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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Sciogliendo la riserva assunta in data 03.12.2024, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Elisabetta La Franca, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n° 1698 / 2021 R.G. vertente
TRA
, , , E Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti rappr.ti e difesi dall'avv. SALVATORE GEBBIA, Parte_4
giusta procura in atti
ATTORE
E
, E , tutti Controparte_1 Controparte_2 Parte_5
n.q di eredi di , rappr.ti e difesi dall'avv. GIROLAMA Persona_1
GUARINO, giusta procura in atti
CONVENUTI
E
in persona del suo legale rappr.te pro tempore, rappr.ta e difesa Controparte_3
dall'avv. MARIANNA TRINCA, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: condannatorio
1 Il Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona del Giudice Monocratico Elisabetta La Franca, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna i convenuti a corrispondere ai IGg. e Pt_1 Pt_2
a titolo di danni dagli stessi patiti a seguito dell'incendio verificatosi in data Pt_3
15.12.2016, la somma di € 8.364,20, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo;
condanna, altresì i convenuti a corrispondere al IG. , a Parte_4
titolo di danni patiti dallo stesso per il danneggiamento del camper, la somma di €
6.989,50 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo. Pone
definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U. già liquidate in atti.
2) Condanna i convenuti a rifondere a parte attrice le spese legali che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese borsuali, spese generali di studio, cassa e I.V.A.
3) Rigetta la domanda di manleva avanzata da parte convenuta nei confronti della compagnia e ritiene equo compensare tra le dette parti le spese di lite;
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege
69/09, entrata in vigore il 4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dagli attori nei confronti degli odierni convenuti, volta a sentirli condannare al risarcimento del danno patito dagli stessi in conseguenza dell'incendio, asseritamente verificatosi all'interno dell'immobile di proprietà della IG.ra , deceduta Persona_1
nel giugno del 2018.
Comparsa del 18.04.2021 si costituivano in giudizio gli eredi della IG.ra
, i quali non contestavano la rappresentazione dei fatti forniti dagli attori, ma Per_1
2 hanno impostato la loro difesa assumendo di nulla dovere corrispondere agli attori alla luce della polizza assicurativa stipulata dalla IG.ra con la Per_1 CP_3
che chiedevano di potere chiamare in causa.
[...]
Si costituiva in giudizio anche la compagnia assicurativa la quale, tra l'altro,
escludeva l'operatività della polizza assicurativa, alla luce dell'impossibilità di accertare la causa dell'incendio e la sua provenienza. Non costituisce oggetto di contestazione il verificarsi dell'incendio, e che tale incendio abbia danneggiato un camper ed il negozio di cancelleria di proprietà della IG.ra . Persona_1
Il fatto storico che dà origine al presente giudizio, inteso nel suo accadimento nei tempi descritti dall'attore, non è, quindi, contestato tra le parti (oltre ad essere ampiamente provato dalla documentazione in atti). La stessa parte convenuta in comparsa afferma, invero, “In merito alle circostanze di fatto narrate dagli attori,
questa difesa non intende negare l'avveramento del fatto storico, così come descritto
in atto di citazione, ciò che, invece, si contesta è la circostanza che la IG.ra
[...]
e successivamente alla morte di quest'ultima, i suoi eredi legittimi, Persona_1
giusta dichiarazione di successione che si produce…, possano essere gravati di detto
risarcimento in presenza di valida polizza assicurativa intercorsa tra la de cuius e la
”. Controparte_4
Parte convenuta quindi non nega né il verificarsi dell'incendio né la sua provenienza, identificata da parte attrice dall' “interno del negozio di cartoleria e del magazzino di proprietà della IG.ra ”. Persona_1
La causa dell'incendio è, invece in contestazione tra la parte convenuta e la compagnia terza chiamata, la quale nell'evidenziare l'impossibilità di individuare il sito di nascita dell'incendio, ha escluso l'operatività della polizza assicurativa,
stipulata “per danni involontariamente cagionati a terze persone per fatto derivante
3 da responsabilità civile inerente all'attività esercitata”; nonché qualsivoglia responsabilità della propria assicurata.
Lo stesso C.T.U. al riguardo ha infatti riferito “ La tipologia di costruzione del deposito e il suo danno rilevato consentivano al calore (e anche alle fiamme) di transitare dall'interno verso l'esterno e viceversa, rendendo impossibile definire se l'incendio si sia propagato a partire del deposito o dal camper”.
Parimenti in contestazione è la quantificazione dei danni lamentati da parte attrice.
Ora, posto che è indubbio, che non è stato possibile accertare il sito di nascita dell'incendio e che pertanto non è possibile affermare se il sinistro rientri tra quelli coperti dalla polizza assicurativa stipulata dalla IG.ra , la scelta di parte Per_1
attrice di evocare in giudizio gli eredi della IG.ra , nella sua qualità di Parte_6
proprietaria dell'immobile dal quale viene affermato essere provenuto l'incendio, e quindi di soggetto responsabile ex art. 2051 c.c., risulta corretta.
La domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti del proprietario dell'immobile dal quale è stato ammesso essere provenuto l'incendio, va infatti inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c..
Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. L'obbligo al risarcimento del danno cagionato da cose in custodia sorge, dunque, a prescindere da qualunque indagine in ordine al profilo soggettivo del custode, la cui condotta diligente o colposa, di conseguenza, non assume alcun rilievo in ordine al sorgere dell'obbligo risarcitorio.
4 Il custode convenuto, (nel caso di specie gli eredi della IG.ra , Per_1
proprietaria dell'immobile dal quale è stato affermato provenire l'incendio), sul quale incombe l'obbligo di vigilare e di mantenere il controllo sulla cosa, onde evitare che produca danni a terzi, è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito,
cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Ed inoltre, nell'eventualità
della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno,
rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. n.
5741/2009).
Considerato che, come detto, gli eredi della proprietaria dell'immobile, non hanno negato che l'incendio sia promanato dall'immobile di loro proprietà, né è
contestata la titolarità dell'immobile, i convenuti, in quanto custodi, rispondono dei danni che la cosa di loro proprietà ha prodotto a terzi, nello specifico agli attori.
Parte convenuta non ha neanche allegato l'intervento di un evento esterno che avrebbe potuto elidere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno il cui verificarsi non costituisce oggetto di contestazione. La difesa della convenuta è
infatti improntata soltanto sull'esistenza della polizza assicurativa e non anche, come detto, sulla dimostrazione di altra e diversa causa dell'incendio, rispetto a quella prospettata da parte attrice.
In conclusione, considerato che il caso fortuito non è neanche stato ipotizzato dalla parte convenuta, non può ritenersi superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. in capo al proprietario e custode dell'immobile da cui è stato affermato essere provenuto l'incendio.
5 La presunzione di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia,
stabilita dall'art. 2051 c.c. e quindi l'accoglimento della pretesa risarcitoria ad essa ricondotta, postula per un verso, la dimostrazione dell'essersi il danno verificato per il dinamismo connaturato della cosa custodita o per l'insorgenza in essa di un agente dannoso, per altro verso l'esistenza di un potere fisico del soggetto sulla cosa con conseguente dovere di custodirla.
Ora, considerato che nel caso di specie, come detto, sussistono entrambi i presupposti, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti dei convenuti, va accolta, nei limiti tuttavia di quanto accertato dal nominato C.T.U il quale ha limitato il danno patito dai IGg. , e in € Pt_1 Pt_2 Pt_3
8.364,20, ed in € 6.989,50 il danno patito dal IG. . Parte_4
Quanto alla espletata consulenza mette conto osservare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte (cass n.
282/2009).
Alla luce di quanto sopra i convenuti, vanno quindi condannati a corrispondere ai IGg. e la somma di € 8.364,20 oltre Pt_1 Pt_2 Pt_3
interessi dalla data della sentenza al soddisfo ed al IG. la somma di Parte_4
€ 6989,50 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo.
Non va invece accolta la domanda di manleva avanzata dai convenuti nei confronti della compagnia terza chiamata, e ciò per l'impossibilità di verificare l'operatività della polizza assicurativa stipulata dalla IG.ra . Per_1
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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Così deciso in Palermo in data 03/01/2025
Il G.O.T
Elisabetta La Franca
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Elisabetta La
Franca in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
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