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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 5058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5058 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18665/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18665/2024
Oggi 3 Luglio 2025, tramite note scritte, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. SALCE Parte_1 ETTORE, che precisa le conclusioni come da note depositate;
per nessuno. Controparte_1 Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18665/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SCARPA CARLO e dell'avv. SALCE ETTORE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 contumace
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli note sostitutive d'udienza. Per l'attrice:
“Nel merito, in via principale:
- previo accertamento dell'inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della CONVENUTA, anche per i motivi tutti esposti in narrativa, condannare la stessa al pagamento in favore dell'ATTRICE, a titolo di corrispettivo, della somma di euro 40.425,57 (non imponibili Iva ex art.
8-bis primo comma D.p.r. n. 633/1972 come da indicazione contenuta nelle relative fatture azionate), o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora, anche anatocistici, ex D.Lgs. n. 231/2002 o comunque nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
- con vittoria di compensi e spese, anche per l'invito alla negoziazione assistita da avvocati, ivi compreso rimborso forfettario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo, attiva nel settore delle forniture navali, Parte_2 citava la convenuta società di diritto norvegese attiva nel settore Controparte_1 delle forniture navali integrate, sostenendo che, nel corso dell'anno 2021, avrebbe Parte_1 effettuato a favore di una serie di forniture di beni di diverse quantità e qualità, che CP_1 CP_1 avrebbe poi impiegato nelle forniture e lavorazioni sulle navi ormeggiate presso Fincantieri, nel porto pagina 2 di 4 di Trieste. Per tal motivo, le forniture sarebbero state consegnate presso il porto di Trieste, come attestato dai vari documenti di trasporto. Tuttavia, sarebbe rimasta inadempiente alle correlate CP_1 obbligazioni di pagamento, accumulando, verso fine dicembre 2021, un debito complessivo scaduto di euro 56.170,81 (non imponibili Iva), oltre interessi di mora, come risultante dalle fatture elencate analiticamente nell'atto di citazione.
Il suddetto debito non sarebbe stato contestato da che, dinanzi ai solleciti di , CP_1 Parte_1 lo avrebbe riconosciuto, scusandosi per il ritardo e giustificandosi con la necessità di ottenere un'estensione di credito da parte delle banche.
L'attrice concludeva, quindi, come sopra riportato.
La ocnvenuta rimaneva contumace.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rinviata all'odierna discussione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui parte attrice ribadiva le medesime conclusioni, precisando l'ammontare degli interessi moratori maturati.
***
Trattenuta la causa in decisione, si conferma il corretto radicamento del giudizio innanzi a questo Tribunale, in forza della giurisdizione stabilita dai criteri di collegamento previsti dalla Convenzione di Lugano riveduta nel 2007 (Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), in particolare dal criterio della competenza speciale in materia di vendita, stabilito all'art. 5 n. 1 lett. b) primo alinea, secondo cui “nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. Nel caso di specie, come risulta dai vari DDT (doc. 8), i beni sono stati consegnati a Trieste.
La competenza del Tribunale di Venezia, d'altronde, sussiste in forza del cd. forum contractus, ex art. 20 c.p.c, in quanto è presso la propria sede di Venezia che l'ATTRICE ha ricevuto le accettazioni da parte della CONVENUTA alle varie offerte inviate 2;
Il rapporto sostanziale di fornitura tra l'ATTRICE e la CONVENUTA è disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1980 che, all'art. 53, prevede l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo.
Nel merito, è documentalmente provato che abbia regolarmente fornito le merci Parte_1 (come da DDT in Doc. 8) e, quindi, deve riceverne il corrispettivo. Peraltro, le forniture non sono contestate da che, anzi, ha riconosciuto espressamente il debito, promettendone il pagamento CP_1 (Doc. 4).
Dedotti i pagamenti parziali, che sono seguiti, come allegato dall'attrice, residua a tutt'oggi un credito dell'attrice per euro 40.425,57 (non imponibili Iva), oltre interessi dal dovuto al saldo.
L'ammontare degli interessi, trovando applicazione la legge italiana e trattandosi di pagamenti commerciali, va calcolato ex D.Lgs. n. 231/2002 nonché, in ogni caso, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, ex combinato disposto di cui all'art. 1284 IV co. c.c. e al D.Lgs. n. 231/2002, per un ammontare, alla data dell'udienza di pc e discussione, di euro 15.317,73, oltre a quelli maturati e maturandi successivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di corrispettivo, della somma di euro 40.425,57 (non imponibili Iva ex art.
8-bis primo comma D.p.r. n. 633/1972 come da indicazione contenuta nelle relative fatture azionate), oltre interessi di mora, anche anatocistici, pagina 3 di 4 ex D.Lgs. n. 231/2002 o comunque nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.c. e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, liquidati sino alla data del 3.07.2025 in euro15.317,73, cui vanno aggiunti quelli maturati e maturandi successivamente;
2) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre euro 2.287,00 per esborsi, i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18665/2024
Oggi 3 Luglio 2025, tramite note scritte, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. SALCE Parte_1 ETTORE, che precisa le conclusioni come da note depositate;
per nessuno. Controparte_1 Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18665/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SCARPA CARLO e dell'avv. SALCE ETTORE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 contumace
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli note sostitutive d'udienza. Per l'attrice:
“Nel merito, in via principale:
- previo accertamento dell'inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della CONVENUTA, anche per i motivi tutti esposti in narrativa, condannare la stessa al pagamento in favore dell'ATTRICE, a titolo di corrispettivo, della somma di euro 40.425,57 (non imponibili Iva ex art.
8-bis primo comma D.p.r. n. 633/1972 come da indicazione contenuta nelle relative fatture azionate), o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora, anche anatocistici, ex D.Lgs. n. 231/2002 o comunque nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
- con vittoria di compensi e spese, anche per l'invito alla negoziazione assistita da avvocati, ivi compreso rimborso forfettario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo, attiva nel settore delle forniture navali, Parte_2 citava la convenuta società di diritto norvegese attiva nel settore Controparte_1 delle forniture navali integrate, sostenendo che, nel corso dell'anno 2021, avrebbe Parte_1 effettuato a favore di una serie di forniture di beni di diverse quantità e qualità, che CP_1 CP_1 avrebbe poi impiegato nelle forniture e lavorazioni sulle navi ormeggiate presso Fincantieri, nel porto pagina 2 di 4 di Trieste. Per tal motivo, le forniture sarebbero state consegnate presso il porto di Trieste, come attestato dai vari documenti di trasporto. Tuttavia, sarebbe rimasta inadempiente alle correlate CP_1 obbligazioni di pagamento, accumulando, verso fine dicembre 2021, un debito complessivo scaduto di euro 56.170,81 (non imponibili Iva), oltre interessi di mora, come risultante dalle fatture elencate analiticamente nell'atto di citazione.
Il suddetto debito non sarebbe stato contestato da che, dinanzi ai solleciti di , CP_1 Parte_1 lo avrebbe riconosciuto, scusandosi per il ritardo e giustificandosi con la necessità di ottenere un'estensione di credito da parte delle banche.
L'attrice concludeva, quindi, come sopra riportato.
La ocnvenuta rimaneva contumace.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rinviata all'odierna discussione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui parte attrice ribadiva le medesime conclusioni, precisando l'ammontare degli interessi moratori maturati.
***
Trattenuta la causa in decisione, si conferma il corretto radicamento del giudizio innanzi a questo Tribunale, in forza della giurisdizione stabilita dai criteri di collegamento previsti dalla Convenzione di Lugano riveduta nel 2007 (Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), in particolare dal criterio della competenza speciale in materia di vendita, stabilito all'art. 5 n. 1 lett. b) primo alinea, secondo cui “nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. Nel caso di specie, come risulta dai vari DDT (doc. 8), i beni sono stati consegnati a Trieste.
La competenza del Tribunale di Venezia, d'altronde, sussiste in forza del cd. forum contractus, ex art. 20 c.p.c, in quanto è presso la propria sede di Venezia che l'ATTRICE ha ricevuto le accettazioni da parte della CONVENUTA alle varie offerte inviate 2;
Il rapporto sostanziale di fornitura tra l'ATTRICE e la CONVENUTA è disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1980 che, all'art. 53, prevede l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo.
Nel merito, è documentalmente provato che abbia regolarmente fornito le merci Parte_1 (come da DDT in Doc. 8) e, quindi, deve riceverne il corrispettivo. Peraltro, le forniture non sono contestate da che, anzi, ha riconosciuto espressamente il debito, promettendone il pagamento CP_1 (Doc. 4).
Dedotti i pagamenti parziali, che sono seguiti, come allegato dall'attrice, residua a tutt'oggi un credito dell'attrice per euro 40.425,57 (non imponibili Iva), oltre interessi dal dovuto al saldo.
L'ammontare degli interessi, trovando applicazione la legge italiana e trattandosi di pagamenti commerciali, va calcolato ex D.Lgs. n. 231/2002 nonché, in ogni caso, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, ex combinato disposto di cui all'art. 1284 IV co. c.c. e al D.Lgs. n. 231/2002, per un ammontare, alla data dell'udienza di pc e discussione, di euro 15.317,73, oltre a quelli maturati e maturandi successivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di corrispettivo, della somma di euro 40.425,57 (non imponibili Iva ex art.
8-bis primo comma D.p.r. n. 633/1972 come da indicazione contenuta nelle relative fatture azionate), oltre interessi di mora, anche anatocistici, pagina 3 di 4 ex D.Lgs. n. 231/2002 o comunque nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.c. e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, liquidati sino alla data del 3.07.2025 in euro15.317,73, cui vanno aggiunti quelli maturati e maturandi successivamente;
2) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre euro 2.287,00 per esborsi, i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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