Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione III civile
R.G. 3282/2023
All'udienza collegiale del giorno 14/01/2025 ore 10:30
dott.ssa Cecilia De Santis presidente dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio consigliere relatore dott. Biagio Roberto Cimini consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MALANDRUCCO UMBERTO MARIA Avv. Chiara Coletti in sost.
Appellato/i
CP_1
Il difensore dell'appellante si riporta alle conclusioni dell'atto di appello e alle note depositate.
Chiede la decisione della causa.
La Corte, visto l'art. 281 sexies c.p.c., decide a fine udienza.
IL FUNZIONARIO UPP LA PRESIDENTE
Giulia Angelini Dott.ssa Cecilia
De Santis
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
1
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3282 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
Avv. MALANDRUCCO UMBERTO MARIA
e
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 135 del 2023 con cui il Tribunale di Latina ha deciso l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...] che aveva richiesto di dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore CP_1 di procedere ad esecuzione forzata e dichiarare la Parte_1 nullità del pignoramento presso terzi per cui è causa promosso da Pt_2 quale mandataria di
[...] Parte_1
A conforto dell'opposizione, aveva dedotto: “1. usurarietà ex art. 644 c.p. e 1815 c.c. del contratto di mutuo;
2. illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 69.240,56 del cessionario quale società di cartolarizzazione dei crediti ex L. 130/1999; 3. carenza di titolarità del rapporto dal lato attivo - difetto di titolarità del credito azionato.; 4. illegittimità della richiesta di interessi superiori al tasso legale per estinzione del rapporto di mutuo;
5. Prescrizione del credito”. Il Tribunale ha statuito quanto segue: “(omissis) - in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che parte opposta ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in ordine alle somme oggetto di precetto, ad eccezione dell'importo di € 23.164,35,
- rigetta per il resto l'opposizione,
- compensa le spese di lite e di CTU in ragione di 1/3,
- condanna, per i restanti 2/3, l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta he liquida, in € 2.000,00 per la fase Parte_2 di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria e 2.500,00 per la fase decisoria oltre iva, spese generali e c.p.a”. Parte appellata ha optato per la contumacia. La causa, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c., viene decisa con lettura della sentenza a fine udienza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva che, poiché non hanno partecipato al giudizio i terzi pignorati (indicati nell'all. 6 all'atto di citazione in primo grado), il contraddittorio non può ritenersi integro. Va fatta applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533 del 2021 (seguita da altre dello stesso tenore) che ha stabilito quanto segue: “È avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza.
1.1. Sul piano sistematico, il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.). Tali obblighi staranno o cadranno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi "indifferente" per il terzo pignorato. Se il terzo infatti, dopo il pignoramento, adempisse la propria obbligazione nelle mani dell'originario creditore (che ha la veste di debitore esecutato) pagherebbe male, ma avrebbe per ciò solo interesse all'esito dell'accertamento dell'insussistenza del credito per cui si procede o dell'irregolarità della procedura. Se il terzo invece, dopo il pignoramento, adempisse la propria obbligazione nelle mani del creditore procedente in esecuzione di una ordinanza di assegnazione, nel caso di caducazione del pignoramento o di vizio procedurale avrebbe diritto alla ripetizione dell'indebito soggettivo, diritto attribuitogli dall'art. 2033 c.c.. r R.G.N. 4582/19 Camera di consiglio del 19 febbraio 2021 Se poi il terzo pignorato decidesse di adempiere la propria obbligazione nelle mani del creditore procedente prima ancora della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, avrebbe interesse all'esito dell'opposizione: il rigetto di questa, infatti salvaguarderebbe l'efficacia liberatoria del suddetto pagamento. Lo stesso dicasi nelle ipotesi in cui il terzo, dopo il pignoramento e dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, venisse meno all'obbligo di pagamento nelle mani del creditore procedente: in tal caso, infatti, dall'esito dell'opposizione dipenderebbe la legittimità o l'illegittimità di tale condotta, e la conseguente esposizione del terzo all'esecuzione forzata, sulla base dell'ordinanza di assegnazione. In conclusione, se pure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva sussiste sempre, quale che dovesse l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento. Del resto, è quanto accade con ogni evidenza nella fattispecie in esame, in cui l'opposizione, che l'opponente assume non avere potuto proporre tempestivamente a causa della nullità della notifica, investe ab imis fundamentis la procedura esecutiva, sicché il suo eventuale accoglimento comporterebbe il travolgimento di quella e, con essa, di tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione e della legittimità dei pagamenti su quelli fondati, con
3 inevitabile diritto alla ripetizione.
1.2. Sul piano della semplicità, questa Corte ha ripetutamente affermato che, dinanzi a norme processuali ambigue o suscettibili di essere interpretate in più modi, tutti consentiti dalla lettera della legge, l'interprete ha il dovere di preferire l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo. Una diversa interpretazione, infatti, contrasterebbe sia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sia con quello sovranazionale del giusto processo (art. 6 CEDU, in quanto richiamato dall'art. 6 TUE). (it R.G.N. 4582/19 Camera di consiglio del 19 febbraio 2021 Contrasterebbe col primo, perché la nimia subtilitas nell'interpretazione delle norme processuali fomenta le liti, spiazza i litiganti e prolunga, per conseguenza, la durata dei processi. Contrasterebbe col secondo, perché tanto la Corte EDU, quanto la Corte di giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare l'art. 6 CEDU hanno ripetutamente affermato che possono dirsi coerenti con l'art. 6, § 1, della CEDU, solo le interpretazioni delle norme processuali che siano chiare ed univoche (ex multis, Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06; pronunce richiamate dalla giurisprudenza di legittimità, fin da Cass. ord. 07/12/2016, n. 25074, nonché, a Sezioni Unite, da Cass. Sez. U. 25/03/2019, n. 8312, ovvero Cass. Sez. U. 30/01/2020, n. 2089).
1.3. Infine, sul piano della coerenza, è doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria. Il problema di cui si discorre venne affrontato per la prima volta da Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 09/07/1969, Rv. 342086 - 01, e risolto nel senso che il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione tutte le volte che in esso si discuta della "validità e congruità della forma di pignoramento adottata" (nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 3899 del 07/09/1977, Rv. 387590 - 01). Si ammise, poi, che il terzo pignorato potesse intervenire volontariamente nel processo oppositivo tutte le volte che vi avesse un interesse: ma la definizione di tale "interesse" venne concepita in modo così ampio, da farvi rientrare praticamente tutte le più frequenti ipotesi astrattamente concepibili. Si è, così, ammesso l'intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate (Sez. 1, Sentenza n. 1968 del 09/07/1973, Rv. 365073 - 01) o di "sostenere le ragioni dell'opponente" r R.G.N. 4582/19 Camera di consiglio del 19 febbraio 2021 (Sez. 3, Sentenza n. 249 del 13/01/1983, Rv. 425068 - 01); e se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l'opposizione abbia ad oggetto l'invalidità del pignoramento (Sez. 3, Sentenza n. 9571 del 01/10/1997, Rv. 508411 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 493 del
15/01/2003, Rv. 559748 - 01) o l'illegittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia di esso (Sez. 3, Sentenza n. 9527 del 22/12/1987, Rv. 456603 -
4 01; Sez. 3, Sentenza n. 2423 del 26/03/1990, Rv. 466148 - 01); la validità dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva provveduto su una richiesta di sequestro conservativo di crediti del debitore esecutato (Sez. 3 - , Sentenza n. 3899 del 17/02/2020, Rv. 656901 - 01); la validità dell'ordinanza di assegnazione di crediti di mantenimento di figlio minorenne (Sez. 3 - , Sentenza n. 10813 del 05/06/2020, Rv. 657920 - 01). Il breve excursus che precede svela come la giurisprudenza di questa Corte abbia talmente allargato il novero delle ipotesi di necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione, da imporre la conclusione che tale partecipazione costituisca per diritto vivente la regola, e non l'eccezione. Dire, infatti, che il terzo "di regola" non è litisconsorte necessario salvo che abbia un interesse;
e definire poi questo
"interesse" in termini così ampi da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti, è conclusione non coerente con la logica formale e con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente gli interpreti si attendono da questa Corte, ai sensi dell'art. 65 ord. giud. Coerenza e chiarezza impongono dunque di superare la massima tralatizia di cui sopra e constatare l'avvenuta emersione, quale jus receptum, del principio per cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., nelle opposizioni esecutive.
1.4. Al riguardo, la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all'integrazione del contraddittorio (così già Sez. 3, cAi R.G.N. 4582/19 Camera di consiglio del 19 febbraio 2021 Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326 - 01, in seguito sempre conforme: Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/05/1967, Rv. 327303 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/05/1973, Rv. 364263 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/06/1999, Rv. 527811 - 01; Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/07/2000, Rv. 538672 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23572 del 17/10/2013, Rv. 628729 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 - 01).”. Conseguentemente la causa va rimessa al Tribunale di Latina, ex art. 354 c.p.c. Le spese di lite del primo grado, stante il rilievo officioso del difetto di contraddittorio, vanno compensate. Nulla sulle spese del presente grado attesa la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al Tribunale di Latina. Compensa le spese di lite del primo grado. Nulla sulle spese del presente grado.
Il P residente
5 Il Consigliere estensore
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