Sentenza 3 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 03/06/2021, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00734/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01492/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2007, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Mestre-Venezia, via Torino, n. 125;
contro
- il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge domiciliato, in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo :
- del -OMISSIS-di liquidazione equo indennizzo;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- del verbale della -OMISSIS-;
- per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere riconosciuto nella quinta categoria o, in subordine, nella sesta categoria, con condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di € 6.326,84 o, in subordine, di € 3.882,38, maggiorato di interessi e rivalutazione del credito sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 35 cod. proc. amm.;
Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica straordinaria del giorno 11 maggio 2021, tenutasi in collegamento simultaneo da remoto (art. 25 d.l. n.1 37 del 2020);
Considerato che il ricorrente, -OMISSIS-, ha chiesto l’accertamento della propria infermità da causa di servizio con inquadramento alla quinta categoria anziché alla settima e connessa corretta liquidazione dell’equo indennizzo;
- che avverso le determinazioni dell’Amministrazione ha dedotto plurimi vizi;
- che si è costituito il Ministero della Difesa;
- che con memoria depositata il -OMISSIS-parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla coltivazione del giudizio nel merito;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover dichiarare il ricorso improcedibile, e quanto alle spese, di doverne disporre la compensazione in ragione degli specifici profili della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione prima), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.