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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
VG n. 165 / 2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23.1.25, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv.ti Roberto Dotti e Federico Dotti di Como
e
2) CP_2
nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Marzia Novelli di Roma
premesso che:
a) la coppia ha il seguente FIGLIO MINORE:
1) nato il [...] a [...] C.F. Parte_2 C.F._3
b) tra le parti è intervenuta precedente regolamentazione in forza di Decreto Definitivo del
12.6.2019 letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
- a parziale modifica delle pattuizioni concordate in sede di ricorso ex art. 337 ter c.c. ed a seguito dei motivi dedotti in narrativa del ricorso introduttivo si chiede di disporre in conformità alle seguenti conclusioni richieste congiuntamente dalle parti:
= rideterminare il contributo che dovrà versare il padre per il mantenimento del figlio - da versarsi sempre entro il 5 di ogni mese, a far tempo dal gennaio 2025 - nell'importo di 550,00 euro comprensivo dell'eventuale spesa per la mensa scolastica, indicizzato a far tempo dal marzo 2026;
= stabilire che i genitori dovranno concordare con due mesi di anticipo le date in cui il padre verrà
a trovare il figlio;
= consentire ad di trascorrere qualche giorno, oltre a quelli indicati nell'accordo, con il Pt_2
padre e sempre previo accordo dei genitori;
= confermare nel resto le condizioni di cui al ricorso congiunto ex art. 337 c.p.c. del 19.2.2019 ratificato dal Tribunale con provvedimento del 12.6.2019; sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte: 1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 10.4.2025 .
SI COMUNICHI
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23.1.25, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv.ti Roberto Dotti e Federico Dotti di Como
e
2) CP_2
nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Marzia Novelli di Roma
premesso che:
a) la coppia ha il seguente FIGLIO MINORE:
1) nato il [...] a [...] C.F. Parte_2 C.F._3
b) tra le parti è intervenuta precedente regolamentazione in forza di Decreto Definitivo del
12.6.2019 letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
- a parziale modifica delle pattuizioni concordate in sede di ricorso ex art. 337 ter c.c. ed a seguito dei motivi dedotti in narrativa del ricorso introduttivo si chiede di disporre in conformità alle seguenti conclusioni richieste congiuntamente dalle parti:
= rideterminare il contributo che dovrà versare il padre per il mantenimento del figlio - da versarsi sempre entro il 5 di ogni mese, a far tempo dal gennaio 2025 - nell'importo di 550,00 euro comprensivo dell'eventuale spesa per la mensa scolastica, indicizzato a far tempo dal marzo 2026;
= stabilire che i genitori dovranno concordare con due mesi di anticipo le date in cui il padre verrà
a trovare il figlio;
= consentire ad di trascorrere qualche giorno, oltre a quelli indicati nell'accordo, con il Pt_2
padre e sempre previo accordo dei genitori;
= confermare nel resto le condizioni di cui al ricorso congiunto ex art. 337 c.p.c. del 19.2.2019 ratificato dal Tribunale con provvedimento del 12.6.2019; sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte: 1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 10.4.2025 .
SI COMUNICHI
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao