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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43209/23 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 1.11.24 e vertente
TRA (C.F. ), difesa dagli avv.ti Aurelio Ciciarelli Parte_1 C.F._1
e Daniele Cicero OPPONENTE E
AVV. CARLINI FRANCO C.F. , difeso in proprio ex art. 86 C.F._2 cpc OPPOSTO CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello
pagina 1 di 4 dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014).
Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 11672/2023 del 07.07.23 r.g.n. 27646/2023 del Tribunale di Roma con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 42.534,60, oltre interessi come da domanda, nonchè compensi e spese del procedimento monitorio, in favore di controparte, in virtù di n. 7 cambiali insolute.
A sostegno della propria opposizione, deduceva due motivi di opposizione, Pt_1 ovvero la prescrizione dell'azione cambiaria esercitata dall'odierno opposto, nonché l'inammissibilità della domanda e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo. Si è costituita la parte opposta, contestando le argomentazioni avversarie.
Ciò premesso, va sottolineato come emerga dai documenti la emissione, in data 19.03.2014, da parte di di n. 7 cambiali, ciascuna dell'importo di € 6.000,00, in Pt_1 favore della Società Governo Nuovo S.r.l.; successivamente, la società girava le cambiali al Sig. il quale, a sua volta, girava e cedeva i 7 titoli Persona_1 in favore dell'avv. Carlini, quale pagamento di attività professionale.
Le predette cambiali risultano tutte scadute e insolute e la prima di queste anche protestata. Emerge, poi, che contro sia stato incardinato il pignoramento Parte_1 immobiliare n. RGE 1554/2017, presso il Tribunale di Roma, dichiarato improcedibile in data 12.10.2021 (all. n. 2 fascicolo monitorio), in quanto il G.E. riteneva la procedura antieconomica ed il prezzo di vendita insufficiente a soddisfare i crediti azionati dalla procedura, tra cui quello dell'opposto, il quale spiegava due interventi ex art. 499 c.p.c. all'interno della predetta procedura pagina 2 di 4 esecutiva, rispettivamente, in data 30.10.2018, per la cambiale protestata e, in data 18.10.2019, per le altre 6 cambiali.
Ciò premesso, quanto alla eccezione di prescrizione si deve concordare con il creditore sul fatto che l'effetto interruttivo permanente della procedura esecutiva si conservi anche nel caso di mancato raggiungimento dello scopo non attribuibile alla condotta del creditore procedente, come appunto nel caso di specie;
come, infatti, affermato dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 8217/2021: “La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943, primo comma, cod. civ.), e che a questo atto l'art. 2945, secondo comma, cod. civ., ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. 07/05/2020, n. 8644; 09/05/2019, n. 12239; 13/02/2017, n. 3741; 06/06/2002, n. 8219; 25/03/2002, n. 4203; 07/12/1985, n. 6165). Ciò si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, «quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza
o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili» (Cass. n. 12239 del 2019, cit.; Cass. n. 4203 del 2002, cit., pag. 17). Come è stato condivisibilmente evidenziato la ratio, nella logica della disciplina della prescrizione, risiede nella considerazione che, quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto;
mentre, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., quando quel processo si chiuda per mancanza d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo. In questo senso gli arresti appena richiamati distinguono l'estinzione tipica, che si correli a condotte inattive, inerziali o, come logico, rinunciatarie, da quella c.d. atipica, che si sostanzi, come anticipato, in un'inidoneità a proseguire il processo esecutivo per impossibilità oggettiva di raggiungere il suo scopo, come nelle ipotesi di perdita del bene o mancanza di attivo. Da qui il principio, affermato da Cass. n. 12239 del 2019, cit., secondo cui «in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, cod. proc. civ., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., l'effetto stesso resterà istantaneo». Pertanto, la azione cambiaria non potrà ritenersi prescritta, il credito dovrà ritenersi accertato, la opposizione sarà respinta e le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per la fase di studio e pagina 3 di 4 introduttiva, nonché minimi per quella istruttoria, limitata allo scambio di memorie, e decisionale, vista la assenza di questioni nuove e complesse da inserire nelle comparse conclusive, rispetto agli atti introduttivi.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- rigetta la opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida ex DM 55/14 in euro 5.261,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori.
Roma, 9.1.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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