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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 673 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 673/2024, promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata ed assistita dall'avv. Lorenzo Tornielli (c.f. ) del foro di Lodi ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso di lui in Melegnano (MI), via C. Battisti n. 11;
- Attrice - nei confronti di:
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Ill.mo Prefetto pro tempore;
- Convenuta contumace -
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 221 e 71 c.p.c.
Conclusioni per parte attrice
“- dichiarare la falsità delle seguenti dichiarazioni 1) “località 4 strade”, apposto nei sopradetti verbali di accertamento n. 02003 e n. 02004 elevati dal Comune di Mediglia in data 03.05.2022, 2) “circolava con il veicolo sopra indicato sospeso dalla ircolazione”, contenuta nel predetto verbale di accertamento
n. 02003 del 3.5.2022, 3) “quale soggetto avente la custodia del veicolo sopra indicato che risultava sottoposto alla misura cautelare del sequestro circolava abusivamente con detto veicolo”, contenuta nel suddetto verbale di accertamento n. 02004 del 3.5.2022;
- ordinare la cancellazione dei sopra detti enunciati dagli originali dei sopra detti verbali di accertamento impugnati;
- escludere i documenti contraffatti dalle fonti probatorie allegate dalla Prefettura di nel giudizio CP_1 dinnanzi al Giudice di Pace di Lodi, sez. I civile, rubricato sub n. 1578/2023. - Con vittoria di spese e onorari di causa.”.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
“l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Lodi voglia rigettare la domanda di parte attrice, in quanto la prova del falso risulta del tutto insufficiente, anche tenuto conto della presunta incongruenza delle dichiarazioni contenute nei verbali e nella comparsa di costituzione del rilevata dall'attore.”. CP_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Il presente giudizio ha ad oggetto la querela di falso proposta da nei confronti della Parte_1
di , diretta a far accertare la falsità delle dichiarazioni contenute nei verbali di CP_1 CP_1 accertamento n. 02003 e 02004 del 3.05.2022.
In tale data gli operanti di Polizia locale di Mediglia hanno fermato la sig.ra contestandole la Pt_1 circolazione a bordo di un veicolo sottoposto a sequestro con provvedimento del 7.10.2017 in quanto sprovvisto di revisione obbligatoria. Con successivo provvedimento n. 2022/3879 del 4.06.2022, notificato il 14.06.2022, il Prefetto ha disposto la revoca della patente della sig.ra Pt_1
Parte attrice ha dedotto la falsità ideologica dei verbali impugnati, con particolare riferimento alle seguenti dichiarazioni:
- inesistenza della flagranza dell'accertamento ed errata indicazione nel verbale n. 02003 del luogo in cui è avvenuto il controllo di polizia, atteso che la “località 4 strade”, riportata in entrambi i verbali, si trova in corrispondenza di una rotatoria, che invece non è stata menzionata nei predetti documenti, ove si fa riferimento soltanto alla s.p. 39 “Cerca”;
- errata indicazione in entrambi i verbali di accertamento delle modalità con cui è avvenuto il controllo, atteso che la sig.ra si trovava a piedi e non già a bordo di un “veicolo sospeso Pt_1 dalla circolazione”;
- contraddittorietà delle difese esposte dalla Polizia locale di Mediglia, che nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio RG 31368/2022 dinanzi al Giudice di Pace di ha CP_1 dedotto di aver riaccompagnato a casa la sig.ra che “aveva parecchie borse a seguito”, Pt_1 circostanza che dimostrerebbe come parte attrice si trovava a piedi e non già a bordo del veicolo
(cfr. comparsa di costituzione – doc. 5 parte attrice).
All'udienza dell'8.11.2024 parte attrice ha depositato gli originali dei verbali impugnati, anche a fronte dell'illeggibilità delle copie prodotte telematicamente, e ha insistito come in atti per la querela di falso, in termini di falso ideologico. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto della domanda in quanto sfornita
2 di riscontri probatori.
Il 21.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della convenuta Controparte_1
la quale, regolarmente evocata in giudizio mediante notifica a mezzo PEC in data
[...]
2.04.2024, non si è costituita.
3. La querela di falso – che, in ragione della nuova formulazione dell'art. 225, comma 1 c.p.c., dev'essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica – non è fondata e pertanto non è meritevole di accoglimento.
Com'è noto, il verbale di polizia è assistito da fede privilegiata e ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., circa la provenienza dell'atto del pubblico ufficiale che lo ha formato, le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Sono, invece, escluse dalla fede privilegiata le parti dei verbali aventi contenuto intrinsecamente valutativo (cfr. Cass. civ. ord. n. 28149/2022).
Ebbene, nel caso di specie la querelante si è limitata a dedurre alcune incongruenze tra quanto scritto nei verbali di contestazione e quanto dedotto nella comparsa di risposta depositata dal Controparte_3 nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di . CP_1
Le censure sollevate, tuttavia, sono generiche e inidonee a smentire le dichiarazioni contenute nel documento redatto dagli operanti.
In particolare, quanto al luogo in cui è stata accertata l'infrazione al Codice della strada, non assume autonomo rilievo la circostanza che nei verbali non sia stata riportata la presenza di una rotatoria: al contrario, consta che gli operanti hanno indicato con precisione il luogo in cui hanno fermato la conducente, ossia lungo la strada provinciale 39 “Cerca” in “località 4 strade”, parte del territorio di
Mediglia. La circostanza che il veicolo sia stato fermato in prossimità della rotatoria, ovvero che sia stato fatto arrestare all'interno del supermercato – desumibile dalla comparsa di Controparte_4 risposta del depositata nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace – di per sé considerata Controparte_3 non dimostra la falsità di quanto riportato nei verbali.
Quanto, poi, al momento in cui è avvenuto l'accertamento, le deduzioni attoree non smentiscono la circostanza che il controllo sia avvenuto mentre la conducente si trovava a bordo del veicolo, puntualmente identificato dalla targa riportata in entrambi i verbali e non contestata da parte attrice.
Nessun ulteriore elemento emerge sulla scorta del quale ritenere la falsità di quanto dichiarato dagli operanti, non potendosi valorizzare la mera indicazione, contenuta nella comparsa di risposta del
Comune, per cui la sig.ra “aveva parecchie borse a seguito”: tale circostanza di per sé non Pt_1 attesta che il controllo sia avvenuto mentre la medesima si trovava a piedi, ma chiarisce soltanto che la
3 conducente aveva con sé – verosimilmente nel bagagliaio del mezzo – numerose borse della spesa, che hanno indotto gli operanti a riaccompagnarla a casa.
La querelante non ha neppure formulato richieste di prova orale, né ha offerto alcun ulteriore elemento o prova a supporto della propria domanda di accertamento della falsità materiale dei verbali, in violazione di quanto previsto dall'art. 221, comma 2 c.p.c., a pena di nullità.
Per le esposte ragioni la domanda deve quindi essere rigettata.
4. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta, che non costituendosi non ha svolto alcuna attività processuale liquidabile dal Tribunale (cfr. Cass. civ. 16174/2018, a tenore della quale “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”; in termini, Cass. civ. 7361/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la querela di falso proposta da per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
2) nulla sulle spese.
Lodi, 14 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 673/2024, promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata ed assistita dall'avv. Lorenzo Tornielli (c.f. ) del foro di Lodi ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso di lui in Melegnano (MI), via C. Battisti n. 11;
- Attrice - nei confronti di:
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Ill.mo Prefetto pro tempore;
- Convenuta contumace -
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 221 e 71 c.p.c.
Conclusioni per parte attrice
“- dichiarare la falsità delle seguenti dichiarazioni 1) “località 4 strade”, apposto nei sopradetti verbali di accertamento n. 02003 e n. 02004 elevati dal Comune di Mediglia in data 03.05.2022, 2) “circolava con il veicolo sopra indicato sospeso dalla ircolazione”, contenuta nel predetto verbale di accertamento
n. 02003 del 3.5.2022, 3) “quale soggetto avente la custodia del veicolo sopra indicato che risultava sottoposto alla misura cautelare del sequestro circolava abusivamente con detto veicolo”, contenuta nel suddetto verbale di accertamento n. 02004 del 3.5.2022;
- ordinare la cancellazione dei sopra detti enunciati dagli originali dei sopra detti verbali di accertamento impugnati;
- escludere i documenti contraffatti dalle fonti probatorie allegate dalla Prefettura di nel giudizio CP_1 dinnanzi al Giudice di Pace di Lodi, sez. I civile, rubricato sub n. 1578/2023. - Con vittoria di spese e onorari di causa.”.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
“l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Lodi voglia rigettare la domanda di parte attrice, in quanto la prova del falso risulta del tutto insufficiente, anche tenuto conto della presunta incongruenza delle dichiarazioni contenute nei verbali e nella comparsa di costituzione del rilevata dall'attore.”. CP_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Il presente giudizio ha ad oggetto la querela di falso proposta da nei confronti della Parte_1
di , diretta a far accertare la falsità delle dichiarazioni contenute nei verbali di CP_1 CP_1 accertamento n. 02003 e 02004 del 3.05.2022.
In tale data gli operanti di Polizia locale di Mediglia hanno fermato la sig.ra contestandole la Pt_1 circolazione a bordo di un veicolo sottoposto a sequestro con provvedimento del 7.10.2017 in quanto sprovvisto di revisione obbligatoria. Con successivo provvedimento n. 2022/3879 del 4.06.2022, notificato il 14.06.2022, il Prefetto ha disposto la revoca della patente della sig.ra Pt_1
Parte attrice ha dedotto la falsità ideologica dei verbali impugnati, con particolare riferimento alle seguenti dichiarazioni:
- inesistenza della flagranza dell'accertamento ed errata indicazione nel verbale n. 02003 del luogo in cui è avvenuto il controllo di polizia, atteso che la “località 4 strade”, riportata in entrambi i verbali, si trova in corrispondenza di una rotatoria, che invece non è stata menzionata nei predetti documenti, ove si fa riferimento soltanto alla s.p. 39 “Cerca”;
- errata indicazione in entrambi i verbali di accertamento delle modalità con cui è avvenuto il controllo, atteso che la sig.ra si trovava a piedi e non già a bordo di un “veicolo sospeso Pt_1 dalla circolazione”;
- contraddittorietà delle difese esposte dalla Polizia locale di Mediglia, che nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio RG 31368/2022 dinanzi al Giudice di Pace di ha CP_1 dedotto di aver riaccompagnato a casa la sig.ra che “aveva parecchie borse a seguito”, Pt_1 circostanza che dimostrerebbe come parte attrice si trovava a piedi e non già a bordo del veicolo
(cfr. comparsa di costituzione – doc. 5 parte attrice).
All'udienza dell'8.11.2024 parte attrice ha depositato gli originali dei verbali impugnati, anche a fronte dell'illeggibilità delle copie prodotte telematicamente, e ha insistito come in atti per la querela di falso, in termini di falso ideologico. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto della domanda in quanto sfornita
2 di riscontri probatori.
Il 21.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della convenuta Controparte_1
la quale, regolarmente evocata in giudizio mediante notifica a mezzo PEC in data
[...]
2.04.2024, non si è costituita.
3. La querela di falso – che, in ragione della nuova formulazione dell'art. 225, comma 1 c.p.c., dev'essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica – non è fondata e pertanto non è meritevole di accoglimento.
Com'è noto, il verbale di polizia è assistito da fede privilegiata e ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., circa la provenienza dell'atto del pubblico ufficiale che lo ha formato, le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Sono, invece, escluse dalla fede privilegiata le parti dei verbali aventi contenuto intrinsecamente valutativo (cfr. Cass. civ. ord. n. 28149/2022).
Ebbene, nel caso di specie la querelante si è limitata a dedurre alcune incongruenze tra quanto scritto nei verbali di contestazione e quanto dedotto nella comparsa di risposta depositata dal Controparte_3 nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di . CP_1
Le censure sollevate, tuttavia, sono generiche e inidonee a smentire le dichiarazioni contenute nel documento redatto dagli operanti.
In particolare, quanto al luogo in cui è stata accertata l'infrazione al Codice della strada, non assume autonomo rilievo la circostanza che nei verbali non sia stata riportata la presenza di una rotatoria: al contrario, consta che gli operanti hanno indicato con precisione il luogo in cui hanno fermato la conducente, ossia lungo la strada provinciale 39 “Cerca” in “località 4 strade”, parte del territorio di
Mediglia. La circostanza che il veicolo sia stato fermato in prossimità della rotatoria, ovvero che sia stato fatto arrestare all'interno del supermercato – desumibile dalla comparsa di Controparte_4 risposta del depositata nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace – di per sé considerata Controparte_3 non dimostra la falsità di quanto riportato nei verbali.
Quanto, poi, al momento in cui è avvenuto l'accertamento, le deduzioni attoree non smentiscono la circostanza che il controllo sia avvenuto mentre la conducente si trovava a bordo del veicolo, puntualmente identificato dalla targa riportata in entrambi i verbali e non contestata da parte attrice.
Nessun ulteriore elemento emerge sulla scorta del quale ritenere la falsità di quanto dichiarato dagli operanti, non potendosi valorizzare la mera indicazione, contenuta nella comparsa di risposta del
Comune, per cui la sig.ra “aveva parecchie borse a seguito”: tale circostanza di per sé non Pt_1 attesta che il controllo sia avvenuto mentre la medesima si trovava a piedi, ma chiarisce soltanto che la
3 conducente aveva con sé – verosimilmente nel bagagliaio del mezzo – numerose borse della spesa, che hanno indotto gli operanti a riaccompagnarla a casa.
La querelante non ha neppure formulato richieste di prova orale, né ha offerto alcun ulteriore elemento o prova a supporto della propria domanda di accertamento della falsità materiale dei verbali, in violazione di quanto previsto dall'art. 221, comma 2 c.p.c., a pena di nullità.
Per le esposte ragioni la domanda deve quindi essere rigettata.
4. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta, che non costituendosi non ha svolto alcuna attività processuale liquidabile dal Tribunale (cfr. Cass. civ. 16174/2018, a tenore della quale “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”; in termini, Cass. civ. 7361/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la querela di falso proposta da per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
2) nulla sulle spese.
Lodi, 14 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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