Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.C.C. n. 1591/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, nel procedimento civile n.
1591 dell'anno 2022; promosso da
, e , nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, questi ultimi sia in proprio che quali esercenti la potestà genitoriale sul Parte_4 figlio minore Persona_1 nei confronti di
, E P_ Controparte_2 Controparte_3 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
, e , nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3
E , questi ultimi sia in proprio che quali esercenti la potestà Parte_4 Parte_4 genitoriale sul figlio minore hanno agito nei confronti di , Persona_1 P_
E , per la revocazione ex art. 2901, c.c., Controparte_2 Controparte_3 dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 26.01.2018 (rep. N. 39561; racc. n. 17316, all.
1 in fasc. attore) e dell'atto di compravendita immobiliare del 16.11.2020 (rep. n. 13188, racc. n.
9260, all. 2, id.), ad oggetto i seguenti immobili:
a) Fabbricato con terreno circostante sito in Mercato Saraceno (FC), località Piavola,
Strada La Fiera n. 261 (identificato con foglio 11, particella 14, sub.9, 10, 11);
b) quota di 1/2 (un mezzo) di parte del terreno adibita a viale d'accesso, adiacente all'immobile di cui sopra (foglio 11, particella 443).
A sostegno della domanda revocatoria, gli attori hanno esposto che, in data 09.11.2017, si verificava il decesso di mentre lo stesso si trovava sul luogo di lavoro presso Persona_2
l'azienda agricola di proprietà del convenuto . P_
Nelle more del processo penale, e segnatamente il giorno 7.02.2018, i convenuti P_
e la moglie costituivano un fondo patrimoniale comprendente tutti i
[...] Controparte_2 beni immobili di loro proprietà, ed il primo poi vendeva, con il consenso della moglie, gli immobili siti in Mercato Saraceno di cui in premessa, al nipote , ad un prezzo Controparte_3 irrisorio.
Si sono costituiti in giudizio i coniugi ed P_ Controparte_2
, i quali hanno evidenziato la non definitività della sentenza penale, a tal punto che
[...]
l'eventuale riforma in appello farebbe venir meno il credito, nonché hanno insistito per la congruità del prezzo della compravendita rispetto al valore commerciale dell'immobile.
Si è costituito altresì il terzo , nipote del convenuto , Controparte_3 P_ il quale ha contestato la sussistenza del pregiudizio a danno dei creditori e di un proprio intento fraudolento. Nello specifico, ha fatto presente che era intenzionato, sin dall'anno 2016, ad acquistare l'immobile di Mercato Saraceno, alla via Strada La Fiera n. 261. Ciò sarebbe evincibile dalla circostanza che lo stesso, nello svolgere l'attività di scenografo, utilizzava, già dal 2016, i locali adiacenti al bene compravenduto, come deposito per la propria attività e sosteneva gli esborsi dell'utenza dell'energia elettrica. Nel 2018, fissava presso i citati locali, la sede operativa dell' dove teneva un laboratorio teatrale e, dopo la nascita del suo Controparte_4 secondo figlio, decideva di acquistare l'immobile, dovendo però attendere la fine del gennaio
2021 perché nel frattempo il bene era stato concesso in locazione ad un terzo. Con riguardo al prezzo, ha evidenziato che sarebbe l'importo indicato da un geometra, tale SS MA di Forlì, che aveva già incaricato nell'anno 2019 della redazione di una perizia estimativa (€ 78.550,00).
Ciò premesso, con verbale di conciliazione ex art. 185 c.p.c. del 19.02.2024, veniva recepito l'accordo denominato “Atto di transazione-conciliazione” e dichiara la conciliazione della lite con conseguente cessazione della materia del contendere nei limiti della domanda revocatoria avverso l'atto di compravendita immobiliare del 16.11.2020, con prosecuzione della causa relativamente alla domanda revocatoria avverso l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, disponendo l'estromissione della controparte di cui alla costituzione Controparte_3 dell'8.2.2023, con compensazione delle spese di lite nel relativo rapporto processuale. Con note in atti, le parti hanno fatto presente che è cessata la materia del contendere anche rispetto alla residua domanda ed hanno chiesto di emettere pronuncia di estinzione, con cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale.
La richiesta congiunta delle parti può essere accolta, vertendo in materia di diritti disponibili, e si dispone come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere anche relativamente alla restante domanda revocatoria avverso l'atto costitutivo del fondo patrimoniale;
compensa le spese di lite nei residui rapporti processuali;
ordina la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali, ponendo le relative spese a carico esclusivo di (in conformità all'accordo delle parti) e segnatamente P_ dispone la cancellazione delle seguenti trascrizioni: -domanda di annotazione: Registro generale n.
12014, Registro particolare n. 1467, presentazione n. 2 del 23/06/2022; -domanda di annotazione: Registro generale n. 12013, Registro particolare n. 1466 presentazione n. 1 del
23/06/2022; - Nota di trascrizione: Registro generale n. 10930, Registro particolare n. 7679, presentazione n. 10 del 09/06/2022; - Domanda di annotazione: Registro generale n. 10956,
Registro particolare n. 1542, presentazione n. 18 del 21/06/2023; - Nota di trascrizione: Registro generale n. 10254, Registro particolare n. 7283, presentazione n. 3 del 09/06/2023.
Si comunichi.
Forlì, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Picci