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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2206 /2024 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc da
- C.F.: Parte_1 C.F._1
con l' avv.to Aldo Campesan
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e
CP_2
- contumaci -
e contro altresì
Controparte_3
con avv.ti Riccardo Fuso ), Carmelo Fazio ( ) ed Antonella CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
Di TE ( , Andrea TO ), CodiceFiscale_4 C.F._5 Controparte_4
( ), ( ) e IV ND C.F._6 Controparte_5 C.F._7
( ) C.F._8
- resistente - in punto: responsabilità solidale del committente;
discussa e decisa il 23.7.2025
FATTO
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della ex datrice di lavoro CP_2
con sede legale in NA (NA) 80054 Via Quarantola 29, ed inoltre di
[...] Controparte_1 anch' essa con sede legale in NA (NA) 80054 Via Quarantola 29, quale sub- committente, e di quale committente: Controparte_3
a) esponendo :
- di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della medesima CP_2 presso l'unità di sita a Marghera (VE), via delle Industrie, n. 18 dal 09/10/2023 al CP_3
16/07/2024, quale operaio con mansioni di tubista e inquadrato al livello C2 del CCNL industria metalmeccanica.
- di avere svolto le mansioni assegnate in via continuativa ed esclusiva presso tale cantiere navale di Porto Marghera ove la datrice operava in sub appalto dalla Controparte_3 CP_1 per l' esecuzione di lavori in costruzioni navali;
[...]
- di avere prestato la propria opera lavorativa secondo la seguente collocazione temporale: dal lunedì al venerdì: dalle ore 7:00 alle ore 16:30, con mezz'ora di pausa;
Il sabato: dalle ore 6:00 alle ore 12:00, lavorando, dunque, complessivamente, per una media di 9 ore al giorno dal lunedì' al venerdì e 6 ore al giorno al sabato;
- di essere rimasto a credito delle retribuzioni di giugno e luglio 2024, nonché delle spettanze e competenze di fine rapporto, TFR compreso, e per lavoro straordinario;
b) chiedendo il pagamento del dovuto a carico di quale datrice di lavoro debitrice CP_2
principale e di e quali debitrici in solido ex artt 1676 cc e 29 Controparte_1 Controparte_3
comma 2 d.lgs 276/2023;
c) quantificando il credito nelle note finali autorizzate come da seguente prospetto: Delle tre convenute si è costituita in giudizio unicamente precisando di avere CP_3
effettivamente intrattenuto, nel periodo di causa, rapporto di appalto con la ed Controparte_1
eccependo :
- la propria totale estraneità rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro dei lavoratori impiegati negli appalti dalle ditte appaltatrici (ed eventuali subappaltatrici) nell'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto dei contratti di appalti;
- la carenza di prova su an e quantum delle pretese;
- la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle voci non strettamente retributive e alle quote di tfr non maturate nel periodo di effettivo impiego nell'appalto;
svolgendo, verso la propria diretta controparte nel rapporto di appalto, domanda riconvenzionale trasversale di manleva previa eventuale chiamata in causa.
Le domande riconvenzionali trasversali formulate da non sono state trattate nel presente CP_3
processo in quanto non dirette a far valere garanzia propria atta a determinare l' attrazione al rito lavoro ex art 40 c 3 cpc e trattandosi in ogni caso di domande atte a determinare potenziali ritardo e maggiore gravosità dello stesso in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103 comma 2 cpc), ritenuta, come da costante giurisprudenza della Sezione, e conforme valutazione del Presidente del Tribunale, l' estraneità del rapporto di garanzia tra committente e appaltatore alla competenza del giudice del lavoro non controvertendosi né direttamente, né indirettamente dei rapporti di cui all'art.409 cpc. , ed esclusa l' attrazione al rito lavoro per connessione in ragione dell' inevitabile ritardo e maggiore gravosità che ne deriverebbe in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103 comma 2 cpc) con rallentamento dei tempi di tutela di beni primari del lavoratore;
le pretese azionate dai lavoratori riguardano infatti crediti aventi natura alimentare, da soddisfarsi dunque in tempi rapidi, rispetto ai quali già la sola instaurazione del contraddittorio sulla manleva comporta di per sé una dilatazione dei tempi del processo.
La causa è stata istruita documentalmente e con testi e all' odierna udienza da remoto discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI
Preliminarmente quanto a e va dichiarata l' interruzione del Controparte_1 CP_2
processo in quanto le stesse con sentenze in data 18.4.2025 del Tribunale di Gorizia sono state poste in liquidazione giudiziale.
Quanto alla posizione il ricorso va accolto ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 per i seguenti CP_3
motivi.
Le risultanze dell' istruttoria orale comprovano lo svolgimento di attività lavorativa del ricorrente quale dipendente nei termini prospettati, ovvero in via continuativa ed esclusiva all' interno del CP_6
cantiere navale di Porto Marghera (VE) ove la datrice operava in sub appalto dalla Controparte_3
Controparte_1
Le univoche dichiarazioni in tal senso dei testi assunti nella presente causa e in cause analoghe di cui
è stato acquisito il verbale - ovvero teste nella presente causa + testi , Testimone_1 Testimone_2
, e in RG 1932/2024 + teste in RG Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
2470/2024 - non sono smentite dal benchè minimo riscontro probatorio di segno opposto e confermano la prospettazione in fatto del ricorrente, già a monte contestata da n comparsa CP_3
di costituzione in modo generico.
Ne emerge la prova piena, da un lato, dell' adibizione continuativa ed esclusiva del ricorrente all' appalto (riconosciuto in comparsa da presso la sede di Porto CP_1 CP_3 CP_3
Marghera fino al 28.6.2024, dall' altro di una gestione unitaria da parte della medesima CP_1 dei subappalti a e GM&S IMPIANTI con prestazione dell' attività lavorativa da parte CP_2 CP_7
dei relativi dipendenti facendo capo al medesimo capocantiere, inseriti in squadre promiscue e osservando il medesimo orario di lavoro. Ne emerge altresì la prova della prestazione del lavoro straordinario come rivendicato tenuto conto che i testi in punto orario hanno dichiarato:
➢ SELAMI BLERIM: l' orario di lavoro era lo stesso per tutti, ossia da lunedì al venerdì dalle 7 alle 16,30 con ½ ora di pausa pranzo + dalle 6 alle 12 senza pausa spesso il sabato, non tutti i sabati ma spesso;
➢ : Si lavorava suddivisi in squadre tutti con lo stesso orario, ossia dal lunedì al Testimone_3
,30 con ½ ora di pausa pranzo e poi alcuni sabati c io 6- ausa, segnatamente, nei due mesi di durata del mio rapporto, come tubisti sia che un po' CP_1 CP_2 tutti un sabato sì e un sabato no, quanto invece elettricisti e carpentieri, o i r ri piu' in arretrato, piu' o meno un po' tutti i colleghi mediamente tre sabati al mese”;
➢ : Come ditte in subappalto da c'erano, oltre a GM anche Testimone_4 CP_1 CP_7
svolgimento, continuativam mpre tutti presso qui a CP_2 CP_3
M prestazioni lavorative in parte come elettricisti, in parte come L' orario era lo stesso per tutti, ossia da lunedì al venerdì dalle 7 alle 16,30 con ½ ora di pausa pranzo + dalle 6 alle 12 senza pausa spesso il sabato, non proprio tutti i sabati, in alcuni mesi tutti;
➢ : Come ditte in subappalto da c'er M&S Impianti e Testimone_5 CP_1 CP_2 continuativamente sempre t sso qui a Porto Ma CP_3 prestazioni lavorative quali in parte elettricisti, in parte carpe rio era lo stesso per tutti, ossia da lunedì al venerdì dalle 7 alle 16,30 con ½ ora di pausa pranzo + dalle 6-12 senza pausa spesso il sabato, alcuni di noi tutti i sabati soprattutto nei periodi di maggiore urgenza nei lavori, altri alcuni sabati sì alcuni no;
➢ : “ Come dipendente rato presso orto Testimone_1 CP_2 CP_3 sioni di tubista con sub ap per CP_1 CP_2 mansioni di tubisti ed elettricisti, e e GM&S ansioni di elettri tieri CP_7
; tutti, nel senso di sia tubisti, sia ti e carpentieri, siamo stati fissi presso qui a CP_3
Porto Marghera e abbiamo sempre osservato lo stesso orario, ovvero di regola dal erdì dalle 7- 17 con un'ora di pausa pranzo, salvo quale giorno in cui io ho fatto le otto ore, e i sabati, non tutti, bensì di media 3 sabati/mese, dalle 6 alle 12 senza pausa. Il ricorrente qui presente era mio collega anche lui tubista e ha lavorato con gli stessi orari di cui sopra, uguali per tutti”.
➢ “ Come dipendente ho sempre lavorato presso orto Tes_6 CP_2 CP_3
di responsa quadra di elettr ' appal con CP_1 sub appalto a per mansioni di tubisti ed elettricisti, e e GM&S Imp ioni CP_2 CP_7 di elettricisti eri;
i tubisti sono arrivati nell' appalto ispetto a tubisti e carpentieri;
tutti nel senso di tubisti elettricisti e carpentieri siano stati fissi a Porto Marghera e abbiamo sempre osservato lo stesso orario ovvero dal lunedì' al venerdì dalle 7-16,30 con ½ di pausa pranzo, e tutti i sabati dalle 6 alle 12 senza pausa”.
Da tali deposizioni è dunque concordemente confermato lo svolgimento da parte di tutti i dipendenti coinvolti nell' appalto di nove ore di lavoro dal lunedì al venerdì e a volte anche il sabato, con una media stimabile quanto ai tubisti in due sabati al mese.
La pretesa dell' odierno ricorrente quanto a straordinario è dunque fondata entro tali termini.
La responsabilità di x art 1676 cc non opera per assenza di appalto diretto con la datrice di CP_3
lavoro, e sussistono invece i presupposti della responsabilità ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 nel quantum per euro 8.732,80 come da ultima colonna (responsabilità art 29 fino al 28/6/2024) del sopra riportato prospetto inserito nelle note finali attoree decurtata dell' importo corrispondente a ½ di quanto imputato a lavoro straordinario del sabato ove quantificato tenendo conto di quattro sabati al mese lavorati
Va infatti tenuto conto della cessazione dell' attività nell' appalto il 28.6.2024 emersa dall' istruttoria orale.
Correttamente, d' altro canto, tra le voci scorporate non aventi natura retributiva in senso stretto non è annoverato il cd elemento perequativo, che ha natura retributiva siccome previsto una tantum dall' art. 25-ter del Contratto collettivo metalmeccanici in aggiunta alla retribuzione base nei seguenti termini
“Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno.
Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell'anno precedente. I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza” .
Lo straordinario del sabato è compiutamente provato quanto a due sabati/mese.
Quanto agli accessori, gli interessi sono dovuti al tasso legale fino al saldo dovendosi escludere allo stato - per recente maggioritario orientamento della Sezione in ragione della discussa compatibilità
(anche alla luce delle ss.uu. 13.5.2024) con l' art 429 cpc - il riconoscimento degli interessi moratori cd commerciali ex art 1284 c 4 cc
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo sulla base di importo minimo dello scaglione di riferimento ridotto per serialità della controversia e maggiorato per redazione degli atti con collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
A. quanto a e dichiara il processo interrotto per intervenuta liquidazione CP_1 CP_2 giudiziale;
B. condanna quale committente responsabile in solido ex art 29 comma 2 d.lgs CP_3
276/2003 a corrispondere al ricorrente euro 8.732,80 decurtati dell' importo corrispondente a ½ di quanto imputato a lavoro straordinario del sabato ove quantificato tenendo conto di 4 sabati al mese lavorati oltre accessori ex art 429 cpc con interessi ex art 1284 c 1 cc fino al saldo, nonché a rifondere allo stesso le spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 1.850,00 oltre al rimborso del CU se versato.
Così deciso in Venezia, 23.7.2025 Il Giudice