Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/03/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. 27566/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/07/2023, rimessa al Collegio alla udienza del 19.02.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 26.2.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. ROSSANO FRANCESCA CHIARA con studio in VIA MADONNA,
5 CORBETTA presso ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GARAVAGLIA MARCELLA con studio in VIA DON BIELLA, 6
BAREGGIO presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 8
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) dichiarare l'affido condiviso dei minori con collocazione dei medesimi presso la madre;
3) assegnare la casa coniugale alla madre, con tutto quanto l'arreda e la correda;
4) stabilire il diritto di visita come segue: fissando il giorno infrasettimanale del mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto e riporto a scuola il giorno dopo e a fine settimana alternati dal venerdì al termine della scuola con riporto alla madre la domenica sera dopo cena. Due settimane, anche disgiunte, per le vacanze estive con obbligo dei genitori di comunicarsi il periodo e, se possibile, la località delle medesime entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalla fine di scuola a fine anno e dal primo gennaio al rientro a scuola, specificando che la Vigilia ed il Natale saranno alternati tra i genitori, e così anche alternati negli anni;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nonchè alternativamente anche i ponti e/o le festività nazionali come da calendario scolastico dei figli, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
5) porre a carico del padre un assegno mensile pari ad € 1.000,00 a favore dei figli minori da riconoscersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat;
6) porre a carico del padre il 70% delle spese straordinarie ricomprese nel protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017 'Linee guida per le spese extra assegno di mantenimento' con le procedure ivi indicate per la richiesta delle autorizzazioni e le tempistiche e le modalità per l'ottenimento dei pagamenti, con la possibilità di utilizzare mezzi scritti alternativi alla raccomandata quali mail o messaggistica veloce;
7) porre a favore della madre, in quanto genitore collocatario, l'assegno unico al 100%; Con condanna della resistente alle spese del presente giudizio.
Per la parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ed il Presidente per quanto di sua competenza, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, previe le più opportune declaratorie anche in via provvisoria ed urgente nell'interesse delle parti e della prole, con valutazione ex art.473 bis n.18 cpc della omessa e/o tardiva produzione documentale da parte della ricorrente così giudicare: nel merito:
1)pronunciare la separazione personale dei signori e Parte_1 CP_1
e dichiarare i signori e economicamente
[...] Controparte_1 Parte_1 autosufficienti con nessuna statuizione reciproca in capo agli stessi di natura economica.
pagina 2 di 8 2) disporre, l'affidamento condiviso di (14 anni il 18.02.2025) e di (11 anni il Per_1 Per_2
18.01.2025) con collocazione paritaria dei minori pur a fronte di un accudimento degli stessi che è sempre stato paritario, ma non da parte della ricorrente , ma da parte dei nonni materni;
3) confermare che e staranno presso ciascun genitore a fine settimana alternati, dal Per_1 Per_2 venerdì pomeriggio all'uscita da scuola con accompagnamento a scuola il lunedì mattina. Infrasettimanalmente: confermare , come da ordinanza Presidenziale del febbraio 2024, lunedì e mercoledì con mamma e martedì e giovedì con papà e- avendo il sig. reperito in locazione CP_1 idonea abitazione- disporre l'introduzione dei pernotti con il padre il martedì e giovedì – mantenendo l'accompagnamento di al calcio sia per gli allenamenti sia per le partite da parte del padre;
Per_2
Confermare la metà delle festività natalizie e pasquali, alternando con la madre il primo ed il secondo periodo;
confermare tre settimane durante le vacanze estive anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, con impegno a comunicarsi il luogo di villeggiatura scelto ed a mantenere contatti telefonici.
Durante i mesi di giugno ( dalla fine della scuola), luglio e metà settembre ( alla ripresa della scuola) i minori staranno presso ciascun genitore con le modalità di frequentazione ordinaria infrasettimanale e di week end alternati con accompagnamento e ritiro presso i centri estivi e / o campus di calcio o oratorio feriale invece che a scuola. Salvi diversi accordi.
Confermare i ponti con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo. Fatti salvi diversi accordi fra i genitori sulla base dei rispettivi accordi lavorativi e delle necessità di studio sportive ed amicali dei figli, previo congruo avviso. 4)disporre l'assegnazione al sig. della casa coniugale -di esclusiva proprietà Controparte_1 del resistente, con un mutuo ad oggi di € 1500,00 al mese e collocata in un contesto trifamiliare, assieme ai due fratelli del sig. sita in NO , Via Gorizia 18- , in considerazione del CP_1 fatto che a partire dal marzo/ aprile 2025 sarà disponibile per la ricorrente altra abitazione completamente nuova e con arredi da personalizzare, con canone di locazione pagato dal resistente e solo spese condominiali ed utenze a carico della ricorrente;
in subordine, nella denegata ipotesi non si ritenga di assegnare la casa coniugale al resistente, pur in presenza di una valida alternativa abitativa per la sig.ra e per i minori quando saranno con Parte_1 lei, il sig. come da impegno preso all'udienza 29.10.2024- andrà lui ad abitare nella casa CP_1 sopraddetta, disporre ,pertanto, che per la casa coniugale le spese condominiali, le spese per l'ordinaria manutenzione e le spese per le utenze saranno sostenute dalla ricorrente;
disporre comunque la equa divisione fra i coniugi di quanto correda la casa.
5)Disporre che i minori festeggeranno il giorno del loro compleanno, ove possibile, in parte con la madre ed in parte con il padre.
6)Accertato che l'effettiva retribuzione mensile della ricorrente in base a nuovo contratto ( come dichiarato anche a verbale il 14 giugno 2024) è di € 1200,00 / 1300,00 al mese per 14 mensilità, e che per la casa coniugale il resistente dovrà corrispondere mensilmente la rata del mutuo (indicizzata ad oggi di € 1504,53), oltre alle spese di locazione per sé o per la sig.ra della abitazione Parte_1 alternativa alla casa coniugale ed alle spese di vita per sé ed i minori quando sono presso di lui disporre in ogni caso a carico del resistente una contribuzione mensile per il mantenimento di Per_1 e non superiore ad € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità, in via anticipata, Per_2 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
7)Disporre che le spese straordinarie (extra assegno) verranno ripartite al 50% secondo le linee guida siglate il 14\11\2017 dalla Corte D'Appello e dal Tribunale di Milano, Consiglio Dell'Ordine degli pagina 3 di 8 Avvocati di Milano e Osservatorio sulla Giustizia Civile, con le modalità ivi prescritte, costituendone parte integrante.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail o whatsApp o copia cartacea) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8)Assegno unico al 50% come per legge.
In via istruttoria:
-Nel caso ritenuto necessario, ammettere il resistente alla prova per testi sulle circostanze dedotte in atti, circostanze che, precedute dalla locuzione “vero che”, devono intendersi qui integralmente riportate.
-con riserva di articolare ulteriori capitoli di prova anche sui fatti di cui in narrativa e/o posti a fondamento delle formulate e formulande istanze. pagina 4 di 8 -con riserva di indicare testi.
-Con riserva di ogni più ampia e/o ulteriore produzione, deduzione – di merito e istruttoria- differente conclusione anche in relazione all'esame delle difese ed allegazioni avversarie, di richiedere la produzione di documenti ex.art.210 c.p.c e di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione ex. 213 cpc. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre agli oneri di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in ORTA SAN GIULIO -NO- il 26/06/2010, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di ORTA SAN GIULIO -NO- nell'anno 2010, Atto n. 23, Parte II, Seria A, dal matrimonio sono nati due figli: , in data 28.02.2011, e in data Per_1 Per_2
18.01.2014,
con ricorso depositato in data 20.07.2023 la chiedeva la separazione, l'affido Parte_1
condiviso dei minori con collocazione dei medesimi presso si sé, l'assegnazione della casa coniugale, frequentazioni standard padre/figli, un assegno paterno per il mantenimento dei figli di € 1.400,00, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di
Milano e l'AUF tutto a proprio favore, in data 14.11.2023 si costituiva in giudizio l' aderendo alla domanda di separazione CP_1
personale ed alla domanda di affido condiviso dei figli, ma chiedendo la collocazione paritaria dei minori a fronte di un accudimento degli stessi che era sempre stato paritario -con ausilio dei nonni materni e degli zii paterni- e conseguentemente l'assegnazione a sé della casa coniugale -di sua esclusiva proprietà e collocata in un contesto trifamiliare, assieme ai suoi due fratelli, in NO, Via
Gorizia 18-. Chiedeva, inoltre, che fosse posto a proprio carico un assegno mensile per il mantenimento di e non superiore ad € 350,00, con spese extra assegno ripartite al Per_1 Per_2
50%,
i coniugi venivano ampiamente sentiti sia dal GOT alle udienze del 23.11.2023 e dell'11.12.2023 sia dal Presidente relatore alla udienza del 23.1.2024, senza riuscire a trovare un accordo separativo complessivo,
pagina 5 di 8 con ordinanza ex art.473 bis.22 c.p.c. il Presidente relatore assumeva i seguenti provvedimenti urgenti e provvisori:
“1. Affida i due figli minori ad entrambi i genitori, con prevalente permanenza presso la madre,
2. Assegna la casa coniugale in SEDRIANO (MI) via Gorizia n. 18 con tutto quanto l'arreda, alla madre. Il padre dovrà sostenere interamente le spese del mutuo, le tasse, le spese di manutenzione e le spese condominiali ordinarie e straordinarie. La madre sosterrà le spese per le utenze domestiche,
3. I minori staranno con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
due pomeriggi la settimana, in assenza di diversi accordi, il martedì ed il giovedì dalla fine della scuola fino alle ore 20.30 dopo cena;
il padre inoltre accompagnerà al calcio sia per gli allenamenti sia per le partite;
la metà delle festività Per_2
natalizie, alternando con la madre il primo ed il secondo periodo, la metà delle festività pasquali, alternando con la madre il primo ed il secondo periodo, tre settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno, i ponti con il genitori cui spetta il fine settimana contiguo, fatti salvi diversi accordi tra i genitori sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e delle necessità di studio, sportivi ed amicali dei figli, previo congruo avviso,
4. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i due figli, a decorrere dal rateo di marzo 2024, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 600,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2025, oltre al 70% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di
Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: (…)
i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito, allo stato, integralmente dalla madre” quindi, dando atto che le parti non avevano svolto istanze istruttorie, rinviava la causa all'udienza del 14.6.2024 delegando il GOT per la tenuta della udienza al fine di verificare la possibilità di un accordo sulla questione principale del giudizio consistente nella sorte della casa coniugale vista la proposta che l' aveva formulato alla udienza del 23.1.2024 (“io sono CP_1 disponibile, unitamente alla mia società “Abbruscato costruzioni s.r.l.” e in accordo con i soci , i miei fratelli, mio padre e uno zio, ad acquistare un appartamento a NO di tre locali arredato, eventualmente sostenendo un mutuo e dandolo in locazione a mia moglie perché possa vivere con i bambini. La società diventerà quindi proprietaria dell'immobile e io mi impegnerò a pagare il canone di locazione alla società… I prezzi della locazione delle case a NO sono all'incirca intorno ai pagina 6 di 8 700/800 euro mensili …La compro, la ristrutturo, la arredo e la do a mia moglie…”) alla quale la moglie aveva aderito (“avevo già dato la mia disponibilità a lasciare la casa ma le trattative si sono fermate per le altre condizioni proposte. Ritengo che la proposta di mio marito sia percorribile e aspetto di vedere proposte concrete…”) ed anche per esame della documentazione fiscale, bancaria e societaria della quale veniva disposto il deposito, alla suddetta udienza innanzi al GOT, l'accordo sulla casa familiare non era trovato, disposto l'aggiornamento della documentazione fiscale depositata, all'udienza del 29.10.2024, il
Presidente, dopo aver nuovamente a lungo sentite le parti, constatava l'impossibilità di raggiungere un accordo e, letto l'art. 473 bis .28 c.p.c., fissava l'udienza del 19.02.2025 per la rimessione della causa al collegio sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e assegnando i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti conclusivi del giudizio, con ordinanza del 19.02.2024, il Presidente, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni e depositato le compare conclusionali e le repliche nei termini concessi, rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.2.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, il tenore delle reciproche deduzioni, la permanenza di una accesa conflittualità che impedisce alle parti di raggiungere accodi che sarebbero favorevoli per entrambi e funzionali per i figli minori, danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le altre domande svolte
Ritiene il Collegio che quanto alle domande sulla genitorialità, sulla assegnazione della casa familiare e sulle obbligazioni di contenuto economico sia necessario rimettere la causa in istruttoria al fine, vista la pervicace contrapposizione delle parti sul progetto di vita per i due figli minori e sulla pagina 7 di 8 assegnazione della casa familiare, di procedere all'ascolto dei due minori ai sensi degli artt. 473 bis .4 e
5 c.p.c.
Le spese di lite
Saranno liquidate con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario
[...] Controparte_1
in ORTA SAN GIULIO -NO- il 26/06/2010, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di ORTA SAN GIULIO -NO- nell'anno 2010, atto n. 23, Parte II, Seria A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di ORTA SAN GIULIO -NO- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al relatore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 26.2.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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