Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2551/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 10.04.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Loddo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Jasmine Asaad ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 13.05.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1.- Regime di affidamento della figlia minore
La figlia minore è affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1 presso l'abitazione coniugale, sita in Sesto San Giovanni, viale Marelli 79 e con collocamento prevalente presso la madre.
Si prevede un esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della stessa, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Restano fermi eventuali diversi accordi tra le parti.
2.- Contributo al mantenimento della figlia minore
A titolo di contributo al mantenimento della figlia, il signor corrisponderà alla moglie un CP_1 assegno pari ad € 200,00 mensili, con decorrenza dal mese in cui avrà lasciato l'abitazione coniugale.
La somma sarà corrisposta in via anticipata, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità e sarà soggetta alla Pt_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
2.1.- Le spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche), come definite dal Protocollo del Tribunale di Monza allegato al ricorso, che costituisce parte integrante dello stesso, saranno ripartite in pari misura tra i genitori.
2.2.- L'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_1
3.- Casa coniugale
La casa coniugale, sita a Sesto San Giovanni, via Marelli 79, in comproprietà tra i coniugi, sarà assegnata alla signora che l'abiterà con la figlia. Pt_1
Fino al trasferimento immobiliare di cui al punto 4.1, le spese condominiali ordinarie saranno a carico della signora mentre le eventuali spese condominiali straordinarie, seguendo il Pt_1
regime di proprietà, saranno da ripartirsi in pari misura tra i coniugi.
Il signor ha già lasciato la casa coniugale a far tempo dal 1° marzo 2025. Provvederà a CP_1
consegnare le chiavi degli immobili alla firma del ricorso.
Egli, entro la fine del mese di aprile, asporterà dalle predette abitazioni i propri effetti personali.
4.- Altre statuizioni economiche
Nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti patrimoniali e a definizione di ogni eventuale diritto o pretesa, i coniugi concordano quanto segue:
a) patrimonio immobiliare
4.1 il signor si impegna a trasferire, verso il pagamento del corrispettivo di € 80.000,00 (€ CP_1
ottantamila/00) a mezzo di atto notarile che verrà formalizzato entro un mese dalla sentenza di separazione, alla signora che si impegna ad accettare, la propria quota del 40% di Parte_1 piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Sesto San Giovanni, viale Ercole Marelli 79, come catastalmente individuato ed indicato in sede di ricorso;
le parti convengono che le agevolazioni fiscali relative alle ristrutturazioni dell'immobile rimangano in capo alla signora Pt_1
4.2.- Il signor si impegna altresì a trasferire alla signora che si impegna ad accettare, CP_1 Pt_1 la propria quota, pari al 50 % di piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Carisolo, come catastalmente censito in sede di ricorso, a fronte del corrispettivo di € 40.000,00 (quarantamila/00), sempre a mezzo di atto notarile che verrà formalizzato entro un mese dalla sentenza di separazione.
4.3.- Contestualmente ai predetti trasferimenti, la signora si accollerà i mutui relativi ad Pt_1
entrambe le abitazioni, con liberazione del signor . CP_1
4.4.- Il signor dà atto che il complessivo corrispettivo di € 120.000,00 è stato quantificato CP_1
tenendo conto degli importi complessivamente versati dalle parti, di ogni miglioria e/o modifica apportata agli immobili, arredi compresi, nonché degli oneri condominiali, imposte e tasse afferenti ai predetti immobili e pertanto dichiara di essere completamente soddisfatto e di non avere null'altro a pretendere in merito agli immobili sopra individuati ed alle loro pertinenze.
4.5.- Il versamento del corrispettivo verrà effettuato dalla signora in tre tranches nei termini Pt_1
seguenti:
- € 20.000 alla firma del ricorso;
- € 60.000,00 al rogito notarile;
- € 40.000,00 entro il 31 dicembre 2026.
Le spese notarili saranno a carico della signora Pt_1
4.6.- Le tasse e le imposte relativi ai predetti immobili saranno ripartite tra i coniugi in relazione al regime di proprietà (nella misura del 60% - 40 % per l'immobile sito a Sesto San Giovanni e nella misura del 50 % per l'immobile sito a Carisolo) sino all'atto di trasferimento delle proprietà.
I predetti trasferimenti sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale
(cfr. art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 e Corte Cost. 10 maggio 1999 n. 154) e verranno effettuati a mezzo di atto notarile che verrà formalizzato entro un mese dall'emissione della sentenza di separazione.
b) patrimonio mobiliare
5.- Le parti si impegnano entro due mesi dai trasferimenti immobiliari di cui al punto 4 a chiudere il conto corrente cointestato n. 00820842, acceso presso Le parti riconoscono che gli Parte_2
importi ivi accreditati (nonché le somme giacenti sul conto titoli ad esso correlato) sono di esclusiva spettanza della signora Pt_1
6.- I coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio per la figlia minore.
7.- Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione e/o causa in relazione alla loro vita matrimoniale e per ogni altra causa dedotta o deducibile.
I coniugi dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. Inoltre, la signora ut supra rappresentata e difesa, chiede che, pronunciata la sentenza Parte_1
di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127, comma 2, c.p.c., con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione per la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
-gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Cassano
D'Adda in data 05.09.2018;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cassano D'Adda per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 369, parte II, serie C);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 15.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti