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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2590/2021 e instaurata da rappresentato e difeso dall'Avv. Adelina Emilia Recchia, per procura Parte_1
congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Andreina Ciotoli, per procura Controparte_1
congiunta alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – regolamentazione prole maggiorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.09.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1
chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, Controparte_1
1 A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: i coniugi contraevano matrimonio in Frosinone, il
6.04.1991; dal rapporto coniugale nasceva una figlia, nella data del 25.03.1997; da tempo Per_1
l'unione coniugale era divenuta intollerabile e i coniugi si separavano consensualmente innanzi al
Tribunale di Frosinone con accordo omologato il 11.06.2019; essi vivevano separati da tempo e non sussisteva alcuna volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
restava senza effetto il tentativo di presentare un ricorso congiunto;
la casa familiare era di proprietà del padre del Parte_1
e non era più abitata dalla moglie né dalla figlia, ormai maggiorenne e stabilmente risiedente altrove, sicché difettavano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di assegnazione della casa familiare e di riconoscimento di un assegno di mantenimento della figlia;
il privo di Parte_1
occupazione, percepiva il reddito di cittadinanza. ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla avversaria Controparte_1
domanda di divorzio e chiedendo di confermare l'assegno di mantenimento in favore della figlia, stabilito in sede di separazione, tenuto conto della persistente convivenza della figlia con la madre, nonché “della inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive
(come nel caso in esame, quali l'età, la crisi economica ecc)”, di condannare, infine, il AL alla restituzione dei beni personali della moglie mai restituiti “(sala da pranzo, camera da letto, regali di nozze, ecc)”.
Fallito il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del 15.12.2021, con i provvedimenti provvisori resi il 23.12.2021, si è prevista una riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne dalla misura di euro 400,00 mensili prevista in separazione alla minor somma di euro
300,00 mensili (tenendo conto dell'iniziale inserimento nel mondo del lavoro della figlia maggiorenne delle parti), con conferma, per il resto, del regime di separazione.
Nella memoria di costituzione innanzi al GI, la resistente ha reiterato le domande già formulate in atti.
Con sentenza non definitiva, n. 259/2022, pubblicata l'11.03.2022, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il processo è stato, quindi, rimesso sul ruolo istruttorio del GI per il prosieguo.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il ricorrente ha chiesto la revoca dei provvedimenti presidenziali e la declaratoria di non essere tenuto al versamento del mantenimento in favore della figlia maggiorenne, a tal fine adducendo l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, atteso che la stessa lavorava presso uno studio professionale sito in MA, da cui ricavava redditi pari a circa euro 300/400,00 mensili;
ha, inoltre, evidenziato che lo stesso era affetto da gravi patologie e per gli esigui redditi di cui beneficiava a titolo di reddito di cittadinanza era costretto a rivolgersi ai propri familiari per poter usufruire di
2 cure specialistiche adeguate. Lo stesso ha anche replicato all'avversaria domanda restitutoria, rilevando che la moglie aveva già ritirato i propri beni personali e si era pure impossessata in modo arbitrario di beni del (quali ori, orologio, libretto postale e buoni fruttiferi cointestati), Parte_1
chiedendo conseguentemente di ordinare alla di riconsegnare al i propri beni CP_1 Parte_1
personali.
Nella stessa memoria, la resistente, dato conto che il contegno tenuto dal marito durante la vita coniugale aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, poiché aveva “tradito il rapporto di dedizione fisica e spirituale che dovrebbe durare” nel corso del matrimonio e “aveva perpetrato “reiterate violenze fisiche e psichiche” ai danni della moglie “spesso alla presenza della prole”, cosi restando inadempiente ai doveri coniugali e violando i diritti fondamentali della moglie, ha osservato pertanto “che la moglie ha diritto al mantenimento che le consentano di mantenere un tenore di vita dignitoso”, concludendo con la insistenza nelle conclusioni già svolte.
Nella seconda memoria, ex art. 183, co. 6, c.p.c., la resistente ha chiesto aumentarsi l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, evidenziando l'esiguità dello stesso al fine di far fronte alle “spese extra nell'interesse della figlia (mediche, scolastiche, ricreative ecc), onde prevenire ulteriori liti giudiziarie”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori hanno insistito nelle conclusioni formulate nei rispettivi atti. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente, vista l'avvenuta pronuncia sullo status coniugale, ha insistito nel rigetto delle domande avversarie e la resistente si è riportata alle conclusioni articolate nella comparsa di costituzione.
2. Nessuna pretesa economica conseguente alla pronuncia sullo status coniugale è stata azionata tra i coniugi.
Non può leggersi l'affermazione contenuta nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. in cui si è sostenuto “che la moglie ha diritto al mantenimento che le consentano di mantenere un tenore di vita dignitoso” in termini di richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, non solo e non tanto perché non formulata come richiesta al Tribunale, ma in considerazione del tenore della stessa memoria e degli ulteriori scritti difensivi di parte resistente in cui si è argomentato esclusivamente in ordine al persistente diritto della figlia ad essere mantenuta dal padre e si è formulata esplicita domanda solo al riguardo. D'altronde nella comparsa conclusionale della resistente si è insistito sulle richieste articolate nella comparsa conclusionale,
3 nella quale ultima non è contenuto alcun riferimento alla domanda di assegno divorzile in favore della moglie.
3. Quanto al regime inerente la prole maggiorenne deve statuirsi come segue.
Il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiare.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359,
Cass. Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011;
Tribunale Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib.
Enna, 24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370).
La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018 e Cass. 12952/2016).
Il giudice di merito, a tal fine, è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono, tuttavia, essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (così Cass. 18076/2014; Cass. 10207/2019).
Va detto anche che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere
4 probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo sul piano economico, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020; conf.
Cass. 27904/2021; Cass. 26875/2023 per cui “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”).
Tanto premesso in punto di diritto, nella vicenda in disamina, devono ritenersi venuti meno i presupposti per il riconoscimento del mantenimento per la figlia maggiorenne richiesto dalla madre.
Dirimente la prova orale assunta.
La resistente già nell'audizione dinanzi al Presidente del Tribunale ha dichiarato che la figlia viveva a MA nell'appartamento di un'amica partecipando alle spese e, laureatasi in giurisprudenza il
15.10.2021, aveva intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a MA, percependo circa euro 300/400,00 di rimborso spese (vedi verbale dell'udienza del 15.12.2021); la stessa ha poi ammesso, in sede di interrogatorio formale, che la figlia non conviveva più con la madre e Per_1
aveva raggiunto un'indipendenza economica, in particolare ha dichiarato che la figlia “[…] Vive a
MA da quando ha iniziato gli studi, non ricordo di preciso l'anno. Ricordo che dopo un anno dagli studi ha iniziato a vivere a MA […] Fino a poco tempo fa percepiva 400,00 €, ora qualcosina di più. A detta di mia figlia ora ammonta a 700/800,00 € circa” (cfr. verbale dell'udienza del 19.06.2023).
A maggior conforto, l'unico teste escusso, fratello del ricorrente, ha confermato Testimone_1
che la nipote laureata in giurisprudenza, si era trasferita a vivere a MA da quando si era Per_1 iscritta all'università, e, pur se con qualche incertezza in ordine al tipo di attività svolta (lavorativa o di pratica professionale), lavorava presso uno studio legale di MA (vedi verbale udienza del
6.10.2023).
Posto quanto sopra, deve concludersi che la madre non può fondatamente avanzare pretese a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne in difetto del presupposto della convivenza (né ha chiesto
5 che l'assegno sia versato direttamente in favore della figlia come significativamente previsto in sede di separazione, vedi accordo relativo alle condizioni di separazione all. al ricorso) e, in ogni caso, potendo la figlia contare su un livello reddituale, medio tempore raggiunto inserendosi nel campo elettivo nel quale si formava mediante studi universitari e pratica professionale, che, seppure allo stato ancora esiguo, consente di ritenerla economicamente autonoma (anche tenuto conto della situazione reddituale del padre, già beneficiario di reddito di cittadinanza ammontante nell'anno
2021 a circa euro 690,00 mensili, nell'anno 2022 a circa euro 500,00 mensili, come da estratti conto versati in atti il 9.05.2022, non potendo darsi rilievo alla dichiarazione dei redditi prodotta successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni). Sicché va negato il mantenimento per la figlia maggiorenne richiesto dalla madre, con decorrenza dalla presente pronuncia (in ragione del conseguimento di entrate sufficienti a considerarla indipendente nel corso del processo).
4. Devono essere dichiarate inammissibili le reciproche domande restitutorie elevate dai coniugi, da trattarsi con rito ordinario di cognizione, in quanto connotate da mera connessione soggettiva rispetto alle domande tipiche del processo di divorzio e, pertanto, non ritualmente elevabili nel medesimo giudizio per il divorzio, a rito speciale, in base al disposto dell'art. 40, comma 3, c.p.c. che consente, soltanto in caso di vincolo di connessione forte (sussistente nelle ipotesi di cui agli artt. 31 - 36 c.p.c.), la trattazione in un simultaneus processus di domande soggette a riti diversi.
5. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, c. 2,
c.p.c., tenuto conto della natura costitutivo-necessaria della domanda inerente lo status coniugale e della sopravvenienza nel corso del giudizio di redditi sufficienti a ritenere economicamente autonoma la figlia.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così provvede:
− rigetta la domanda della madre di corresponsione in proprio favore dell'assegno, a carico del padre, per il mantenimento della figlia maggiorenne;
− dichiara inammissibili le domande restitutorie elevate reciprocamente dalle parti;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 25.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2590/2021 e instaurata da rappresentato e difeso dall'Avv. Adelina Emilia Recchia, per procura Parte_1
congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Andreina Ciotoli, per procura Controparte_1
congiunta alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – regolamentazione prole maggiorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.09.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1
chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, Controparte_1
1 A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: i coniugi contraevano matrimonio in Frosinone, il
6.04.1991; dal rapporto coniugale nasceva una figlia, nella data del 25.03.1997; da tempo Per_1
l'unione coniugale era divenuta intollerabile e i coniugi si separavano consensualmente innanzi al
Tribunale di Frosinone con accordo omologato il 11.06.2019; essi vivevano separati da tempo e non sussisteva alcuna volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
restava senza effetto il tentativo di presentare un ricorso congiunto;
la casa familiare era di proprietà del padre del Parte_1
e non era più abitata dalla moglie né dalla figlia, ormai maggiorenne e stabilmente risiedente altrove, sicché difettavano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di assegnazione della casa familiare e di riconoscimento di un assegno di mantenimento della figlia;
il privo di Parte_1
occupazione, percepiva il reddito di cittadinanza. ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla avversaria Controparte_1
domanda di divorzio e chiedendo di confermare l'assegno di mantenimento in favore della figlia, stabilito in sede di separazione, tenuto conto della persistente convivenza della figlia con la madre, nonché “della inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive
(come nel caso in esame, quali l'età, la crisi economica ecc)”, di condannare, infine, il AL alla restituzione dei beni personali della moglie mai restituiti “(sala da pranzo, camera da letto, regali di nozze, ecc)”.
Fallito il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del 15.12.2021, con i provvedimenti provvisori resi il 23.12.2021, si è prevista una riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne dalla misura di euro 400,00 mensili prevista in separazione alla minor somma di euro
300,00 mensili (tenendo conto dell'iniziale inserimento nel mondo del lavoro della figlia maggiorenne delle parti), con conferma, per il resto, del regime di separazione.
Nella memoria di costituzione innanzi al GI, la resistente ha reiterato le domande già formulate in atti.
Con sentenza non definitiva, n. 259/2022, pubblicata l'11.03.2022, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il processo è stato, quindi, rimesso sul ruolo istruttorio del GI per il prosieguo.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il ricorrente ha chiesto la revoca dei provvedimenti presidenziali e la declaratoria di non essere tenuto al versamento del mantenimento in favore della figlia maggiorenne, a tal fine adducendo l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, atteso che la stessa lavorava presso uno studio professionale sito in MA, da cui ricavava redditi pari a circa euro 300/400,00 mensili;
ha, inoltre, evidenziato che lo stesso era affetto da gravi patologie e per gli esigui redditi di cui beneficiava a titolo di reddito di cittadinanza era costretto a rivolgersi ai propri familiari per poter usufruire di
2 cure specialistiche adeguate. Lo stesso ha anche replicato all'avversaria domanda restitutoria, rilevando che la moglie aveva già ritirato i propri beni personali e si era pure impossessata in modo arbitrario di beni del (quali ori, orologio, libretto postale e buoni fruttiferi cointestati), Parte_1
chiedendo conseguentemente di ordinare alla di riconsegnare al i propri beni CP_1 Parte_1
personali.
Nella stessa memoria, la resistente, dato conto che il contegno tenuto dal marito durante la vita coniugale aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, poiché aveva “tradito il rapporto di dedizione fisica e spirituale che dovrebbe durare” nel corso del matrimonio e “aveva perpetrato “reiterate violenze fisiche e psichiche” ai danni della moglie “spesso alla presenza della prole”, cosi restando inadempiente ai doveri coniugali e violando i diritti fondamentali della moglie, ha osservato pertanto “che la moglie ha diritto al mantenimento che le consentano di mantenere un tenore di vita dignitoso”, concludendo con la insistenza nelle conclusioni già svolte.
Nella seconda memoria, ex art. 183, co. 6, c.p.c., la resistente ha chiesto aumentarsi l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, evidenziando l'esiguità dello stesso al fine di far fronte alle “spese extra nell'interesse della figlia (mediche, scolastiche, ricreative ecc), onde prevenire ulteriori liti giudiziarie”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori hanno insistito nelle conclusioni formulate nei rispettivi atti. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente, vista l'avvenuta pronuncia sullo status coniugale, ha insistito nel rigetto delle domande avversarie e la resistente si è riportata alle conclusioni articolate nella comparsa di costituzione.
2. Nessuna pretesa economica conseguente alla pronuncia sullo status coniugale è stata azionata tra i coniugi.
Non può leggersi l'affermazione contenuta nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. in cui si è sostenuto “che la moglie ha diritto al mantenimento che le consentano di mantenere un tenore di vita dignitoso” in termini di richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, non solo e non tanto perché non formulata come richiesta al Tribunale, ma in considerazione del tenore della stessa memoria e degli ulteriori scritti difensivi di parte resistente in cui si è argomentato esclusivamente in ordine al persistente diritto della figlia ad essere mantenuta dal padre e si è formulata esplicita domanda solo al riguardo. D'altronde nella comparsa conclusionale della resistente si è insistito sulle richieste articolate nella comparsa conclusionale,
3 nella quale ultima non è contenuto alcun riferimento alla domanda di assegno divorzile in favore della moglie.
3. Quanto al regime inerente la prole maggiorenne deve statuirsi come segue.
Il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiare.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359,
Cass. Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011;
Tribunale Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib.
Enna, 24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370).
La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018 e Cass. 12952/2016).
Il giudice di merito, a tal fine, è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono, tuttavia, essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (così Cass. 18076/2014; Cass. 10207/2019).
Va detto anche che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere
4 probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo sul piano economico, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020; conf.
Cass. 27904/2021; Cass. 26875/2023 per cui “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”).
Tanto premesso in punto di diritto, nella vicenda in disamina, devono ritenersi venuti meno i presupposti per il riconoscimento del mantenimento per la figlia maggiorenne richiesto dalla madre.
Dirimente la prova orale assunta.
La resistente già nell'audizione dinanzi al Presidente del Tribunale ha dichiarato che la figlia viveva a MA nell'appartamento di un'amica partecipando alle spese e, laureatasi in giurisprudenza il
15.10.2021, aveva intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a MA, percependo circa euro 300/400,00 di rimborso spese (vedi verbale dell'udienza del 15.12.2021); la stessa ha poi ammesso, in sede di interrogatorio formale, che la figlia non conviveva più con la madre e Per_1
aveva raggiunto un'indipendenza economica, in particolare ha dichiarato che la figlia “[…] Vive a
MA da quando ha iniziato gli studi, non ricordo di preciso l'anno. Ricordo che dopo un anno dagli studi ha iniziato a vivere a MA […] Fino a poco tempo fa percepiva 400,00 €, ora qualcosina di più. A detta di mia figlia ora ammonta a 700/800,00 € circa” (cfr. verbale dell'udienza del 19.06.2023).
A maggior conforto, l'unico teste escusso, fratello del ricorrente, ha confermato Testimone_1
che la nipote laureata in giurisprudenza, si era trasferita a vivere a MA da quando si era Per_1 iscritta all'università, e, pur se con qualche incertezza in ordine al tipo di attività svolta (lavorativa o di pratica professionale), lavorava presso uno studio legale di MA (vedi verbale udienza del
6.10.2023).
Posto quanto sopra, deve concludersi che la madre non può fondatamente avanzare pretese a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne in difetto del presupposto della convivenza (né ha chiesto
5 che l'assegno sia versato direttamente in favore della figlia come significativamente previsto in sede di separazione, vedi accordo relativo alle condizioni di separazione all. al ricorso) e, in ogni caso, potendo la figlia contare su un livello reddituale, medio tempore raggiunto inserendosi nel campo elettivo nel quale si formava mediante studi universitari e pratica professionale, che, seppure allo stato ancora esiguo, consente di ritenerla economicamente autonoma (anche tenuto conto della situazione reddituale del padre, già beneficiario di reddito di cittadinanza ammontante nell'anno
2021 a circa euro 690,00 mensili, nell'anno 2022 a circa euro 500,00 mensili, come da estratti conto versati in atti il 9.05.2022, non potendo darsi rilievo alla dichiarazione dei redditi prodotta successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni). Sicché va negato il mantenimento per la figlia maggiorenne richiesto dalla madre, con decorrenza dalla presente pronuncia (in ragione del conseguimento di entrate sufficienti a considerarla indipendente nel corso del processo).
4. Devono essere dichiarate inammissibili le reciproche domande restitutorie elevate dai coniugi, da trattarsi con rito ordinario di cognizione, in quanto connotate da mera connessione soggettiva rispetto alle domande tipiche del processo di divorzio e, pertanto, non ritualmente elevabili nel medesimo giudizio per il divorzio, a rito speciale, in base al disposto dell'art. 40, comma 3, c.p.c. che consente, soltanto in caso di vincolo di connessione forte (sussistente nelle ipotesi di cui agli artt. 31 - 36 c.p.c.), la trattazione in un simultaneus processus di domande soggette a riti diversi.
5. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, c. 2,
c.p.c., tenuto conto della natura costitutivo-necessaria della domanda inerente lo status coniugale e della sopravvenienza nel corso del giudizio di redditi sufficienti a ritenere economicamente autonoma la figlia.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così provvede:
− rigetta la domanda della madre di corresponsione in proprio favore dell'assegno, a carico del padre, per il mantenimento della figlia maggiorenne;
− dichiara inammissibili le domande restitutorie elevate reciprocamente dalle parti;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 25.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
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