Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOPO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 149/2025 del Ruolo Generale, avente ad oggetto
“contestazione avverso il rendiconto del curatore”, riservato in decisione all'udienza camerale del 13-5-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10-10-2022 a decorrere dal 1-1-2023, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31-10-2024, n. 164, in vigore dal 26-11-2024, tra avv. Molinari Fernando ( ), rappresentato e difeso, C.F._1 giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Rosanna Coluzzi ( ), presso il C.F._2 cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla via del Gallitello 116/i reclamante e e del socio Controparte_1 accomandatario (RF del Tribunale di Potenza, CP_1 C.F._3
), con sede in Potenza, alla via F. Filzi, in perdona del Curatore P.IVA_1 fallimentare avv. Stefano Zotta, rappresentata e difesa, giusta provvedimento del GD del 13-3-2025, nonché procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Francesco Bonito Oliva ( ), presso il cui studio elettivamente C.F._4 domiciliano in Potenza, alla via Giuseppe Mazzini 165 reclamata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso depositato il 3-3-2025, l'avv. Molinari Fernando, già Curatore del Fallimento – e del Controparte_1 CP_1 socio accomandatario ha proposto reclamo ai sensi degli CP_1 articoli 26 e 116 LF avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n.
1
2025, di non approvazione del conto, depositato il 13-3-2024 dall'avv. Molinari Fermando quale Curatore del Fallimento in epigrafe, dichiarato dal Tribunale di Potenza con sentenza del 30-11-2000; ciò in accoglimento del ricorso proposto il 8-1-2025 dal Curatore avv. Zotta Stefano, subentrato all'attuale reclamante, a seguito di revoca dalla nomina a Curatore, in forza di provvedimento del 28-3-2024; ha condannato altresì il Tribunale il Curatore revocato alla rifusione delle spese in favore del , CP_1 liquidate in € 545,00 per esborsi € 5.810,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, iva e ca. Evidenziava il Curatore avv. Zotta Stefano condotte negligenti poste in essere del Curatore revocato, atte a cagionare un deprezzamento quantomeno potenziale agli immobili, ovvero: la omessa ricerca dell'esistenza di rapporti bancari ante fallimento;
l'eccessivo intervallo tra l'apertura della procedura concorsuale e l'ultimazione delle procedure di vendita immobiliare;
la percezione, nel corso della procedura, da parte del fallito della pensione e l'apertura di un conto corrente senza CP_1 alcuna autorizzazione degli organi della procedura;
l'anomalia della vendita immobiliare del 9-10-2003. Ha ritenuto il Tribunale la fondatezza delle contestazioni formulate dal Curatore avv. Zotta Stefano, osservando in particolare: quanto alla deduzione del Curatore revocato di avere effettuato le ricerche presso gli istituti bancari con richieste orali, posto che la legge fallimentare vecchio rito non obbligava ad avanzare richieste scritte alle banche, come,
“in base a criteri di ordinaria diligenza e prudenza è normale che un professionista, quando effettua delle attività, si premuri di documentarle, per cui rientra in una prudente gestione presentare istanze scritte agli istituti di credito e acquisirne la risposta scritta”; né era provato che il Curatore revocato avesse svolto gli adempimenti preliminari (l'individuazione dei conti correnti del fallito) fondamentali per lo svolgimento dell'incarico; quanto alla deduzione del Curatore revocato che la durata della procedura era stata determinata dalla lentezza dei professionisti delegati alla vendita, come anche sotto questo aspetto l'azione del Curatore revocato, alla luce della stessa ricostruzione dallo stesso operata, non fosse stata improntata ai necessari canoni di speditezza e diligenza che sono previsti dalle norme fallimentari;
quanto alla deduzione del Curatore revocato circa la inesistenza di un onere legale ad attivarsi per accertare se il fallito avesse iniziato o meno a percepire la pensione, mentre v'è l'obbligo del fallito di comunicare al Curatore la percezione dell'emolumento, come “in base a criteri di ordinaria diligenza, in caso di fallimento di una persona fisica, soprattutto in presenza di una procedura di così lunga durata, è normale che il professionista verifichi quali fonti di reddito abbia il fallito, senza attendere che sia il fallito stesso a comunicarle”, richiedendo l'accertamento il solo inoltro di una
2 richiesta all'INPS, senza che la responsabilità del Curatore sia elisa dalla circostanza che l'Istituto ha versato la pensione quand'anche a conoscenza della pendenza della procedura fallimentare;
quanto alle anomalie della vendita del 9-10-2003, giusta rogito per Notaio
, trascritto il 7-11-2003 – secondo il Curatore avv. Zotta Persona_1
Stefano non adeguatamente evidenziate e valutate all'epoca del perfezionamento, stante la carenza di prova dell'effettivo versamento della caparra confirmatoria di £ 120.000.000 da parte della promissaria acquirente
, laddove nel preliminare del 20-2-97 e nel successivo Parte_1 accordo del 19-2-2020 non era stata indicata la modalità di versamento della caparra, in disparte delle sole 2 quietanze a firma del fallito prodotte da
–, come tali elementi avrebbero dovuto indurre il Parte_1
Curatore revocato a ritenere non documentata con atti opponibili alla procedura il pagamento della caparra, nonché a sciogliersi dal preliminare (in forza del quale aveva promesso di vendere a CP_1 Parte_1
un immobile in Potenza per £ 350.000.000, oltre ½ di un terreno in
[...]
Maratea per £ 20.000.000), e a porre in vendita il bene all'intero prezzo di
£ 430.000.000 stimato dal perito, una volta intervenuto il fallimento, ovvero al più a concludere con una vendita transattiva previo Parte_1 pagamento dell'intero prezzo;
laddove ai fini della responsabilità del Curatore restava irrilevante l'autorizzazione del Tribunale Fallimentare del
30-10-2002, in forza della quale il Curatore revocato era stato autorizzato alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento del 9-10-2003 in favore di del solo immobile in Potenza per il prezzo Parte_1 residuo di € 129.114,00 (pari a £ 250.000.000), nonché ad accettare la rinuncia da parte di al trasferimento della quota di ½ Pt_1 Parte_1 del terreno di Maratea. Il reclamante ha affidato il reclamo a 6 motivi, concludendo per il rigetto di tutte le contestazioni mossegli, per l'approvazione del conto di gestione del e la condanna della Curatela al pagamento delle spese dei due CP_1 gradi, con distrazione;
ha chiesto inoltre l'ammissione della prova orale sulla seguente circostanza: “Vero che di prassi l'avv. Fernando Molinari o chi per lui sollecitavano al Notaio i diversi adempimenti a mezzo telefonate”. Il Fallimento in epigrafe ha concluso per rigetto del reclamo, la conferma della impugnata sentenza e la condanna del reclamante al pagamento delle spese di lite. Il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo. All'esito della udienza camerale del 13-5-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Lamenta il reclamante carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, l'omesso esame della documentazione agli atti e l'errata ricostruzione dei fatti relativamente all'addebito:
3 della presunta mancata ricerca dell'esistenza di rapporti bancari e/o di contratti di conto corrente intestati ai soggetti dichiarati falliti nel periodo antecedente il fallimento, ribadendo di aver a tempo debito richiesto verbalmente informazioni ai singoli istituti di credito circa la esistenza di rapporti bancari intestati ai falliti, nonché la inesistenza di norme che imponessero comunicazioni scritte;
di conseguenza esso reclamante non potrebbe essere sanzionato, a distanza di 24 anni, per le modalità seguite;
dell'eccessiva lunghezza dei tempi della procedura, prospettando una ricostruzione asseritamente atta a dimostrare come i ritardi ritenuti dal primo giudice non sarebbero ascrivibili ad esso reclamante;
aggiunge come “a fronte di un'attività del Curatore quasi sempre caratterizzata dalla tempestività degli atti e/o delle comunicazioni, molti provvedimenti giudiziali sono stati emessi a distanza di mesi e anche di anni dalle richieste”, e come a ciò vanno aggiunte “la difficoltà incontrata per reperire i crediti, verificare l'effettiva esposizione debitoria, scartando le partite non regolari (per complessivi euro 691.000,00), i lunghi termini per portare a termine i giudizi instaurati dinanzi ai Tribunali di Potenza e di Matera, i tempi per dirimere le questioni con il con la , Controparte_2 CP_3 con il;
Controparte_4 della percezione dell'emolumento pensionistico da parte del fallito, sostenendo come “l'obbligo da parte del Curatore di verificare le fonti di reddito del fallito” sussisterebbe “certamente ma al momento iniziale della procedura”, laddove, “diversamente opinando, il Legislatore non avrebbe avvertito la necessità di prevedere invece un obbligo per il fallito di comunicare al Curatore la percezione dell'emolumento – proprio sul presupposto che il diritto a percepire tale emolumento può sorgere nel corso della procedura –, tant'è che il doloso tentativo di celare un'entrata di questo tipo al Curatore è passibile di valutazione ai sensi dell'art. 220 L.F.”. della prosecuzione del contratto preliminare di vendita del 20-02-1997, per essersi limitato a dare esecuzione a un ordine del Giudice (cui non poteva sottrarsi), giacché tenuto ad adempiere ai suoi doveri “con la semplice diligenza e non già con una diligenza qualificata come invece introdotta dalla riforma”; rivendica altresì il reclamante l'opportunità di dar corso al preliminare, evidenziando come un immobile simile a quello oggetto del preliminare era stato venduto “in sede di VII^ asta a soli €. 30.000,00”, laddove all'epoca era “legittimo rilasciare quietanza dell'avvenuto pagamento direttamente nell'atto notarile ove il Notaio attestava tale circostanza sicché non vi era motivo di dubitare dell'avvenuto pagamento della caparra”. Lamenta inoltre il reclamante che “non è stata fornita alcuna prova di un pregiudizio, anche solo potenziale, arrecato al patrimonio del fallito o alle ragioni dei creditori con conseguente difetto dell'interesse della Curatela ad impugnare il rendiconto”, laddove le contestazioni relative al conto della gestione devono essere dotate di concretezza e specificità, non possono
4 prender le mosse da giudizi ex post sulle scelte effettuate, devono enunciare le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate. Lamenta infine il reclamante la “punitiva” condanna alle spese in considerazione della delicatezza e complessità della vicenda sub judice. B) Il reclamo è infondato. B1 Relativamente al primo addebito, non scalfisce la formulazione del motivo la motivazione addotta in parte qua dal primo giudice, laddove merita condivisione quanto (tutt'altro che contraddittoriamente) opposto dalla Curatela, ovvero come non sono in contestazione le modalità con cui il reclamante “avrebbe chiesto le informazioni agli istituti di credito, ma si contesta l'avere omesso totalmente tale doverosa attività”; sicché “il problema non concerne le modalità di esecuzione delle indagini presso gli istituti di credito ma la mancanza di elementi che dimostrino l'effettiva esecuzione delle indagini stesse”. Peraltro, se il Curatore revocato ha ritenuto di svolgere le indefettibili verifiche in parola “nella forma che ha ritenuto più opportuna”, senza avvertire quantomeno la incontestabile utilità ed opportunità di
“precostituirsi delle prove documentali”, a fortiori si sottrae a censura la valutazione operata dal primo giudice in ordine alla ravvisata carenza di prova circa l'effettivo svolgimento di una attività di indagine la cui rilevanza nel quadro di una procedura concorsuale sembra finanche superfluo sottolineare. B2) Relativamente al secondo addebito, oppone efficacemente la Curatela come la durata abnorme della procedura (risalente al 2000) è ascrivibile
“almeno in buona parte alla negligenza dell'avv. Fernando Molinari”, laddove “una condotta diligente, infatti, a fronte di una procedura che si protraeva ingiustificatamente, avrebbe imposto l'esecuzione degli adempimenti di propria competenza con la massima sollecitudine ed una vigilanza continua e stringente sugli altri soggetti coinvolti (stimatori, delegati per la vendita, ecc.)”. Non senza soggiungere “che il curatore revocato, nel rendiconto depositato, nulla ha dedotto in ordine all'utilizzazione degli immobili nel ventennio intercorso tra la data del fallimento e la data di liquidazione degli stessi”, giacché “non viene chiarito, in particolare, chi e a quale titolo ha avuto la disponibilità degli immobili e per quale ragione dagli stessi non è stato tratta alcuna utilità per la procedura”. Si osserva come la stessa ricostruzione in fatto prospettata dal reclamante dà conto in realtà della fondatezza dell'addebito, e ciò, già in considerazione dell'oltremodo prolungato intervallo – ad onta del canone di speditezza che deve connotare le procedure concorsuali – tra il 28-6-2001 (data in cui il ha esercitato la surroga nella procedura esecutiva immobiliare CP_1
79/98, dichiarata improcedibile il 16-6-2002) e il 3-2-2003 (data dell'istanza del reclamante al GE di autorizzazione alla revoca della surroga), senza che possa attribuirsi significativo rilievo ai fini che qui occupano alle
5 circostanze che la Curatela era appresentata da un legale, che, come precisato dal reclamante, il GE non avesse provveduto in ordine alla istanza di vendita e che il fascicolo, smarrito nelle more, fosse stato ricostruito. È inoltre priva di pregio la deduzione che “allorquando il Curatore ebbe a depositare l'istanza finalizzata alla surroga nella procedura esecutiva immobiliare pendente, certamente non poteva prevedere le lunghe tempistiche di detta procedura”, in realtà più che ragionevolmente prevedibili, specie da un professionista, quale il Curatore fallimentare, normalmente munito di approfondita esperienza pratica ed elevate cognizioni tecniche. Privo di giustificazione è anche l'intervallo eccessivo di mesi 7 tra la cennata dichiarazione di improcedibilità e l'istanza di nomina di uno stimatore inoltrata dal reclamante al GD. Lo stesso reclamante peraltro ammette il ritardo con il quale solo in data 18-5-2007 ha trasmesso al Notaio
da esso reclamane sollecitato solo il 29-11-2007, la richiesta del GD Per_2 di integrazione documentale di cui al provvedimento del 15-3-2007, laddove non v'è chi non scorga il profilo di inammissibilità che infirma la richiesta istruttoria articolata al riguardo dal reclamante (peraltro solo in sede di impugnazione), nei termini, assolutamente generici, innanzi trascritti. Assume rilievo anche il più che considerevole intervallo tra il 14-10-2010 (data di comunicazione al nuovo Notaio delegato del provvedimento del GD di delega alla vendita) ed il sollecito operato dal reclamante solo l'8-2-2012, di estensione tale che la fondatezza dell'addebito neppure sarebbe esclusa dagli “innumerevoli solleciti telefonici” che il reclamante assume di avere inoltrato. Alcuna persuasiva spiegazione è stata fornita dal reclamante in ordine all'ulteriore rilievo del primo giudice circa i tempi eccessivamente dilatati, in assenza di iniziative medio tempore adottate del reclamante nei riguardi del Notaio , tra l'ordinanza di vendita del 29-6-2017 e la Per_3
VII^ asta del 30-11-2021, seguita da decreti di trasferimento sottoscritti solo tra il settembre e ottobre del 2022 (si rileva come il reclamante abbia prodotto corrispondenza intercorsa con detto Pubblico Ufficiale non anteriore all'ottobre del 2021). B3) Relativamente al terzo addebito, merita condivisione quanto efficacemente opposto dalla Curatela, ovvero come alcuna ragione sorregga gli assunti che “il curatore debba verificare le fonti di reddito del fallito solo al momento iniziale della procedura” e come “il curatore non sia tenuto ad effettuare accertamenti in considerazione della sussistenza di un obbligo, in capo al fallito, di comunicare la percezione della pensione”. In particolare,
“gli accertamenti che il curatore deve effettuare sono, infatti, sempre indipendenti dalle dichiarazioni che il fallito ritenga di rendere o di non rendere”, laddove, diversamente opinando, “si dovrebbe giustificare anche il curatore che ometta qualsiasi verifica sulla consistenza patrimoniale del fallito, fidandosi delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di audizione al momento dell'apertura della procedura”, non senza soggiungere come, in
6 ragione nella specie della età anagrafica del fallito, fosse prevedibile la titolarità in capo al medesimo di un trattamento pensionistico. A ben vedere, dalla prospettazione dello stesso reclamante è ragionevolmente inferibile la fondatezza dell'addebito, in particolare dalla allegazione del rateo dell'emolumento “per ben 12 anni di circa euro 880/900 euro mensili, importo molto vicino” – ovvero con tutta verosimiglianza quantomeno in parte indebitamente – a quello” – neppure precisato – “determinato dal Giudice Delegato che deve essere lasciato nella disponibilità del fallito”. Ad ogni modo, sempre lo stesso reclamante allega come con decorrenza dal gennaio del 2024, prima che intervenisse il provvedimento di revoca, il fallito ha percepito indebitamente il più elevato rateo mensile nella misura di € 1.041,59. B4) Relativamente al quarto addebito merita condivisione quanto efficacemente opposto dalla Curatela circa i fondati dubbi in ordine alla natura simulata del preliminare del 20-2-1997, “stipulato quando la società versava in conclamato stato di insolvenza”, stante segnatamente la carenza di prova “dell'effettivo versamento della somma di £ 120.000.000 a titolo di caparra al Sig. ”, in quanto si sconosce se “effettuato in CP_1 contanti e/o mediante assegni e/o mediante bonifici”. Il reclamante “con una condotta improntata anche solo all'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto quantomeno segnalare adeguatamente le criticità del contratto preliminare, così ponendo G.D. e T.F. nelle condizioni di compiere una valutazione adeguata della fattispecie”; e ciò, laddove, indipendentemente dalla normativa vigente ratione temporis, la semplice quietanza del venditore
“rilasciata dal soggetto poi dichiarato fallito non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento” (si segnala da ultimo Cass. 23973/23: in tema di fallimento, la quietanza atipica pattuita in contratto con il fallito in bonis non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., in quanto il Curatore, pur ponendosi, nell'esercitarne il diritto, nella stessa posizione del fallito, è una parte processuale diversa da quest'ultimo). In sintesi, la formulazione del motivo non è atta a contrastare la condotta, delineata dal primo giudice nei termini che precedono, cui avrebbe dovuto essere in realtà improntato il modus operandi del Curatore revocato. Né assumono consistenza le deduzioni del reclamante relative al prezzo ricavato alla cennata VII^ asta dalla alienazione – tuttavia, oppone il
, dopo un ventennio, a condizioni di mercato mutate – di un CP_1 immobile asseritamente simile – tuttavia, oppone il , in carenza CP_1 di affidabili elementi di valutazione in tal senso – a quello oggetto del preliminare, laddove anche in tal caso “se il secondo immobile fosse stato alienato tempestivamente la curatela avrebbe ricavato un prezzo notevolmente superiore a quello ricavato vent'anni dopo”. C) È appena il caso di rammentare la irrilevanza, ai fini esimenti, dell'eventuale autorizzazione resa al Curatore dal GD, la quale può semmai
7 rilevare ai fini di un eventuale concorso di responsabilità dell'organo giudiziale (Cass. 13597/2020: nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità del curatore con riferimento ai danni cagionati alla procedura nella gestione di una pratica di rimborso IVA, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto l'imprimatur del giudice delegato). Mette conto soggiungere come “il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 legge fall., la verifica contabile e l'effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della dedotta mala gestio" (Cass. 21653/2010). Ora, non è revocabile in dubbio né la concretezza e specificità degli addebiti ascritti al Curatore revocato (non risolvendosi gli stessi in un'enunciazione astratta delle attività cui il Curatore si sarebbe dovuto attenere, stante la puntuale indicazione delle vicende e dei comportamenti censurati, ciò che ha peraltro consentito la corretta individuazione della materia del contendere, oltre l'efficace esplicazione del diritto di difesa), né la potenzialità dannosa degli stessi, se non altro avuto riguardo alla alienazione di un immobile ad un prezzo inferiore a quello di stima (lo stesso reclamante precisa del resto come in realtà la promissaria acquirente Parte_1
“a sostegno delle proprie ragioni adduceva che l'immobile era stato
[...] sopravvalutato dal perito”, la cui valutazione, non attinta da specifiche contestazioni, ha con tutta verosimiglianza tenuto conto della dedotta necessità di sanatoria) e all'aver consentito al fallito di percepire in trattamento pensionistico (senza che rilevi dedotta la facoltà del Curatore di ottenere solo ora dall'INPS la “declaratoria di inefficacia ex art. 44 LF dei pagamenti dei ratei pensionistici per la parte eccedente il” – non precisato –
“limite fissato dal G.D. e conseguente pagamento degli stessi in suo favore”). D) È infondato anche il motivo afferente il governo delle spese, peraltro neppure specificamente censurato nel quantum, operato dal primo giudice in conformità al principio della soccombenza, nonché palesemente in carenza di elementi atti a consentire la compensazione anche in parte, ovvero delle prescritte gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., giusta la formulazione applicabile ratione temporis (art. 13, comma
1, del d.l. 132/2012, convertito con mod. nella legge 162/2014, sentenza della Corte Costituzionale 77/2018).
8 E) Pertanto, rigettato il reclamo, va per l'effetto confermata l'impugnata sentenza. F) Segue la condanna del reclamante alla rifusione delle spese del procedimento di reclamo in favore della costituita reclamata in epigrafe, liquidate in dispositivo avuto riguardo alla tabella 12 del d.m. 147/2022, allo scaglione fino a € 26.000,00 (valore indeterminabile modesto), nonché ai parametri minimi, stante la non complessità delle questioni affrontate. G) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall'avv. Molinari Fernando avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 326/2025, in composizione collegiale, pubblicata e comunicata il 20-2-2025, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna il reclamante alla rifusione in favore della reclamata in epigrafe della spese del procedimento di reclamo, liquidate in complessivi € 2.905,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012. Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27-5-2025
Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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