Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5830 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eva Scalfati -Presidente rel.- dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24573 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza dell'08.05.2025 TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Biancamano Mara, C.F._1 presso la quale domicilia giusta procura in atti;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.05.2025 il difensore della ricorrente, a seguito di discussione orale, concludeva chiedendo accogliersi il ricorso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso con nota datata
12.5.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2024, , 31 anni, nubile e senza figli, Parte_1
premesso di essersi stabilita a Napoli da circa due anni, di essere laureata in ingegneria civile e di lavorare come ingegnere in una società edile;
esponeva che in adolescenza aveva manifestato un'evidente disforia di genere, consistente in una forte e persistente identificazione nel sesso opposto a quello biologico;
che le aveva procurato un via via crescente disagio verso le forme maschili del suo corpo e l'aveva portata a provare un confuso senso di rifiuto per le sue sembianze fisiche;
aveva intrapreso nel luglio 2020 un percorso psicoterapeutico volto ad affrontare il profondo senso di sofferenza che la avvolgeva e si ripercuoteva in tutti gli ambiti della sua vita, dallo studio alle relazioni familiari e sociali;
durante
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il percorso, protratto fino al dicembre 2023 e focalizzato sulla comprensione dei vissuti identitari, era emersa con chiarezza una condizione di varianza di genere, il che l'aveva spinta nel marzo 2023 ad effettuare un iter psicodiagnostico volto alla transizione di sesso presso il Consultorio InConTra (Consultorio per le Persone
Trans e con Identità Non Binarie) dell'U.O.C. Assistenza Consultoriale e
Medicina di Genere dell'ASL Napoli 3 Sud, attraverso il quale le era stata diagnosticata una disforia di genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale;
dal febbraio 2024 praticava terapia ormonale mascolinizzante presso il dipartimento di endocrinologia dell'Università Federico
II di Napoli;
allegava pertanto che oramai da tempo tutta la sua esistenza era declinata al maschile, che il suo aspetto esteriore aveva assunto fattezze virili, che indossava abbigliamento tipicamente maschile ed aveva scelto di farsi chiamare
; che era intenzionato a portare a compimento il suo percorso di Per_1
transizione, definendolo sia a livello fisico con gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, sia a livello sociale con l'adeguamento dei dati anagrafici, al fine di sostenere e migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione;
chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla rettificazione di sesso da femminile a maschile, con le conseguenti modifiche anagrafiche, nonché di essere autorizzato al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali dal genere femminile a quello maschile, al fine di realizzare la coincidenza tra soma e psiche.
Disposta la comparizione personale per l'udienza del giorno 14.2.2025, poi differita all'8.5.2025, veniva ascoltata la parte la quale dichiarava, tra l'altro:
<sin da quando ero bambino ho percepito un disagio interiore a cui non sapevo dare un nome, avvertito qualcosa di strano in me, ero ansioso e scontroso, preferivo giocare con i miei compagni di classe maschi piuttosto che con le bambine con cui non riuscivo ad integrarmi, nel mio diario segreto mi chiamavo
già a 7 o 8 anni, volevano farmi fare danza e invece ho scelto karate, Per_1
prediligevo le macchinine dei miei fratelli anziché le bambole;
con lo sviluppo puberale, lo sbocciare del seno e l'inizio del ciclo mestruale, ho provato un disagio forte e crescente, mi sentivo un alieno, ho vissuto malissimo il rapporto con il mio corpo nel periodo dell'adolescenza, non mi volevo specchiare, provavo ansia ed un senso di solitudine interiore, avvertivo di essere “sbagliato”, provavo fastidio e rifiuto per le caratteristiche femminili del mio corpo, odiavo truccarmi e
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vestirmi da femmina. All'università ho preso contatti con uno psicologo, il dottor
, col quale ho svolto un lungo percorso durante il quale ho potuto Per_2
mettere a fuoco la mia identità interiore e dare un nome al disagio che vivevo, per cui progressivamente ho fatto chiarezza in me stesso e preso consapevolezza della disforia di genere;
successivamente, dopo aver acquisito informazioni, mi sono rivolto al consultorio Incontra di Portici, e lì mi è stata confermata la diagnosi di disforia di genere con indicazione alla terapia ormonale che ho cominciato nel febbraio 2024 presso il Policlinico Federico II di Napoli, per me si tratta di una data molto importante e significativa, l'inizio della mia “liberazione”, dalla terapia ormonale sono derivati l'abbassamento della voce, la redistribuzione del grasso corporeo, l'aumento della massa muscolare, la crescita di peluria diffusa,
l'interruzione del ciclo mestruale e tutto ciò finalmente mi ha fatto sentire me stesso, posso ora guardarmi allo specchio e vedere un corpo che assomiglia a quello in cui avrei voluto nascere, anche dal punto di vista caratteriale i cambiamenti somatici mi hanno dato sicurezza e attenuato l'ansia, ora ho meno difficoltà ad interagire con estranei;
nella mia vita di relazione da anni mi declino al maschile e mi presento come , porto i capelli corti, uso canotte Per_1
contenitive per celare il seno, e mi vesto da maschio, mi crea molto disagio e imbarazzo sentirmi chiamare perché è un nome che non corrisponde a me Pt_1
in nessun modo, tutto ciò che è legato ai miei documenti di identità nei casi in cui io debba esibirli mi mette in difficoltà, mi sento esposto in modo non positivo al giudizio delle persone;
sono più che certo del percorso di transizione da femmina
a maschio prescelto e non vedo l'ora di completarlo, perché avverto che è necessario per il mio benessere e per la mia vita sociale, dal punto di vista delle operazioni cui intendo sottopormi vorrei affrontare prima di tutto la mastectomia per sbarazzarmi del seno verso il quale provo disgusto, e poi l'isterectomia e la falloplastica;
percepisco con nettezza di essere maschio e so che questa percezione non cambierà mai, per cui desidero adeguare sia il mio corpo che il mio nome alla realtà; il dottor all'inizio del percorso ormonale mi ha ben CP_1 spiegato l'irreversibilità della scelta quanto ai cambiamenti somatici anche in caso di sospensione o interruzione della terapia, ma questa consapevolezza non mi spaventa, anzi mi dà forza e maggior serenità>>.
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Alla predetta udienza, raccolte le conclusioni del procuratore della parte e del PM, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Va, in primo luogo, rilevato che la parte ha dedotto di essere nubile e di non avere figli, depositando a tal fine atto di nascita e certificato di stato civile libero.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la Corte di Cassazione., con una condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra
"soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di
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natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. l della L. 164/1982, conforme alla giurisprudenza della Cedu, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale già veniva affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982
e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è
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sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente, sin dalla sua infanzia, presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il Consultorio InConTra dell'Asl Napoli 3 Sud, si evidenziava in Parte_1
una condizione di disforia di genere in soggetto femminile adulto, in
[...]
assenza di Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di transizione.
Dalla relazione del 5.7.2024, a firma della Dott.ssa , in atti, le Persona_3
cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “…all'esito dei colloqui effettuati è stato possibile confermare il quadro di disforia di genere in soggetto nato femmina senza disordini della differenziazione sessuale in precedenza diagnosticato. È stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona, sulla base della quale si suggerisce di adeguare
l'atto di stato civile all'identità di genere maschile, vissuta pienamente sul piano individuale, relazionale e sociale. Si esprime inoltre, la necessità da parte di
di accedere agli interventi demolitivi/ricostruttivi che rientrano nel Per_1
percorso chirurgico di affermazione del genere maschile. La decisione di accedere a tali interventi chirurgici sui caratteri sessuali primari e secondari, così come la rettifica dei dati anagrafici, costituiscono ulteriori passi verso
l'agognata congruenza tra identità fisica e identità di genere maschile, rappresentandosi quindi allo stato come ausilio per il consolidamento del suo equilibrio somatopsichico>>.
Nel caso in esame, come sopra illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla Principe, e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché
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il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si
è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso da quello di nascita e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È quindi rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri caratteri sessuali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia sul piano personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese all'udienza dell'8.5.2025, con cui la ricorrente ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo ella di appartenere al genere maschile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi agli interventi chirurgici di riconversione del sesso, ritenendo la transizione anatomica qualificante coronamento della diversa identità di genere oramai stabilmente vissuta come autentica.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome “ ” in luogo del nome Per_1
”, indipendentemente dagli interventi chirurgici cui in futuro riterrà Pt_1
eventualmente di sottoporsi, in considerazione della già intervenuta ed oggettiva transizione dell'identità di genere, dimostrata dal percorso esistenziale affrontato, in cui la persona in tutte le sue molteplici declinazioni si è riconosciuta e si identifica nel sesso maschile.
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte
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in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del
1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente
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autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa… Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1
inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale della ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura della controversia, per la quale deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Benevento di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...], nel senso Parte_1 che l'indicazione del sesso femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome “ ” debba essere modificata in “ ” (Atto n. 107 Pt_1 Per_1
p. I s. A anno 1993– Comune Benevento).
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.06.2025.
Il Presidente rel
Dott.ssa Eva Scalfati
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