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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/01/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II^ Sezione Lavoro
Verbale di 1^ udienza
All'udienza del 12/01/24 davanti al Giudice, dott. Luca Redavid, è stata chiamata la causa n. 19331/23 RG vertente
TRA
.q. Parte_1 Parte_2
………………………………………………………………………………………….
CONTRO
CP_1
……………………………………………………………………………….…………
Alle ore 10,05 nessuno è comparso dinanzi al Giudice.
Il Giudice, dato atto, visto l'art. 429 c.p.c. rilevato che non vi è prova in atti dell'avvenuta notificazione del ricorso introduttivo e che la parte convenuta non si è costituita in giudizio ( come risulta dall'applicativo consolle del giudice alle ore 10,05), ritiene che a seguito dell'omessa notificazione del ricorso introduttivo debba dichiararsi l'improcedibilità o improseguibilità del giudizio in quanto si è prodotta una definitiva situazione di carenza del contraddittorio, non emendabile con l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 291 c.p.c. per il diverso caso della semplice nullità della notificazione e tale da imporre la definizione del giudizio con una pronuncia di mero rito, dichiarativa dell'improcedibilità. Infatti nel rito del lavoro la pendenza del giudizio e' determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza impedisce che si possa decidere sul merito della domanda. Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata l'improseguibilità o improcedibilità del giudizio, come, peraltro, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 20604/2008 sulla base della considerazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Non si deve provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa;
dichiara l'improseguibilità del giudizio. Nulla per le spese di lite.
Roma, 12/01/24
IL GIUDICE Luca Redavid