Improcedibile
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05494/2025REG.PROV.COLL.
N. 04859/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4859 del 2023, proposto dal Ministero dell’Interno e dall’U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
contro
il signor OU AL OU LL Khater, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Boncristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 287/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor OU AL OU LL Khater;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La gravata sentenza del TAR Toscana ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato, cittadino egiziano, per l’annullamento del Decreto Prot. N. K10/977765 emesso in data 26 maggio 2021 dalla Prefettura di Firenze, che ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana poiché il richiedente non avrebbe maturato il requisito necessario della residenza legale nel territorio nazionale per un periodo ininterrotto di almeno dieci anni, essendo risultato cancellato per irreperibilità dalle liste anagrafiche comunali di Firenze il 5 ottobre 2011 e reiscritto il 12 febbraio 2013.
Il TAR ha accolto il ricorso perché risulta da ulteriori elementi che il predetto nel periodo considerato era presente in Italia nonostante la cancellazione dalle liste anagrafiche.
La sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla Prefettura di Firenze e dal Ministero dell’Interno.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il ricorrente in primo grado.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 maggio 2025.
2. Preliminarmente deve darsi atto che in data 12 maggio 2025 l’appellato ha dichiarato di avere nel frattempo ottenuto la cittadinanza.
Chiede pertanto che venga dichiarata la cessata materia del contendere o che in alternativa si dia atto della sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso di primo grado, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
3. Il Collegio ritiene che la superiore circostanza determini la sopravvenuta carenza d’interesse dell’appellato a coltivare le ragioni del ricorso di primo grado, che va quindi dichiarato improcedibile.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero dell’Interno, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
4. L’appello, infatti, deduce “ violazione e falsa applicazione dell’art. 9, lett. f) della l. n. 91/1992 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.p.r. 572/1993 ”.
L’Amministrazione appellante sostiene che “ è la legge a dettare, come indefettibile requisito per ottenere lo status civitatis, la sussistenza della residenza legale ultradecennale ininterrotta, che deve risultare, sempre per legge, dai registri anagrafici, unico strumento in grado di attestare in maniera univoca, uniforme ed incontrovertibile la permanenza dello straniero sul territorio nazionale per il periodo richiesto. Il diniego prefettizio impugnato ex adverso in primo grado era perciò un atto dovuto e vincolato, che non necessitava di alcun ulteriore onere istruttorio, posto che, ai fini della “residenza legale” decennale ininterrotta, non è possibile far ricorso ai documenti atti a comprovare aliunde la presenza sul territorio (cfr. Cons. Stato., sez. III, 23 dicembre 2014, n. 6369), in quanto il requisito di ammissibilità della domanda comporta il rispetto delle norme in materia di iscrizione anagrafica ”.
L’appellato controdededuce che la stessa tesi dell’Avvocatura dimostrerebbe l’illegittimità del provvedimento prefettizio, posto che quest’ultimo è stato motivato con riferimento ad elementi diversi dalla residenza (estratto contro contributivo).
5. Osserva il Collegio che il richiamo, nell’appello, all’ampia discrezionalità in sede di concessione della cittadinanza è fuori fuoco, perché la presente controversia attiene alla (diversa) fase dello scrutinio di ammissibilità della domanda.
Inoltre la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1578/2013 in fattispecie identica ha osservato che l’iscrizione anagrafica “ giova ricordare, ha pur sempre valore di presunzione semplice circa la rispondenza della situazione di fatto a quella di diritto ”.
6. Nel caso di specie dunque tutto si gioca sulla validità degli elementi diversi dalla residenza a provare la presenza decennale: elementi anch’essi contestati dall’appellante.
Si tratta però di una contestazione generica riferita ai soli “cedolini INPS”: in realtà l’appellato, sia in primo che in secondo grado, ha indicato una serie di elementi anche ulteriori che ragionevolmente superano la presunzione derivante dalla cancellazione anagrafica.
Ne consegue la possibilità di applicare il criterio della soccombenza virtuale, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza gravata dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso di primo grado.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore dell’appellato delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO