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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/09/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 9 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 2957/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “assegno mensile di assistenza “e vertente
T R A
, C.F. , rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo dall'Avv.to Loredana Trotta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia alla via Solferino n.18
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2025 , premesso che aveva promosso un Parte_1 ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter Persona_1 accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, la ricorrente esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445, bis co.4 c.p.c.; tanto premesso la adiva Parte_1 il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza sin dalla data della revoca del beneficio. Chiedeva infine di condannare, altresì, l' , in CP_1 persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese ed onorario del difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2 argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***********************
Il ricorso è infondato.
Lamenta la ricorrente che il CTU nominato in prime cure ha negato il beneficio richiesto pur in presenza di un grave quadro patologico capace di determinare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento totale delle pretese spiegate ed il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
La ricorrente ha censurato il giudizio del c.t.u. assumendo che questi ha valutato in modo riduttivo le patologie diagnosticate.
Questo giudicante, tuttavia, ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto della incidenza concreta delle patologie stesse. Le critiche della ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né da questa emerge un aggravamento delle condizioni rispetto a quelle diagnosticate dal consulente tecnico.
Non risulta infatti prodotta in questo grado di giudizio nuova documentazione sanitaria idonea a mutare il quadro esaminato dal primo Consulente ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni.
Deve ritenersi, quindi, che le critiche della ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico- legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.
All'esito della espletata consulenza questi ha affermato che la ricorrente è affetta da “Esiti di tiroidectomia totale (2019) per carcinoma papillifero (stadio PT1PN0), già sottoposto a terapia radio metabolica con iodio 131 in attuale ipotiroidismo. Artrosi del rachide in toto in presenza di discopatie multiple in sindrome fibromialgica. Rinocongiuntivite allergica. Sindrome ansiosa depressiva con associata cefalea tensiva”, ed ha concluso che la invalidità accertata non consente di ritenere raggiunti i requisiti per l'assegno mensile di assistenza, in quanto le infermità sopra dette riducono permanentemente la capacità lavorativa della periziata nella misura del 60%.
In considerazione della infondatezza delle censure e delle convincenti argomentazioni su cui si basa il parere del c.t.u., non si ravvisano validi motivi per disporre il rinnovo dell'indagine.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Avendo depositato nel fascicolo dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c., la parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del giudizio.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, 9 settembre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio