Decreto cautelare 20 maggio 2022
Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 29 marzo 2024
Ordinanza cautelare 26 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01970/2025REG.PROV.COLL.
N. 07988/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7988 del 2024, proposto dalla Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n. 33;
contro
UC OG ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06195/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e di UC OG ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tar per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso dell’odierna parte appellata, medico abilitato all’esercizio della professione ed ammesso con borsa di studio in seguito al superamento del test di ammissione al primo anno del corso di formazione specifica in Medicina Generale bandito dalla Regione Veneto per il triennio 2021/2024, annullando l’avviso per l’ammissione al citato corso di formazione, nonché i presupposti Decreti ministeriali, nella parte in cui precludono l’esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi.
2. In sintesi, il giudice di prime cure ha accolto il gravame, in linea con altre sue precedenti espressioni, ritenendo che nel nostro ordinamento giuridico le cause di incompatibilità costituiscono un’eccezione alla generale libertà di iniziativa economica e di esercizio di attività lavorativa, procedendo quindi ad un’interpretazione delle disposizioni diretta ad affermare che le stesse non precludono la possibilità che il ricorrente possa proseguire il corso e ricevere una remunerazione adeguata tramite l’esercizio di attività libero professionale, qualora tale attività sia in concreto compatibile con l’assolvimento degli obblighi formativi.
3. La Regione Veneto, con l’atto di appello qui in esame, ha impugnato e contestato la sentenza, richiamando l’univoca giurisprudenza di segno contrario del Consiglio di Stato.
4. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio, depositando ricorso incidentale contenente motivazioni adesive a quelle della Regione appellante.
5. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare (ordinanza n. 4454/2024) e in vista dell’udienza pubblica di discussione, l’appellato (ricorrente in primo grado) ha dichiarato di avere perso interesse all’impugnazione del bando e quindi ha chiesto “ di annullare senza rinvio la sentenza di primo grado, e conseguentemente dichiarare l’improcedibilità dell’appello principale e incidentale ”.
6. Il Collegio ritiene di dover disporre di conseguenza e quindi - poiché la sopravvenuta carenza di interesse investe l’intero contenzioso al quale l’originario ricorrente (oggi parte appellata) dichiara di non essere più interessato - di dover dichiarare l’improcedibilità sia del ricorso di primo grado che dei due appelli (principale e incidentale), annullando senza rinvio la sentenza impugnata.
7. Stante l’esito della lite, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e, per l’effetto, dichiara improcedibili gli appelli principale e incidentale, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO