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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (contenzioso) iscritta al RG. n. 117/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a Parte_1 C.F._1
con l'avv. FRANCO MEO RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a MOLA DI Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
È fondata la domanda proposta da di Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 144/2022, emessa dal Tribunale di Treviso il 31.01.2022 (pubb. 01.02.2022), con particolare riferimento alla revoca del contributo paterno per il mantenimento del figlio , frattanto divenuto maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
È stato infatti prodotto in atti il contratto che attesta l'avvenuta assunzione di da parte di con contratto quinquennale Parte_2 Parte_3 di apprendistato per il periodo 14.11.2024 – 13.11.2029 e dalla quale risulta una retribuzione lorda oraria di € 6,21222, che si traduce in uno stipendio di circa € 1.200,00 netti mensili.
– ritualmente citata – non si è costituita in Controparte_1 giudizio;
tuttavia, il 15.04.2025, in vista della celebrazione della prima udienza dinanzi al giudice delegato (che si è tenuta il giorno successivo, il 16.04.2025), la stessa ha inoltrato alla Cancelleria del Tribunale ed alla controparte una mail, con la quale ha espresso la propria adesione alla domanda attorea.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della stessa.
*** *** ***
Per queste ragioni, ed in definitiva, in accoglimento del ricorso, va revocato – con decorrenza dalla domanda – l'obbligo posto a carico di di corrispondere, in favore di , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio
, la somma di € 250,00, rivalutabile annualmente Istat, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
Parte attrice ha espressamente rinunciato alle spese di lite.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di per la modifica delle condizioni di cui Controparte_1 alla sentenza di divorzio n. 144/2022 emessa dal Tribunale di Treviso il 31.01.2022 (pubb. 1.02.2022):
1. con decorrenza dalla domanda, REVOCA l'obbligo posto a carico di di corrispondere, in favore di Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al
[...] mantenimento del figlio , la somma di € 250,00, rivalutabile Istat, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
2. FERMO il resto;
3. DICHIARA che nulla è dovuto per le spese di lite. Treviso, 16 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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