Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG 14851 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14851 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
CORRENTE nata in data [...] a [...] C.F. Pt_1
rappresentata e difesa dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARTUCCI RAFFAELINA presso C.F._2
la quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/07/2024, chiedeva la cessazione degli effetti Parte_2
civili del matrimonio contratto con in NAPOLI il 5/04/2008 (atto n. 17, P. II, Controparte_1
S.A, sez. XX, anno 2008), riferendo che tra le parti era intervenuta separazione in forza di negoziazione autorizzata in data 23/07/2020.
1
All'udienza del 27/03/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis.14 c.p.c., comparivano le parti che dichiaravano di voler definire le condizioni accessorie del divorzio, così come da accordi sottoscritti e depositati, in data 18/03/25, da parte attorea, dei quali ricevevano lettura e che confermavano.
Precisavano altresì che l'importo di 2000€ “è già stato integralmente corrisposto dal alla CP_1 ed invero nell'accordo risultano riportate date già decorse”, inoltre precisavano che “la Pt_2
casa familiare è di proprietà esclusiva della . Pt_2
Inoltre, la sig.ra dichiarava: “avevo inizialmente chiesto l'affido esclusivo perché Pt_2 CP_1
per buona parte dell'anno è all'estero per lavoro, anche i rapporti con i nostri figli avevano risentito di tale distanza, a seguito dell'accordo che di fatto abbiamo già messo in pratica i ragazzi hanno ricominciato ad avere rapporti più costanti con il padre anche quando lui è all'estero a mezzo telefonate, video chiamate, messaggi”.
Invece, il sig. dichiarava: “io sono andato all'estero per migliorare la mia posizione CP_1
lavorativa, ho chiesto all'azienda alla fine di quest'anno di poter rientrare definitivamente in Italia così potrei garantire maggiore presenza con i nostri figli, ho rapporti con loro anche quando sono all'estero. Confido sul fatto che realmente loro possono cominciare a pernottare da me quando sono in Italia anche se oramai sono grandi ed è difficile stare dietro agli adolescenti. Mi impegno a garantire la puntualità nel versamento perché sono consapevole che ha a sua volta delle Pt_1
scadenze. Non ho ancora corrisposto il contributo mensile di questo mese solo per problemi per l'accesso alla banca on-line”.
Il Giudice, all'esito dell'ascolto delle parti, tentava la conciliazione che non sortiva effetto, recepiva provvisoriamente le condizioni così come concordate dalle parti;
invitava quindi le parti alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa;
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di separazione mediante negoziazione assistita ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle condizioni di cui al suddetto accordo sottoscritto e depositato in data 18/03/2025 e precisato alla suddetta udienza del 27/03/2025, qui di seguito riportate:
2 Confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dei figli minori e presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e trattenerli con Per_1 Per_3 Per_2
sé, secondo quanto stabilito in accordo di separazione, fatta eccezione per il periodo in cui il Sig.
resterà all'estero a Belgrado per motivi di lavoro, per cui si applicherà tale periodo Controparte_1
il diario di visita così come precisato nel piano genitoriale sottoscritto da entrambi le parti;
Pertanto si precisa che i coniugi si impegnano a rispettare un piano genitoriale personalizzato che terrà conto delle esigenze lavorative di entrambi e degli impegni scolastici e ludico-ricreativi dei ragazzi;
I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità dei figli minori mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute, l'educazione e l'istruzione dei minori e , tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione Per_1 Per_2 Per_3
naturale e delle aspirazioni degli stessi;
I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per i figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minino dei rapporti genitori-figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza dei minori presso ciascun genitore;
Il sig. , con comunicazione del 10 settembre u.s. ha espresso alla madre Controparte_1
la volontà di delega alla firma per autorizzazioni alle uscite scolastiche, al ritiro in Parte_2
caso di urgenze, alla partecipazione a corsi pomeridiani extra curriculari e a corsi e/o casting cinematografici, partecipazioni a fiere, manifestazioni;
Ritenere ferme ed impregiudicate tra le parti le pattuizioni di separazione, fatta eccezione per le condizioni economiche inerenti il contributo mensile del sig. a titolo di Controparte_1
mantenimento dei figli minori e quantificante in € 900,00 (novecento/00), Per_1 Per_2 Per_3 ovvero € 300,00 per ciascun figlio da corrispondersi alla sig. entro e non oltre il Parte_2
giorno 25, già a partire dal mese corrente;
Inoltre la sig. usufruirà del 100% del sostegno economico per le famiglie, Parte_2 oggi determinato “assegno unico universale” e versato dall' per ciascun figlio. Pertanto il sig. CP_2
autorizza la sig. a percepire, già a partire dal mese corrente il Controparte_1 Parte_2
100% dell'assegno unico, modificando la procedura telematica;
Per quanto concerne le spese straordinarie le stesse non saranno dovute dal Sig. CP_1 fino a concorrenza dell'importo pari al 50% dell'assegno unico universale percepito dalla
[...]
sig. Pertanto, qualora la spesa straordinaria mensile ecceda l'importo mensile del Parte_2 detto 50% dell'assegno unico universale (es. spese universitarie, spese mediche specialistiche, sportive e ricreative, acquisti di beni personali particolarmente costosi, viaggi studio) il Sig. CP_1
3 Giuseppe corrisponderà la differenza alla sig. er quanto di sua spettanza. Si precisa Parte_2 che per quanto concerne le spese straordinarie si fa riferimento al protocollo d'intesa del 07.03.2018, stilato dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli;
Nulla prevedersi a titolo di assegno divorzile in favore di ciascun dei coniugi, non ricorrendone i presupposti di legge;
Riguardo al rimborso delle spese extra e alla rivalutazione ISTAT dell'assegno mantenimento
(per le annualità 2022/2023/2024) è stato stimato un importo arretrato di € 2.000,00 che il sig.
si impegna a corrispondere alla sig. in quattro trance: € 500,00 al Controparte_1 Parte_2
15 ottobre 2024, € 500,00 al 15 novembre 2024, € 500,00 al 15 dicembre 2024, € 500,00 al 15 gennaio 2025, e non si avrà null'altro a pretendere;
il Sig. rinuncia al procedimento penale azionato nei confronti della Sig.ra CP_1 Pt_2
sottoscrivendo rimessione della querela, dichiarando di rinunciare definitivamente ad ogni eventuale domanda e/o diritto al risarcimento danni da ciò derivante in sede civilistica;
Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli, alla via Fratelli Cervi, 108 in favore della Sig. su cui grava una rata del mutuo ipotecario di € 1000,00 mensili Parte_2
che resta interamente a carico della Sig.ra il sig. si impegna a firmare una Parte_2 CP_1
procura speciale, in quanto cointestatario del mutuo, al fine di poter dare la possibilità di poter rinegoziare e/o surrogare la rata dell'immobile;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Ritiene, altresì, il Tribunale che in ragione dei predetti accordi, conformi all'interesse dei minori, correttamente non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo.
Il Collegio ritiene, quindi, che tali accordi garantiscono il diritto dei minori alla bigenitorialità, alla costruzione di una sana relazione con entrambi i genitori, che non contrastano con norme imperative e che, pertanto, possano essere recepiti provvedendo in conformità.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla
4 motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
e a NAPOLI il 5/04/2008 (atto n. 17, P. II, S.A, sez. Pt_2 Controparte_1
XX, anno 2008);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 4/04/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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