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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti MASSIMO GUIDA ( ) e SALVATORE ZI ( , C.F._2 C.F._3
i quali lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
( ) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
( ), elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti ANGELA C.F._5
GARGIULO ( ) e GIUSEPPE RICCIO ( ), i quali li CodiceFiscale_6 C.F._7
rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTI nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/04/2025 le parti hanno concluso riportandosi alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore alla precedente udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2024 il ricorrente esponeva che, con sentenza di divorzio del
1 09/01/2019, le parti avevano concordato l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di
€ 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio TO (nato il [...]), all'epoca minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rilevava che i rapporti con il figlio, divenuto poi maggiorenne, si erano completamente interrotti a causa del disinteresse di quest'ultimo.
Rappresentava inoltre che il figlio percepiva un reddito da lavoro dipendente e, pertanto, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio TO, in subordine, la riduzione del suddetto assegno.
Con comparsa di risposta, depositata il 04/10/2024, si costituivano i resistenti (ex moglie e figlio maggiorenne) i quali, contestando le allegazioni di controparte, chiedevano, tenuto conto della momentanea percezione del reddito da lavoro da parte del figlio, la conferma dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore del figlio, non essendo ancora autonomo economicamente, e, in subordine, il riconoscimento di un'altra somma ritenuta equa dal Tribunale.
All'udienza di prima comparizione del 19/11/2024, il Giudice rel. confermava la disciplina vigente e, all'esito dell'udienza dell'11/04/2025, preso atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore alla precedente udienza (cfr. verbale del 25/03/2025), la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La proposta conciliativa è stata formulata nei seguenti termini: verserà al figlio Parte_1
maggiorenne TO un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili.
Il Tribunale dispone quindi in conformità alla proposta conciliativa formulata all'udienza del
25/03/2025 e accettata dalle parti all'udienza dell'11/04/2025.
Avuto riguardo alla natura e all'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della disciplina di divorzio, provvede in conformità alle condizioni indicate in motivazione e dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 11/04/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti MASSIMO GUIDA ( ) e SALVATORE ZI ( , C.F._2 C.F._3
i quali lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
( ) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
( ), elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti ANGELA C.F._5
GARGIULO ( ) e GIUSEPPE RICCIO ( ), i quali li CodiceFiscale_6 C.F._7
rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTI nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/04/2025 le parti hanno concluso riportandosi alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore alla precedente udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2024 il ricorrente esponeva che, con sentenza di divorzio del
1 09/01/2019, le parti avevano concordato l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di
€ 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio TO (nato il [...]), all'epoca minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rilevava che i rapporti con il figlio, divenuto poi maggiorenne, si erano completamente interrotti a causa del disinteresse di quest'ultimo.
Rappresentava inoltre che il figlio percepiva un reddito da lavoro dipendente e, pertanto, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio TO, in subordine, la riduzione del suddetto assegno.
Con comparsa di risposta, depositata il 04/10/2024, si costituivano i resistenti (ex moglie e figlio maggiorenne) i quali, contestando le allegazioni di controparte, chiedevano, tenuto conto della momentanea percezione del reddito da lavoro da parte del figlio, la conferma dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore del figlio, non essendo ancora autonomo economicamente, e, in subordine, il riconoscimento di un'altra somma ritenuta equa dal Tribunale.
All'udienza di prima comparizione del 19/11/2024, il Giudice rel. confermava la disciplina vigente e, all'esito dell'udienza dell'11/04/2025, preso atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore alla precedente udienza (cfr. verbale del 25/03/2025), la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La proposta conciliativa è stata formulata nei seguenti termini: verserà al figlio Parte_1
maggiorenne TO un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili.
Il Tribunale dispone quindi in conformità alla proposta conciliativa formulata all'udienza del
25/03/2025 e accettata dalle parti all'udienza dell'11/04/2025.
Avuto riguardo alla natura e all'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della disciplina di divorzio, provvede in conformità alle condizioni indicate in motivazione e dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 11/04/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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