Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/06/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 3907/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. BERTONCELLI ROSSELLA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. MURARO SILVIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI:
“1. Dichiararsi la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con facoltà di ciascuno di fissare la residenza ove ritenuto più opportuno ed obbligo di comunicare all'altro genitore entro il termine perentorio di trenta giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
3. Darsi atto che il SI. ha lasciato la casa coniugale nel mese di luglio 2024, Parte_1
trasferendosi nell'abitazione sita in Verona, Via Crotone n. 6 che conduce in locazione. Entro 10
giorni dal deposito del presente ricorso, il SI. si obbliga a restituire alla SI.ra le Parte_1 Parte_2
chiavi dell'abitazione coniugale;
4. Darsi atto che il SI. si impegna e si obbliga a trasferire la propria residenza Parte_1
entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza;
5. Assegnarsi la casa coniugale sita in Verona, Via Crotone n.4, di proprietà esclusiva del SInor
, alla SInora che vi abiterà con la figlia . La SInora Parte_1 Parte_2 ER
, con decorrenza da luglio 2024, sosterrà le spese relative a tutte le utenze, compresa la Parte_2
tassa RI (quest'ultima a far data dall'avvenuta richiesta di trasferimento della residenza e fino a tale momento il SInor sosterrà la stessa nella misura di un terzo), oltre le spese di ordinaria Parte_1
amministrazione e le spese condominiali ordinarie. Il SInor sarà, invece, onerato dal Parte_1
pagamento del mutuo ipotecario pari ad euro 574,71 mensili, oltre che delle spese condominiali relative alla proprietà.
6. Disporsi l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente ER
presso la madre. I due genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per ciò
che riguarda le scelte fondamentali, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle pagina 2 di 9 aspirazioni della figlia, precisandosi che entrambi i genitori si faranno carico di far scorrere tra loro massima comunicazione in merito alle scelte da attuare per la crescita della figlia, impegnandosi al massimo per instaurare tra loro la miglior collaborazione ed in tal modo condividere tutte le scelte ed ogni più opportuna decisione relativa alla stessa e che entrambi i genitori eserciteranno, durante i rispettivi tempi di permanenza, disgiuntamente, l'ordinaria amministrazione relativa alla minore.
7. Il padre avrà diritto e dovere di tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
- il martedì di ogni settimana, dall'uscita della scuola fino al mattino dopo quando la nonna o il nonno paterni l'accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna, in tal ultimo caso la condurrà
direttamente il SInor alle ore 6.50, previo accordo tra i genitori;
Parte_1
- un fine settimana, ogni 15 giorni in maniera alternata con la madre, dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 19.00 (ore 21.00 in estate), ma durante il periodo estivo,
ovvero dal termine delle scuole fino all'inizio del nuovo anno scolastico, potrà tenere fino al ER
lunedì mattina quando la nonna o il nonno paterno l'accompagnerà al grest o al CER o presso la madre, in tal ultimo caso la condurrà direttamente il SInor alle ore 6.50, previo accordo tra Parte_1
i genitori;
- un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, tendenzialmente il giovedì, dalle ore 16.00 (dall'uscita della scuola) alla mattina successiva quando la nonna paterna o il nonno paterno la riaccompagnerà a scuola o presso la madre, in tal ultimo caso la condurrà direttamente il SInor alle ore 6.50, Parte_1
quando il relativo fine settimana venga trascorso con la madre. In ogni caso, con riferimento al giovedì, nella settimana in cui il SI. dovrà garantire la reperibilità lavorativa Parte_1
(indicativamente ogni 5 settimane) lo stesso dovrà preventivamente accordarsi con la madre per eventuali mutamenti di giorni e/o di orari;
- per le vacanze natalizie varrà il principio dell'alternanza per cui i periodi verranno suddivisi dal
23.12 al 30.12 sera con uno dei genitori e dal 30.12 sera al 6.01 con l'altro genitore: i prelievi pagina 3 di 9 avverranno alle ore 10.00 e gli accompagnamenti alle ore 21.00; le parti concordano che la minore,
durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il genitore a cui non spetta il periodo di permanenza, il pomeriggio della Vigilia o di Santo Stefano dalle 15.00 sino alle 19.00. Le vacanze natalizie verranno distribuite, concordate e comunicate entro il 30.11 di ogni anno tra i genitori, nel rispetto del principio della giusta alternanza;
- secondo lo stesso principio verranno suddivise le vacanze Pasquali, tre giorni con ciascun genitore comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- per le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, da comunicarsi preventivamente entro il
31 maggio di ogni anno.
Le parti potranno modificare il predetto diritto di visita e il calendario delle vacanze previo congruo avviso e su accordo degli stessi.
8. Porsi a carico del SI. a decorrere da febbraio 2025, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento ordinario della figlia , il versamento a favore della SI.ra di ER Parte_2
un importo mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da febbraio 2026 e calcolato sempre sulla somma base, con obbligo di versamento entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra . Parte_2
9. Stabilirsi che l'Assegno Unico e Universale erogato dall' venga percepito direttamente ed CP_1
integralmente dalla SI.ra a decorrere da febbraio 2025. Parte_2
10. Stabilirsi l'obbligo reciproco delle parti di rimborsare l'uno in favore dell'altra il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia fino a quando la stessa non sia economicamente autosufficiente, di cui al Protocollo Famiglia SIlato a Verona il 13 dicembre 2024. Sono pertanto da considerarsi:
- I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio saniRIo nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture saniRIe pubbliche;
ticket per prestazioni saniRIe erogate dal e CP_2 pagina 4 di 9 per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché
prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili saniRI con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e planRI ortopedici;
- II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti saniRI specialistici in libera professione,
terapie, ausili saniRI nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
-III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universiRIe statali;
-IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universiRI non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universiRIo;
-V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
centri ricreativi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
pagina 5 di 9 -VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori devono concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI, (spese con accordo), chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta entro 10
giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
Nel caso di spese medico saniRIe che non necessitano di essere previamente concordate perché
urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
11. Nulla disporsi a titolo di mantenimento a favore e/o carico di ciascun coniuge, essendo le parti economicamente indipendenti.
12. La figlia sarà indicata nelle rispettive dichiarazioni fiscali a carico di entrambi i ER
genitori nella quota del 50% ciascuno, così pure la detrazione fiscale spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
13. I coniugi chiedono l'emissione di sentenza di omologa nei cui confronti prestano sin d'ora acquiescenza.
14. Spese interamente compensate tra le parti.
15. Le spese del presente procedimento determinate nell'importo del contributo unificato pari ad €.
43,00 saranno assunte dalle parti in giusta metà.”
pagina 6 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 29/05/2025 ed in data 03/06/2025,
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di una figlia minorenne -
, nata a [...] il [...] - C.F. - e per la Persona_2 C.F._3
minore i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocaRIo , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
pagina 7 di 9 Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 29/05/2025 ed in data 03/06/2025 e richiamate all'udienza del 03/06/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono alla minore il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in VERONA il 13/12/2014 tra e , regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di VERONA (n. 69, parte I, Anno 2014), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 29/05/2025 e del 03/06/2025, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di ConSIlio del 10/06/2025
La Presidente rel ed est. pagina 8 di 9 Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 9 di 9