, una variazione peggiorativa, in senso qualitativo, del patrimonio del debitore, che comporta una maggiore difficoltà di soddisfacimento da parte del creditore sulla garanzia generica ex art. 2740 c.c..
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, si deve ritenere che la cessione dell'autovettura abbia determinato o comunque aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore dal momento che risulta che il medesimo non è proprietario di beni immobili (v. doc. 9 attrice) e non risulta svolgere attività lavorativa (v. deposizione imputato sub. doc. 3). CP
Inoltre, il convenuto, non essendosi costituito in giudizio, non ha assolto l'onere di provare che il suo patrimonio residuo è tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Alla luce di quanto precede, anche l'eventus damni deve essere ritenuto sussistente.
Sulla scientia damni.
Anche con riferimento alla sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, la domanda di parte attrice è fondata.
Rilevato che l'atto di cessione dell'autoveicolo è successivo alla nascita del credito, ai sensi dell'art. 2901 co.1 n.1) c.c., è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità-, nel debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo), di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (Cass. 2792/2022, Cass. 7262/2000).
Tale consapevolezza può dirsi compiutamente accertata in via presuntiva. Invero, in forza dell'accordo di separazione omologato nell'aprile 2021, il era perfettamente a CP
conoscenza degli obblighi di contribuzione al mantenimento delle figlie posti a suo carico.
Va, altresì, rilevato che l'atto di cessione della vettura è avvenuto successivamente alla notifica dell'atto di precetto nel settembre 2022 (v. doc. 2 attrice), alla pronuncia della sentenza penale di condanna per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., avvenuta in data 26 febbraio 2024, con la quale è stato anche condannato a risarcire il danno morale, liquidato in euro 3.000,00, alla SInora (doc. 3 attrice) e, successivamente alla notifica Pt_1 dell'atto di precetto in rinnovazione avvenuta in data 6.05.2024 (doc. 6).
Inoltre, egli non poteva ignorare che la cessione dell'unico bene mobile registrato di sua proprietà, non essendo nemmeno proprietario di beni immobili aggredibili e privo di pagina 5 di 8 occupazione lavorativa, avrebbe pregiudicato l'attrice. Sul punto si evidenzia, che la
Suprema Corte, nel caso in cui l'atto dispositivo ha avuto ad oggetto una pluralità di beni o l'unico bene di proprietà del debitore ha chiarito che "l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi
"in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (Cass. 17327/2011; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, n.10025).
1) Sulla partecipatio fraudis.
Posto che l'atto di disposizione effettuato dal in favore della è a titolo CP CP
oneroso (v. doc. 8 parte attrice), deve sussistere, quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, l'ulteriore requisito dalla partecipatio fraudis, quale mera consapevolezza da parte del terzo del possibile danno derivante dall'atto dispositivo.
Sul punto, la giurisprudenza si orienta nel senso di ritenere che tale consapevolezza possa essere provata in giudizio anche in via presuntiva. (Cass. n.22591/2017). Invero, la prova della “partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass. 5359/2009, Cass. civ. Sez. VI, 26/01/2016, n. 1404).
Nel caso di specie, vi sono numerosi elementi per ritenere con certezza che
[...] fosse a conoscenza del pregiudizio derivante dall'atto dispositivo dal momento CP
che quest'ultima è la compagna del convenuto ed è convivente con lo stesso, come dalla stessa dichiarato all'ufficiale giudiziario all'atto della notifica dell'atto di precetto (v. doc.
6) e come emerge dal certificato di residenza e stato di famiglia in atti (v. doc. 11 attrice).
Di conseguenza, alla luce del rapporto affettivo e di convivenza che la lega al è CP
totalmente inverosimile che l'acquirente non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente e del conseguente pregiudizio derivante dall'atto dispositivo alla creditrice.
pagina 6 di 8 Va, altresì, evidenziato che la cessione risulta essere effettuata per il corrispettivo di
€2.000,00 che appare irrisorio alla luce del prezzo di acquisto dell'autoveicolo nel 2017 per il prezzo di € 34.184,00 (cfr. doc. 5 e 10 attrice).
***
Alla luce di quanto precede e in presenza di tutti i presupposti di legge, la domanda di parte attrice deve essere dichiarata fondata e di conseguenza l'atto di cessione dell'autovettura
AUDI TT Coupè – Targa FC059ZL – Telaio TRUZZZFV3F1018070, stipulato in data 13 maggio 2024, tra il IG. e la IG.ra , trascritta al P.R.A. CP Controparte_1
il 13 maggio 2024 al n. G543898K r.p. deve essere dichiarato inefficace nei confronti di
Parte_1
L'accoglimento della domanda proposta in via principale determina l'assorbimento della domanda proposta in via subordinata.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00) dal Dm
55/2014, con il dimezzamento dei compensi previsti per la fase decisionale atteso il deposito di sole note conclusive.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda formulata da , dichiara inefficace ai Parte_1 sensi dell'art. 2901c.c., nei confronti di l'atto di cessione Parte_1 dell'autovettura AUDI TT Coupè – Targa FC059ZL – Telaio
TRUZZZFV3F1018070, stipulato in data 13 maggio 2024, tra il IG. CP
e la IG.ra , trascritta al P.R.A. il 13 maggio 2024 al n.
[...] Controparte_1
G543898K r.p.;
- dichiara assorbite le ulteriori domande;
pagina 7 di 8 - condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite,che si liquidano in € 4.227,00 per compensi, € 132,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Verona, 11 aprile 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 8 di 8